SENTENZA N. 8
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 5, penultimo e ultimo comma, della legge 3 gennaio
1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere
pubbliche e di impianti e costruzioni industriali" - Inappellabilità delle
ordinanze di natura cautelare del giudice amministrativo di 1 grado) promossi
dal Consiglio di Stato con sette ordinanze della IV e con quattro della V
Sezione giurisdizionale rispettivamente emesse in data 7 febbraio 1978 (tre
ordinanze), 26 luglio 1978, 5 giugno 1979, 20 ottobre 1978, 6 luglio 1979, 4
luglio 1980, 30 luglio 1980 (due ordinanze) e 24 aprile 1981, iscritte ai nn. 224, 225 e 226 del registro ordinanze 1978, ai nn. 244, 677 e 678 del registro ordinanze 1979, ai nn. 154 e 866 del registro ordinanze 1980 ed ai nn. 25, 210 e 470 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 1978, nn.
140 e 332 del 1979, n. 131 del 1980 e nn. 56, 77, 172
e 241 del 1981.
Visti gli atti di costituzione di Lucianetti
Teresa ed altri, del Comune di San Severo, di Nasi Enrico, di Savini Nicci Lavinia, di Stoppani Antonio e del Comune di Chiaravalle,
nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981
il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi gli avvocati Mario Troccoli,
per il Comune di San Severo, Cleto Boldrini, per il
Comune di Chiaravalle, Antonio Stoppani,
per Nasi Enrico e per se medesimo e Adriano Pallottino
per Savini Nicci Lavinia e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il Consiglio di Stato (IV Sez.), con tre
ordinanze identiche del 7 febbraio 1978 nel corso di giudizio d'appello
proposto avverso ordinanze del TAR per l'Abruzzo, con le quali veniva sospesa l'esecuzione di provvedimenti amministrativi,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione,
dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1. a norma del quale "le ordinanze emesse ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, non sono
appellabili al Consiglio di Stato".
Premesso che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto, in
generale, l'appellabilità delle pronunce cautelari,
si osserva che la norma impugnata é inserita in una legge avente per oggetto
l'accelerazione stelle procedure per la esecuzione di
opere pubbliche e d'impianti e costruzioni industriali, cosicché
l'inappellabilità va ritenuta sancita unicamente in relazione ai provvedimenti
emessi in detta materia.
Ora, la restrizione apportata alla struttura ordinaria del processo
cautelare di sospensione, normalmente articolato nella duplice valutazione
degli organi di primo e secondo grado non sarebbe assistita da valide ragioni
giustificative, atteso che i particolari motivi di
urgenza che hanno indotto il legislatore ad accelerare le procedure della legge
n. 1 del 1978, non valgono nel processo amministrativo cautelare, preordinato
al sollecito accertamento della convenienza ed utilità della sospensione ai
fini di una tutela provvisoria delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio.
Inoltre, la disparità di trattamento tra i mezzi di tutela assicurati alle
parti dall'ordinamento processuale amministrativo, a seconda che i
provvedimenti impugnati ricadano o meno nell'ambito
della legge n. 1 del 1978, non si rivelerebbe finalizzata ad assicurare una
maggiore resistenza ai provvedimenti emessi per la esecuzione di opere
pubbliche o di impianti e costruzioni industriali, giacché anche in queste
ipotesi i criteri di valutazione del giudice non differiscono da quelli
generali e sono diretti sempre ad accertare insieme alla non manifesta
infondatezza delle censure la ricorrenza degli effetti della esecuzione.
Ancora, il meccanismo abbreviato per la pronuncia nel merito del ricorso
prevista dall'art. 5, quarto comma, della stessa legge n. 1 del 1978, non può
essere considerato una alternativa alla limitazione
della impugnabilità delle ordinanze di sospensione, in quanto la procedura
d'urgenza non sarebbe idonea a tutelare l'interesse delle parti, e la
restrizione del potere di sospensione non sarebbe coerente con la vigente
struttura del giudizio amministrativo, anche sulla base dei principi affermati
nella sentenza n.
284 del 1974 della Corte costituzionale.
Da tutto ciò deriverebbe il contrasto della norma impugnata col principio
di uguaglianza, con il diritto di difesa e con lo
stesso sistema di giustizia amministrativa, nel quale l'attribuzione del potere
di sospensione é connaturale all'attribuzione del potere di annullamento degli
atti amministrativi, attribuito in ultima istanza al Consiglio di Stato.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte sono intervenute soltanto talune
parti private (Lucianetti ed altri) non costituite
nel giudizio a quo, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata ed il Comune di
San Severo, parte in uno dei giudizi a quibus, chiedendo anch'esso che la questione sia
dichiarata non fondata, in quanto la norma impugnata non violerebbe l'art. 3
della Costituzione, giacché la disparità di trattamento, per essere
ingiustificata, deve riguardare situazioni uguali mentre la materia dei
provvedimenti ablatori per fini di pubblico interesse particolarmente urgenti é
suscettibile, per le sue particolarità, di discipline differenziate rispetto ad
altra materia. Né la norma impugnata violerebbe gli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché
il doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale.
Questione identica é stata sollevata dal Consiglio di
Stato (Sez. IV) con ordinanza 6 luglio 1979.
In questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in quanto non
sussisterebbe limitazione del diritto di difesa nei confronti della pubblica
Amministrazione, giacché se anche il potere di sospensione é connaturale in un
sistema di tutela giurisdizionale che si realizzi con l'annullamento degli atti
della P.A., la tutela
cautelare sarebbe ugualmente assicurata dalla norma impugnata, che si limita ad
escludere che il processo cautelare si articoli in due gradi di giurisdizione. Infatti é principio affermato dalla Corte costituzionale che
il doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale e non inerisce, per necessaria implicazione, alla garanzia del
diritto di difesa. Inoltre, il fine della legge impugnata, escluderebbe ogni
violazione del principio di uguaglianza, il quale non
impone l'uniforme disciplina di tutti i procedimenti giurisdizionali che si
svolgono davanti al medesimo giudice e quindi non preclude al legislatore di
dettare una disciplina speciale per una intera categoria di simili
procedimenti, determinata in relazione a particolari situazioni o fini da
perseguire e rapporti da regolare.
Questione analoga é stata sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con altra ordinanza 26 luglio 1978, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 103 della
Costituzione.
Si afferma che l'inappellabilità delle ordinanze cautelari limita il
diritto di difesa e di tutela nei confronti della P.A. per tutto il periodo intercorrente
fra la pronuncia dell'ordinanza del TAR che accorda o nega la sospensione e la
sentenza che definisce il processo di primo grado, dopo la quale soltanto si
possono chiedere al Consiglio di Stato ulteriori
misure cautelari attraverso la domanda di sospensione dell'esecuzione della
sentenza di primo grado. Tale situazione, ove sia stata accordata la
sospensione, sarebbe nociva pure per la P.A.,
di scarso rilievo essendo il meccanismo previsto dall'art. 5 impugnato per
accelerare la decisione di primo grado e la previsione di un termine di sei
mesi all'efficacia dell'ordinanza di sospensione. Inoltre la limitazione - ove
ritenuta sussistente - dell'inappellabilità alla sola materia disciplinata
dalla legge n. 1 del 1978 comporterebbe disparità di trattamento non
giustificata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
La norma impugnata, invero, garantirebbe al cittadino la tutela
giurisdizionale pure in sede cautelare, limitandosi ad escludere l'appellabilità delle ordinanze, nella norma stessa previste.
L'Avvocatura generale dello Stato, ripetute le considerazioni già vedute,
osserva ancora che l'intera legge n. 1 del 1978 contiene norme derogatorie a
principi generali, tutte finalizzate e perciò stesso
giustificate, alla accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere
pubbliche, cosicché il fine, che il legislatore si é proposto, giustificherebbe
la norma impugnata ed escluderebbe la violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Si é costituita pure una parte privata, chiedendo che
la questione sia dichiarata fondata, per le ragioni addotte nell'ordinanza di rimessione e chiedendo altresì che sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo anche il penultimo comma dello stesso art. 5
impugnato.
Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della
legge n. 1 del 1978 é stata pure sollevata con altra ordinanza 5 giugno 1979
dal Consiglio di Stato (Sez. IV), in
riferimento agli artt. 24, 97, 100, 103 e 125 della
Costituzione.
Secondo detta ordinanza l'istanza di sospensione
introduce un procedimento giurisdizionale distinto, seppure collegato, rispetto
a quello principale, a sé stante essendone sia la causa petendi sia il petitum.
Ne deriverebbe che alla pronuncia che conclude tale
procedimento, dovrebbe riconoscersi contenuto risolutivo di un autonomo
rapporto litigioso e, pertanto, vera natura decisoria
e che la esclusione della proponibilità di impugnativa in appello contemplata
dalla disposizione in esame, confligerebbe con il
combinato disposto degli artt. 100, primo comma, e
125, secondo comma, della Costituzione, i quali, nel prevedere la istituzione di organi di giustizia amministrativa di mero
"primo grado" (art. 125, secondo comma) e nel configurare il
Consiglio di Stato come organo supremo di tutela della giustizia
nell'amministrazione (art. 100, primo comma) cui spetta competenza decisoria necessaria finale nelle controversie in tema di
interessi legittimi, inibirebbero al legislatore ordinario la fissazione di
norme che invece, come nel caso, dei tribunali regionali facciano organi
decisori di unico grado.
La limitazione in questione confligerebbe
inoltre anche con l'art. 24, comma primo, della Costituzione, nella parte in
cui garantisce la possibilità di agire in giudizio per la tutela degli
interessi legittimi. Infatti nel nostro
ordinamento dette situazioni giuridiche sono suscettive di ricevere riparazione
alle ingiuste lesioni subite non in forme generiche, come il risarcimento del
danno, ma solo in forma specifica attraverso il ripristino dello stato
antecedente, ovvero con la emanazione di un nuovo provvedimento che
legittimamente sostituisca quello invalido annullato. Consegue che la tutela di
tali posizioni é condizionata alla conservazione nel corso di un giudizio di
una situazione materiale la quale consenta poi, in
ipotesi di accoglimento del ricorso, il ripristino dello stato antecedente
ovvero la utile emanazione del nuovo provvedimento; la tutela del diritto di
difesa postulerebbe allora la necessità di dotare il titolare di esse dei mezzi
giudiziari onde ottenere la predetta conservazione della situazione materiale
esistente, tra i quali quello di richiedere la sospensione del provvedimento
impugnato, e quello di proporre appello avverso le ordinanze di tale richiesta reiettive.
Analogo discorso va fatto - sempre secondo l'ordinanza con riferimento
alla posizione della Pubblica Amministrazione intimata nel giudizio cautelare in relazione al principio di buon andamento della sua
attività emergente dall'art. 97, comma primo, della Costituzione, giacché il
rispetto di tale principio comporterebbe la necessità che all'amministrazione
sia riconosciuto ogni possibile mezzo giudiziario atto a consentirle il
perseguimento di indifferibili interessi pubblici e, dunque, anche il potere di
gravarsi avverso le ordinanze dei tribunali regionali statuenti la sospensione
del provvedimento impugnato.
Né in contrario alle esposte osservazioni varrebbe la possibilità per le
parti di chiedere la revoca delle ordinanze cautelari allo stesso giudice che
le ha pronunciate, essendo siffatte istanze
legittimamente proponibili solo in ipotesi di sopravvenuti mutamenti della
situazione di fatto, e non anche allo scopo di lamentare erroneità di giudizio
inficianti l'ordinanza.
Qualora poi alla norma impugnata fosse da attribuire una sfera di operatività circoscritta alle sole ordinanze emanate
nella materia interessata dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, si porrebbe
un'ulteriore questione di incostituzionalità in relazione all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe dato rinvenire razionale
giustificazione della differenziazione di regime che verrebbe in tal guisa a
verificarsi tra le ordinanze cautelari pronunciate nella materia predetta e le
ordinanze cautelari pronunciate in ogni diversa materia.
Subordinatamente all'ipotesi di declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della su menzionata legge n. 1 del
1978, nella stessa ordinanza 5 giugno 1979 si solleva questione di legittimità
costituzionale del penultimo comma dello stesso art. 5, nella parte in cui
circoscrive l'efficacia delle ordinanze di sospensione dei tribunali
amministrativi regionali a non oltre sei mesi dalla loro emanazione, questione
ritenuta rilevante essendo alla sua risoluzione direttamente legata la
possibilità di accoglimento o meno della domanda dedotta, diretta a sentire
integrare la pronuncia di sospensione del provvedimento impugnato emessa dal
Tribunale regionale, con l'ulteriore statuizione della sua operatività fino al
termine del giudizio di primo grado.
Il penultimo comma contrasterebbe con gli artt.
3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione in quanto:
a) la scadenza di efficacia della ordinanza di
sospensione al compimento del sesto mese ingiustificatamente priva il soggetto
istante, per la rimanente durata del giudizio di primo grado, di tutela
cautelare senza che il decorso dei sei mesi sia a lui imputabile;
b) una norma la quale legittima la ripresa dell'attuazione del
provvedimento impugnato, malgrado la presenza di una
pronuncia giurisdizionale che, sia pure soltanto in via meramente delibativa, si é positivamente espressa nel senso della
sussistenza di un concreto fumus di invalidità e della suscettività della relativa
esecuzione a cagionare un danno grave e irreparabile sarebbe in contrasto col
principio del buon andamento dell'Amministrazione, tanto più che, cessata
l'efficacia della ordinanza di sospensione per scadenza di sei mesi, l'autorità
procedente può proseguire l'iter di realizzazione dell'opera fino alla
pubblicazione della sentenza di prime cure, per poi vederselo nuovamente
passibile di sospensione da parte del giudice d'appello;
c) come già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 27
dicembre 1974, n. 284), una volta strutturato dal legislatore un sistema di
giustizia amministrativa avente il suo cardine nella giurisdizione generale di annullamento degli atti illegittimi, é naturale e conseguenziale l'attribuzione all'organo deputato
all'annullamento del concorrente potere di sospensione dell'atto impugnato,
consentendo esso di provvisoriamente anticipare l'effetto finale della
giurisdizione, sì che questo intervenga re adhuc
integra: principio questo, che sarebbe incompatibile con la fissazione di un
termine di durata dell'ordinanza di sospensione.
Davanti a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate
non fondate.
Ha sostenuto che l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1, riguarda solo le ordinanze di sospensione di provvedimenti riguardanti
l'oggetto di detta legge e che una volta attribuito al TAR il potere di
sospensione del provvedimento amministrativo, non contrasta con gli articoli 103
e 125 della Costituzione una normativa, come quella in questione, che non
prevede impugnativa dinanzi al Consiglio di Stato del provvedimento del TAR
tenuto conto della fissazione di un termine di efficacia
al provvedimento del TAR e della successiva devoluzione, in sede d'appello, di
tutta la controversia al Consiglio di Stato. Né detta
normativa contrasterebbe con l'art. 24 della Costituzione, non avendo esso costituzionalizzato, né per il giudizio di merito né tanto
meno per il giudizio cautelare, il principio del doppio grado di giurisdizione.
Neppure, infine, la norma impugnata contrasterebbe con l'art. 3 della
Costituzione, essendo essa giustificata dalla materia alla quale si riferisce e
dalla specialità del procedimento giurisdizionale cautelare dettato dagli
ultimi due commi dell'art. 5 della legge n. 1 del 1978, rispetto alla
disciplina generale risultante dalla legge n. 1034 del 1971.
Si é costituita pure la parte privata chiedendo
declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Questioni analoghe alle precedenti sono state pure sollevate dal
Consiglio di Stato (Sez. V) con 4 ordinanze del 20
ottobre 1978, del 4 luglio 1980 e due del 30 luglio 1980, e nei relativi
giudizi si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei ministri ed una
parte privata (Savini Nicci
Lavinia), chiedendo, il primo, che le questioni siano dichiarate non fondate e la seconda che siano ritenute fondate.
Infine questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma,
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, é stata sollevata anche con ordinanza (Sez. V) 24 aprile 1981, in
riferimento agli articoli 3, 24, 100, 103, 113 e 125 della Costituzione; in
tale ordinanza si fa riferimento, per la motivazione della non manifesta
infondatezza della questione, all'ordinanza del 4 luglio 1978 (rectius: 4 luglio
1980) già citata.
Nel giudizio si sono costituite due parti private chiedendo che la
questione sia dichiarata fondata l'una, che sia
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata
l'altra.
A sostegno della non fondatezza, la parte privata che la sostiene ha
depositato una elaborata memoria, nella quale si cita
ampiamente la giurisprudenza e la dottrina che, anteriormente alla decisione
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 1978, ritennero non
impugnabili le ordinanze di sospensione emesse da giudici amministrativi di
primo grado e si critica la decisione dell'Adunanza plenaria. Si sostiene,
altresì, che la norma impugnata avrebbe valore interpretativo e portata generale.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di cui in narrativa sollevano tutte questioni di
legittimità costituzionale identiche o connesse e pertanto i giudizi con esse promossi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Le questioni sollevate con le ordinanze predette sono le seguenti:
a) illegittimità costituzionale dell'art. 5, ultimo comma, della legge 3
gennaio 1978, n. 1 ("Accelerazione delle procedure per la
esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni
industriali") - il quale esclude la appellabilità
al Consiglio di Stato delle ordinanze dei tribunali amministrativi regionali
che si pronunciano sulla domanda di sospensione della esecuzione dell'atto
amministrativo impugnato - in riferimento agli artt.
3, 24, 97, 100, 103, 113 e 125 della Costituzione;
b) illegittimità costituzionale dell'art. 5, penultimo comma, della
stessa legge n. 1 del 1978, nella parte in cui limita la efficacia
della ordinanza con la quale il TAR sospende la esecuzione dell'atto
amministrativo impugnato a sei mesi, in riferimento agli artt.
3, 24, 97, 103 e 113 della Costituzione (questione sollevata solo con la ordinanza 5 giugno 1979 dalla Sez.
IV del Consiglio di Stato, n. 677/1979).
3. - La prima delle accennate questioni é fondata, con
riferimento all'art. 125, secondo comma, della Costituzione.
É invero, giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto del doppio grado di giurisdizione non ha rilevanza costituzionale (da ultimo sentenza n. 62/1981
), ma nei casi che formano oggetto delle ordinanze di cui in epigrafe la giurisprudenza stessa non può essere applicata, in quanto si tratta di questioni attinenti alla giurisdizione amministrativa la quale trova nella stessa Carta costituzionale una disciplina differenziata. Infatti l'art. 125, secondo comma, esplicitamente stabilisce che i tribunali amministrativi da istituire (e poi istituiti con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali") sono giudici di primo grado, soggetti pertanto al giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato.Ad avviso
della Corte la risposta al quesito deve essere affermativa.
4. - Non é
fondata, invece, la seconda delle riferite questioni.