Odinanza n. 3 del 1982
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ORDINANZA N. 3

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen. (omicidio preterintenzionale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari nel procedimento penale a carico di Arghittu Angelo ed altra, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 24 giugno 1981;

2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari nel procedimento penale a carico di Ruiu Giovanni Antonio ed altri, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'8 luglio 1981;

3) ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 dalla Corte d'Assise di Cagliari nel procedimento penale a carico di Poddi Salvatore, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe propongono, in riferimento all'art. 3 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen., nella parte in cui prevede una pena edittale superiore, nel minimo e nel massimo, a quella prevista dall'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 162 del 1981;

Considerato che tale questione, motivata con i medesimi argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice penale, nella parte in cui prevede una pena edittale superiore nel minimo e nel massimo rispetto a quella stabilita dall'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Assise di Cagliari e dalla Corte d'Assise di Sassari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14/01/1982.