SENTENZA N. 7
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 5, 16 e 18 della legge
della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività
estrattiva in ordine a cave e torbiere) e degli artt. 2, 3 e 22 della legge della Regione Lombardia 14
giugno 1975, n. 92 (Disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 maggio 1977 dal Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla Soc.
fratelli Vudafieri contro la Regione Veneto ed altro, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1977;
2) quattro ordinanze emesse il 3 dicembre 1976, il 5
luglio 1977 (due ordinanze) e il 14 giugno 1977 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, sui ricorsi proposti da Ceotto
Vittorio, dalla S.a.s. fornaci del Sile (due) e dalla
S.p.a. Seganfreddo Giovanni
contro la Regione Veneto, rispettivamente iscritte ai nn.
259, 320, 321 e 481 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 222 e 271 del 1978 e
n. 10 del 1979;
3) ordinanza emessa il 27 aprile 1978 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla Ditta Olivari
Carlo Rosalino ed altri contro la Regione Lombardia ed altro,
iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1979;
Visti gli atti di costituzione della Soc. f.lli Vudafieri,
della Ditta Olivari Carlo Rosalino ed altri e della
Regione Veneto e l'atto di intervento della Regione
Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981
il Giudice relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Soc.
f.lli Vudafieri, l'avv. Gaetano Romanelli,
per la Ditta Olivari Carlo Rosalino ed altri, gli
avvocati Massimo Severo Giannini, Giangiacomo
Pancino e Guido Viola, per la Regione Veneto e l'avv.
Umberto Pototschnig, per la Regione Lombardia.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 13 maggio 1977 il Consiglio di Stato
sollevava questione di costituzionalità degli articoli 1, 5, ultimo comma, 16
della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, recante "Norme per
l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave
e torbiere", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Osservava
che le norme impugnate configurano un potere della
Regione di accordare o negare, con amplissima discrezionalità, l'autorizzazione
per proseguire nella coltivazione di una cava, a tutela di generali interessi
di protezione dell'ambiente. Le norme si porrebbero quindi in contrasto con i
principi della legislazione dello Stato, che consentirebbe solo di imporre
particolari cautele a tutela di specifici e puntuali interessi, ma non di
escludere senza condizioni la possibilità di iniziare la coltivazione di una
cava o di continuare nella stessa. Tale possibilità sarebbe anzi configurata
dalla legislazione dello Stato come naturale esplicazione del diritto
dominicale e solo il mancato soddisfacimento delle esigenze produttive potrebbe consentirne la perdita.
La questione sarebbe rilevante nel processo a quo in cui si discute di provvedimento amministrativo di rifiuto di autorizzazione a proseguire nella coltivazione di una
cava, motivato in ragione dei danni che l'esercizio di tale coltivazione
avrebbe potuto produrre alla falda freatica e al regime delle acque, nonché ai
terzi. Tale questione tocca infatti il potere stesso
di negare l'autorizzazione e non semplicemente i motivi che possono
giustificare un intervento della pubblica autorità; la sua rilevanza potrebbe
quindi essere affermata anche senza valutare se tali motivi sono in tutto o in
parte comuni a quelli previsti dalla legislazione dello Stato.
Si costituiva la Regione Veneto, eccependo l'irrilevanza della questione
sollevata e deducendo la sua infondatezza. Rilevava infatti
che l'autorizzazione al proseguimento nell'attività di coltivazione della cava
era stata rifiutata per motivi riconosciuti anche dalle leggi dello Stato: i
più vasti poteri che la normativa regionale riconoscerebbe all'amministrazione
non sarebbero quindi stati esercitati nella fattispecie. Nel merito osservava
che, rientrando l'attività di coltivazione della cava nelle facoltà del
proprietario, il provvedimento con cui la pubblica amministrazione ne controlla
l'eventuale rispondenza alle esigenze della collettività non può
non avere carattere di autorizzazione. La discrezionalità dell'amministrazione
sarebbe dunque ancorata a numerosi termini di riferimento (individuazione e
delimitazione delle aree suscettibili di attività
estrattiva, valutazione dei fabbisogni dei materiali da estrarre, criteri per
la localizzazione dell'autorizzazione e modalità di coltivazione), nonché
limitata da pareri (degli organismi comprensoriali delle comunità montane, del
Magistrato delle acque, del Magistrato del Po, del Distretto minerario, della
Sopraintendenza alle antichità ed ai monumenti).
Si costituiva la società Fratelli Vudafieri,
deducendo la fondatezza della questione, poiché la normativa regionale si ispirerebbe a principi che contrastano con quelli della
legislazione statale. Questa infatti configura la
facoltà di coltivare una cava come naturale esplicazione del diritto di
proprietà ed é ispirata inoltre al criterio del massimo sfruttamento
produttivo. La legislazione regionale invece, statuendo la necessità di
un'autorizzazione ampiamente discrezionale al punto da potersi configurare come
concessione, finirebbe con il sottrarre al proprietario del terreno il diritto
di sfruttare le cave e comunque sarebbe ispirata ad
esigenze del tutto diverse da quelle attinenti alla produzione.
2. - Con quattro ordinanze di analogo tenore,
emesse una il 3 dicembre 1976, una il 14 giugno 1977, due il 5 luglio 1977, il
Tribunale amministrativo regionale del Veneto sollevava questione di
costituzionalità dell'art. 18 della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975,
n. 36, già menzionata, per contrasto con gli artt. 42
e 117 della Costituzione. Il potere discrezionale, amplissimo e correlato alla
cura di interessi pubblici non specificamente
predeterminati, sarebbe in contrasto con i principi della legislazione dello
Stato e con la tutela della proprietà, specie in assenza di quel piano delle
attività estrattive che dovrebbe delimitare tale discrezionalità. Nei vari casi
di specie il Tribunale amministrativo ha ritenuto pertinente l'art. 18 e non
l'art. 16 della legge regionale, giacché il provvedimento impugnato, nel negare
l'autorizzazione alla coltivazione della cava, muoveva dalla constatazione che
tale coltivazione, contrariamente a quanto asserito dai soggetti richiedenti,
non era ancora iniziata al momento dell'entrata in vigore della legge o comunque non era stata denunziata ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
Si costituiva in tutti i giudizi la Regione
Veneto, eccependo l'irrilevanza delle questioni sollevate e deducendo nel
merito la loro infondatezza. I provvedimenti della Regione concernevano domande
di autorizzazione a proseguire nella coltivazione di
cave ed erano stati adottati previa istruttoria consona alla domanda
presentata. Il Tribunale amministrativo non potrebbe prescindere da questi dati
di fatto e, anziché prendere in esame i provvedimenti adottati nell'esercizio
dei poteri previsti dall'art. 16 della legge regionale, ipotizzare
l'inesistente esercizio dei poteri previsti dall'art. 18 della stessa legge,
per di più senza aver annullato i provvedimenti, peraltro neppure censurati
sotto questo profilo nei motivi di impugnazione. Nel
merito le questioni sarebbero infondate perché gli interessi geologici,
idrogeologici e ambientali in relazione ai quali é
possibile negare l'autorizzazione all'apertura delle cave risulterebbero
puntualmente individuati nella legge regionale e sarebbero conformi ai principi
della stessa legislazione dello Stato.
3. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1978, il Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia sollevava questione di costituzionalità degli artt. 2,
3, 22 della legge della Regione Lombardia 14 giugno 1975, n. 92, recante
"Disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di cava",
per contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Osservava che la citata
disciplina, secondo cui l'attività di coltivazione di cava é subordinata ad una
valutazione complessiva di interessi pubblici, che si
esprime in un atto di autorizzazione, contrasta con i principi della
legislazione dello Stato, secondo cui solo in situazioni particolari e con
riferimento a specifiche esigenze é previsto un intervento autorizzatorio
della pubblica autorità, il quale peraltro deve risolversi piuttosto nel
prescrivere i modi di esercizio della attività di coltivazione di una cava che
non nel precludere l'esercizio medesimo. Nel caso di specie, le imprese
interessate avevano proposto ricorso contro il provvedimento del Presidente
della Regione Lombardia che rifiutava l'autorizzazione al proseguimento dei
lavori di coltivazione di cava in atto esercitati ed
imponeva lavori di sistemazione e di ripianamento.
Si costituivano i ricorrenti, sviluppando le censure contenute
nell'ordinanza di rimessione e rilevando in
particolare che il potere riconosciuto all'amministrazione regionale ed ai
comuni costituisce esercizio di una discrezionalità
non sufficientemente delimitata e non tale dunque da offrire idonee garanzie al
privato.
Si costituiva anche la Regione Lombardia, deducendo l'infondatezza della
questione. Nel nostro ordinamento - osservava - non esiste un principio di
libera coltivazione delle cave senza autorizzazione. Tale coltivazione potrebbe anzi essere impedita, senza indennizzo, in presenza
di vari interessi pubblici. L'autorizzazione, prevista dalla legge lombarda,
dovrebbe uniformarsi ad un generale piano delle cave, con conseguente
delimitazione della discrezionalità. In attesa che
tale piano sia approvato, l'eventuale diniego di autorizzazione dovrebbe essere
motivato sulla base di precisi e riscontrabili interessi di tutela ambientale,
di ricettività del territorio, di difesa dagli inquinamenti, in guisa da
escludere ogni arbitrio. Rientrerebbe comunque
nell'ampia competenza urbanistica della Regione, che comprende ogni forma di
utilizzazione del suolo e tutela ogni esigenza di salvaguardia dell'ambiente, a
norma dell'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
la cura di interessi ecologici anche con riferimento all'attività di coltivazione
di cave e torbiere.
Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dal Consiglio di Stato e dai Tribunali
regionali amministrativi del Veneto e della Lombardia hanno contenuto identico
o analogo e possono pertanto essere decise con unica pronuncia.
É stato eccepito dalla Regione Veneto che la questione sollevata dal
Consiglio di Stato a proposito degli articoli 1, 5 ultimo comma, e 16 della
legge regionale 17 aprile 1975 non é rilevante in quanto il provvedimento
amministrativo contenente il rifiuto di autorizzazione
a proseguire nella coltivazione della cava da parte della Società f.lli Vudafieri costituirebbe, in sostanza, esercizio di poteri
previsti negli artt. 104, 105, 110 e 119 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. Ma il giudice a quo
ha ritenuto che i poteri esercitati fossero quelli previsti nell'art. 16 della
citata legge regionale, e cioé nella disposizione che
aveva determinato la richiesta da parte della società Vudafieri
dell'autorizzazione a continuare la coltivazione di una cava. Tra l'altro,
l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione è espressamente contemplata
nell'ultimo comma del precisato art. 16. Sicché l'eccezione di
inammissibilità per irrilevanza della questione deve essere respinta.
Egualmente non suscettibile di accoglimento
risulta l'eccezione di irrilevanza mossa dalla Regione Veneto a proposito della
questione sollevata con l'ordinanza n. 259 Reg. ord. 1978, perché, se il ricorrente aveva chiesto un
provvedimento relativo a coltivazione già in atto
secondo il disposto dell'art. 16 della legge della Regione Veneto, l'autorità
regionale, ritenendo insussistente il presupposto di una attività estrattiva
già in corso, si era avvalsa del potere di diniego conferitole dall'art. 18
della stessa legge.
2. - Le questioni sollevate riguardano quelle norme delle leggi regionali
del Veneto e della Lombardia che hanno introdotto il regime autorizzatorio
su scala generale per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere o per
il proseguimento delle coltivazioni già in atto al momento della
entrata in vigore delle leggi stesse. Tale innovazione contrasterebbe
con l'art. 117 della Costituzione in quanto dall'ordinamento statale (art. 45, primo e secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
sulla ricerca e coltivazione delle miniere) si ricaverebbe un principio della
materia incompatibile con la generalizzazione del regime autorizzatorio.
Inoltre, eccessiva sarebbe la latitudine del potere discrezionale delle
amministrazioni regionali in ordine al rilascio delle
autorizzazioni, specie quando il diniego di queste, nella fase precedente
l'adozione dei piani regionali per l'attività estrattiva, risulterebbe in
pratica a tempo indeterminato (e ciò in contrasto, secondo il Tribunale
amministrativo del Veneto, anche con l'art. 42 della Costituzione).
3. - Le questioni così proposte non sono fondate.
L'ordinanza del Consiglio di Stato prospetta la questione in termini
molto generali, sottolineando come sia dubbio,
nell'attuale fase evolutiva dell'ordinamento statale, che si sia già costituito
un principio di carattere generale secondo cui il legittimo esercizio di
attività economiche sia di regola subordinato ad un potere "in virtù del
quale la Pubblica Amministrazione sia facultata non
solo ad imporre specifiche modalità di esercizio ma anche a valutare
discrezionalmente l'opportunità di rilasciare o meno il provvedimento
(concessione o autorizzazione che sia), che costituisce necessario presupposto
dell'attività stessa".
Il thema decidendum va
peraltro ricondotto alla specifica materia "cave e torbiere",
autonomamente prevista dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, tra
quelle rientranti nella competenza legislativa concorrente delle Regioni a
Statuto ordinario; senza che sia necessario, dunque, procedere ad una disamina delle
numerose autorizzazioni che condizionano, nella disciplina legislativa statuale
vigente, l'inizio di attività economiche - industriali
e commerciali - pur garantite dall'art. 41 della Costituzione.
In questa più limitata prospettiva si deve ricordare quanto fu enunziato da questa Corte, e non certo in guisa di obiter dictum, nella
sentenza n. 20 del
1967. In tale pronunzia si sottolineava la
"comune ispirazione" della disciplina sulle cave e sulle miniere,
assolvendo in entrambi i casi l'attività estrattiva "a fini di utilità
generale"; si affermava poi che "nel diritto accordato al
proprietario del fondo sulla cava che vi affiora, si immedesima una
destinazione che lo fa divenire mezzo di realizzazione di un interesse
pubblico, e sostanzialmente lo affievolisce"; e si concludeva osservando
che, quale che fosse la natura del diritto del privato sulla cava, questo
sarebbe attribuito "con i limiti impressi dalla rilevanza pubblica del
bene, e questi limiti si inseriscono nella struttura del diritto, comunque esso
si qualifichi, caratterizzandolo nella sua giuridica essenza, vincolandolo
indissolubilmente ad un esercizio che svolga quella funzione d'interesse
generale cui la cava é, di per sé, destinata".
Tali affermazioni, poste a sostegno della dichiarazione di non fondatezza
della questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 45 del
r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, non sono certo risolutive a favore della non
fondatezza delle questioni ora proposte, perché l'interesse generale cui si
riferisce questa legge delegata é senza dubbio l'interesse della produzione,
applicata alla estrazione dei materiali contenuti nei
giacimenti di cava; tuttavia le proposizioni citate sono significative in
quanto sottolineano come, ancor prima dell'ingresso nell'ordinamento dell'art.
41 della Costituzione, il diritto dominicale sulla cava fosse geneticamente
condizionato ad intra dalla tutela di un interesse
pubblico, cui l'evoluzione legislativa e costituzionale potrebbe affiancare
altri, diversi interessi della stessa natura.
Del resto non va trascurato che divieti o limiti puntuali, da farsi
valere in taluni casi mediante interventi preventivi di tipo autorizzatorio, erano previsti da varie fonti normative.
Così la regolamentazione amministrativa della attività
cavatoria che provochi emungimento
di acque si ricava dall'art. 169 legge 20 marzo 1865, n. 2244, all. F
(successivamente art. 97 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523), dall'art. 93 del
Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933 nonché dall'art. 104 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, che vieta gli scavi a cielo
aperto in prossimità di sorgenti, di corsi d'acqua senza opere di difesa, di
opere di difesa dei corsi d'acqua, salva l'eventuale autorizzazione del
Prefetto, poi di spettanza delle Regioni secondo l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (il potere di autorizzare la
escavazione di sabbia e ghiaia nell'alveo dei corsi d'acqua è stato trasferito
alle Regioni dall'art. 62, comma secondo, lett. a) del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616). Gli artt. 104 e 105 del d.P.R. n. 128 del 1959, si
applicano, oltrechè ai corsi d'acqua, alle zone in
prossimità di strade o di edifici; mentre per le zone
sottoposte a vincolo idrogeologico il regime autorizzatorio
é disposto dall'art. 7 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, per quelle sottoposte
a vincolo alberghiero o forestale l'art. 62, secondo comma, lett. b del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 prevede ora che spetti alle
Regioni il relativo potere di autorizzazione (altre limitazioni connesse alle
bonifiche di terreni paludosi erano disposte dall'art. 133, lett. d del
regolamento approvato con r.d. 8 maggio 1904, n. 368).
Né va trascurata la possibilità di interventi di
quest'ultimo tipo a suo tempo previsti dall'art. 8 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali) e dall'art. 30 del
regolamento per l'applicazione di questa legge (r.d. 3 giugno 1940, n. 1357).
Nemmeno la previsione di questi limiti, per il loro carattere puntuale (e di eventuale applicazione), potrebbe fondare il potere delle
Regioni di disporre un regime generale di autorizzazione per l'attività cavatoria; tuttavia, da questo insieme di disposizioni si
trae pur sempre l'indicazione di una pluralità di interessi pubblici presi in
considerazione dal legislatore a proposito di coltivazione dei giacimenti di
cava, interessi che non possono dunque ridursi a quello della massimizzazione
produttiva di cui all'art. 45 del r.d. n. 1443 del 1927.
Ma é con la legge 29 novembre 1971, n. 1097 (Norme per la tutela delle
bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei
Colli Euganei) che fa ingresso nel nostro ordinamento il principio secondo il
quale la tutela di un interesse pubblico, considerato in
relazione all'attività di coltivazione dei giacimenti di cava, può dar
luogo a regime generalizzato di autorizzazione. É evidente
infatti, per qualsiasi lettore di questo testo legislativo, che la
sottoposizione del progetto di coltivazione all'esame del sovrintendente ai
monumenti (ed ora all'autorità regionale) é considerato il mezzo necessario per
accertare se la prosecuzione dell'attività estrattiva "risulti di
pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale" (art. 3, ultimo comma).
Si noti inoltre che il terzo comma del citato articolo precisa nella sua ultima
parte: "Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle
cave, la competenza della Regione ad emanare apposite
norme legislative"; una formula che pare ammettere interventi regionali
legislativi (e perciò amministrativi), regolanti l'attività estrattiva e
trascendenti il quadro della legislazione nazionale fino allora vigente.
E che non si trattasse di normativa
necessariamente circoscritta alla fattispecie territoriale dei Colli Euganei
era ben rilevato da questa Corte nella sent.
n. 9 del 1973 (n. 8 del considerato in diritto),
con questa affermazione: "La Corte osserva che i limiti di localizzazione
della legge in esame non costituiscono trattamento singolare e differenziato da
quello di situazioni che, altrove, siano ritenute, di volta in volta, sottoponibili ad eguale tutela". É naturale che,
generalizzandosi la necessità della tutela di questo e di altri
interessi pubblici riconosciuti dall'ordinamento, si generalizzasse anche il
ricorso al tipo di intervento preventivo, ritenuto dalla legge statale
strumento necessario per realizzare la salvaguardia di quegli interessi. Tanto
più che il regime autorizzatorio si presenta nelle
leggi regionali del Veneto e della Lombardia non soltanto come mezzo di
controllo del rispetto, tra le altre, delle esigenze di ricettività del
territorio, di tutela dagli inquinamenti, di dimensionamento del materiale
estraibile alle necessità obbiettive di impiego del
materiale estratto; ma come mezzo necessario per l'attuazione di un piano
regionale di attività estrattiva. Più in particolare, dalla legge statale per
la protezione dei Colli Euganei si ricava anche che, nella valutazione degli
interessi pubblici, il legislatore prima ed entro limiti ovviamente più
ristretti l'amministratore poi possono subordinare
l'interesse della produzione, da soddisfare con l'attività estrattiva, ad altri
interessi pubblici, riconosciuti dall'ordinamento. Né al potere regionale di
disporre legislativamente in ordine
al provvedimento di autorizzazione in tema di apertura di cave o di proseguimento
nella loro coltivazione é di ostacolo il particolare regime di delega delle
funzioni amministrative previste dall'art. 82 del d.P.R.
n. 616 del 1977, in quanto la ratio di questa disposizione é
limitata alla protezione dei beni ambientali.
Va da sé che sarebbe stato auspicabile, a fini
di certezza del diritto e di disciplina più omogenea nelle Regioni a statuto
ordinario, che il legislatore statale avesse da tempo adottato una legge
contenente i principi fondamentali della materia (ed é lecito sperare che le
difficoltà incontrate nell'iter legislativo possano essere finalmente
superate). Ma, in attesa di una aggiornata
legislazione, non si può affermare che manchi, a proposito di cave e torbiere,
un principio il quale consenta di dire rispettato l'art. 117 della
Costituzione, (secondo l'art. 17, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n.
281), da parte delle leggi regionali Veneto e Lombardia, nelle disposizioni
sottoposte al sindacato di questa Corte.
Che poi l'art. 42 della Costituzione non sia
violato risulta chiaramente da quanto é disposto nel secondo comma di questo
articolo circa i limiti della proprietà, in corrispondenza con il precetto
dell'art. 41 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Ed il pacifico accoglimento
del regime autorizzatorio per le attività estrattive
delle cave nelle leggi di alcune regioni a Statuto
speciale e delle province autonome della Regione Trentino-Alto Adige conferma
che esso non é stato ritenuto in contrasto né con l'art. 42 della Costituzione
né con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (legge Regione Friuli -
Venezia Giulia 16 agosto 1974, n. 42; legge Regione siciliana 9 dicembre 1980,
n. 127; legge provinciale di Bolzano 12 agosto 1976, n. 32 e legge provinciale
di Trento 12 dicembre 1978, n. 59).
Circa le censure mosse in tema di giusto
procedimento, nel senso che le leggi de quibus
attribuirebbero un potere discrezionale troppo lato alle autorità regionali, é
da dire che in nessun caso dovrebbe trattarsi di valutazioni riducibili a
giudizi di opportunità; tra l'altro, la motivazione dei provvedimenti dovrebbe
riferirsi alla tutela degli specifici interessi pubblici, cui fanno
esplicitamente cenno le leggi contestate. Ulteriori
limiti alla discrezionalità degli amministratori regionali dovrebbero poi
discendere dalle indicazioni del piano regionale delle attività estrattive, se
queste riusciranno ad essere sufficientemente specifiche. Nell'attesa - certo
non a tempo indeterminato - del piano, anche i divieti di carattere generale
all'apertura di nuove cave o al proseguimento della coltivazione già in atto
dovrebbero avere una operatività di durata
circoscritta, a finalità di salvaguardia per un tempo limitato.
Se però il diritto vivente (e non semplici deviazioni applicative)
dovesse formarsi in violazione del principio del giusto procedimento,
esercitandosi dall'autorità regionale poteri a discrezionalità non limitata,
allora, al di là delle opinabili distinzioni tra carattere
autorizzatorio o concessorio
dei provvedimenti, muterebbero i termini normativi delle questioni attualmente
sottoposte all'esame di questa Corte (che restano invece integri, per la legge
della Regione Veneto, malgrado il sopravvenire delle leggi regionali 22 gennaio
1980, n. 5 e 20 agosto 1981, n. 50).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
1, 5, ultimo comma, e 16 della legge 17 aprile 1975, n. 36 della Regione
Veneto, sollevate dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 17
aprile 1975, n. 36, della Regione Veneto, sollevata dal Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 117 e 42
della Costituzione;
c) le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
2, 3 e 22 della legge 14 giugno 1975, n. 92 della Regione Lombardia, sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento all'art. 117, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
Leopoldo
ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Arnaldo
MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
GIOVANNI
Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1982.