Sentenza n. 11 del 1982
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SENTENZA N. 11

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) e 2 del d.P.R. 24 agosto 1963 n. 1331 (Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola"), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1975 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Avenati Gabriella e la ITET-Industria tipografica editoriale torinese S.p.a. in liquidazione, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento vertente tra Gabriella Avenati e l'ITET - Industria tipografica editoriale torinese, il pretore di Torino, avendo accertato con sentenza non definitiva la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico senza carattere professionale e dovendo determinare l'istituto previdenziale al quale la società convenuta é tenuta a versare i contributi, con ordinanza emessa il 28 aprile 1975, sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 e 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

Osservava il pretore che le norme denunziate escludono l'iscrivibilità all'Istituto nazionale per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" di quanti, come l'attrice, siano giornalisti pubblicisti e che tale esclusione, la quale comporta il trattamento previdenziale meno favorevole dell'assicurazione obbligatoria, si fonderebbe sul dato meramente formale della qualificazione del giornalista come professionista o come pubblicista, prescindendo totalmente dal tipo di attività svolta, dalla retribuzione e dalle ore lavorative, elementi questi altrimenti decisivi per il regime del lavoro subordinato, tanto più che a mente dell'art. 36 del c.c.n.l. giornalisti é riconosciuta espressamente la possibilità di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i pubblicisti nonché la sostanziale identità delle prestazioni di lavoro dei pubblicisti e dei professionisti.

Di qui la violazione degli artt. 3 e 38 Cost., perché le norme denunziate non assicurano un trattamento previdenziale identico che si basi su effettive disparità di fatto.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

In primo luogo l'avvocatura chiede che la questione venga dichiarata inammissibile poiché la denunciata esclusione dei pubblicisti troverebbe fonte non in atti aventi forza di legge ma nel D.M. 1 gennaio 1953 che all'art. 1 disciplina specificamente la materia. Nel merito (ed in subordine) (l'avvocatura) chiede che la questione venga dichiarata non fondata considerando come la diversità dello status fra giornalista professionista e giornalista pubblicista sia delineata nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista la quale nell'art. 1 dichiara che... "sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" e che... "sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi"...

La distinzione nascerebbe quindi da diverse e particolari situazioni di fatto e si baserebbe sulla sussistenza o meno del carattere di esclusività e continuità dell'esercizio dell'attività giornalistica.

Non apparirebbe, quindi, in alcun modo in contrasto con i principi costituzionali invocati nell'ordinanza di remissione la possibilità di un diverso regime previdenziale per gli appartenenti alle due diverse categorie.

Né all'avvocatura sembrano pertinenti le considerazioni dell'ordinanza di remissione con cui il Pretore di Torino parrebbe riferirsi a situazioni di fatto in cui anche il pubblicista possa svolgere attività in un modo equiparabile a quello del professionista.

Se ciò si verificasse e, cioè, se l'attività di un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti venisse a rientrare nella fattispecie legale che individua il professionista, allora, in tal caso, quel giornalista avrebbe la possibilità di chiedere il passaggio nell'elenco dei professionisti con tutte le naturali conseguenze anche per quanto riguarda il regime previdenziale ed assistenziale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice a quo in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione denunzia l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564 e dell'art. 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331, nella parte in cui escludono i giornalisti pubblicisti dalla previdenza e dall'assistenza dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La differenza fra lo status di giornalista professionista e lo status di giornalista pubblicista é nettamente delineata dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista, il quale dichiara che "sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista" mentre "sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

La citata legge 20 dicembre 1951 all'art. 1 si limita a stabilire che la previdenza e l'assistenza attuata dall'INPGI nelle forme e nelle misure disposte dallo statuto dell'Istituto "a favore dei giornalisti iscritti a tale Istituto sostituiscono a tutti gli effetti nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie". Nell'art. 2 dello Statuto dell'Istituto approvato con d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 é prescritto che la previdenza e l'assistenza stabilita per i giornalisti professionisti titolari di pensione corrisposta dall'ente nonché dei familiari a loro carico si attua nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. É pertanto la norma dello statuto insieme con il D.M. 1 gennaio 1953 che distingue fra i giornalisti professionisti, ai quali é applicata la previdenza e l'assistenza dell'INPGI, e i pubblicisti, per i quali é ammessa la pensione dell'INPS.

Pertanto mentre la legge applica per le pensioni INPGI il principio di sostitutività non stabilendo alcuna disparità di trattamento in materia previdenziale, la fonte della disparità risulta individuata in atti privi di forza di legge che non possono essere investiti in questa sede da censura costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 24 agosto 1963, n. 1331 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1982.