ORDINANZA N. 3
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 584 cod. pen. (omicidio preterintenzionale) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 ottobre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari
nel procedimento penale a carico di Arghittu Angelo ed altra, iscritta al n. 139 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172
del 24 giugno 1981;
2) ordinanza emessa il 1 dicembre 1980 dalla Corte d'Assise di Sassari
nel procedimento penale a carico di Ruiu Giovanni
Antonio ed altri, iscritta al n. 205 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186
dell'8 luglio 1981;
3) ordinanza emessa il 23 febbraio 1981 dalla Corte
d'Assise di Cagliari nel procedimento penale a carico di Poddi
Salvatore, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 del 19 agosto 1981.
Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il
Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe propongono, in
riferimento all'art. 3 Cost., la medesima questione
di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. pen.,
nella parte in cui prevede una pena edittale
superiore, nel minimo e nel massimo, a quella prevista dall'art. 18, secondo e
quarto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, già dichiarata non fondata da
questa Corte con la sentenza n. 162 del
1981;
Considerato che tale questione, motivata con i medesimi
argomenti già esaminati e disattesi, va dichiarata manifestamente infondata,
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 584 del codice penale, nella parte in
cui prevede una pena edittale superiore nel minimo e
nel massimo rispetto a quella stabilita dall'art. 18, secondo e quarto comma,
della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Assise di Cagliari e dalla Corte
d'Assise di Sassari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo
ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA -
Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/01/1982.