Sentenza n.195 del 1981
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SENTENZA N. 195

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 630, ultimo comma, e 631, ultimo comma, stesso codice (estinzione del processo esecutivo) promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal Tribunale di Civitavecchia, nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Cassa di Risparmio di Roma nei confronti di Novelli Bruno, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Avverso l'ordinanza 5 aprile 1975, con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione di non pochi procedimenti d'espropriazione immobiliare contro Novelli Bruno riuniti per rinunce agli atti, la creditrice procedente Cassa di Risparmio di Roma-Credito Fondiario spiegò reclamo ai Tribunale di Civitavecchia deducendo vizi d'illegittimità del provvedimento di estinzione.

Con ordinanza, comunicata il 3 giugno 1975 e notificata il successivo 19 agosto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 1975 e iscritta al n. 432 R.O. 1975, il Tribunale ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 629 c.p.c. in relazione agli artt. 630 ultimo comma e 631 ultimo comma c.p.c. per contrasto con l'art. 3 comma primo Cost. sulla considerazione che tali norme non consentono il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione consecutiva a rinuncia di parte, la quale non può formare oggetto neppure di opposizione agli atti esecutivi, determinando irragionevole disparità di trattamento tra l'ipotesi in esame e l'estinzione per inattività delle parti e, quindi, violazione dell'art. 3, comma primo.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato che, nell'atto depositato il 25 ottobre 1975, ha ravvisato tangibile divario tra estinzione per inattività delle parti e estinzione per rinuncia in ciò che la prima segue all'eccezione dell'interessato a trar vantaggio dalla inattività propria e altrui, che dà vita ad una contestazione, di cui non è traccia nella ipotesi di rinuncia agli atti, e ha concluso per la infondatezza della proposta questione.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1981 in cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato Azzariti ha insistito nelle già prese conclusioni.

Considerato in diritto

La Corte non sindaca nel merito la interpretazione del disposto, coordinato in riferimento alla specie concreta, degli artt. 629, 630 ultimo comma e 631 ultimo comma c.p.c., che ha indotto il giudice a quo a dire irreclamabile la ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo per rinuncia agli atti perchè la motivazione svolta dal Tribunale di Civitavecchia è sufficiente e coerente.

Ciò premesso, la irrazionalità del diverso trattamento riservato alle due (anzi tre) ipotesi causative dell'estinzione del processo esecutivo nel "diritto vivente", così come ricostruito dal giudice a quo, e quindi la violazione dell'art. 3 comma primo Cost. non sfuggono anche a chi si limiti a visionare la fattispecie concreta, la quale pone in chiaro la tutt'altro che remota eventualità di errori nell'individuazione dell'oggetto della rinuncia, e non si dilunghi a riflettere, come pur si deve, per un verso sulle non lievi difficoltà applicative cui danno  luogo in fatto e in diritto i due primi commi dell'art. 629 separatamente e congiuntamente considerati, e, per altro verso, sull'ultimo comma dell'art. 631 che estende la garanzia del reclamo alla estinzione del processo esecutivo per mancata comparizione delle parti.

Né ad eliminare la denunciata irrazionalità giovano la legittimazione, ai rinuncianti in ipotesi riconosciuta, a sperimentare la opposizione agli atti esecutivi, di cui si è fatto diffusamente carico il Tribunale, perchè tale rimedio non è precluso alle parti pregiudicate dalla ordinanza dichiarativa dell'estinzione per inattività che pur hanno a disposizione il reclamo, e l'impugnabilità, con ricorso in Cassazione per violazione di legge ex art. 111 comma secondo Cost., dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione consecutiva alla rinuncia agli atti, perchè il trattamento, che da chi così argomenta si riserverebbe ai creditori rinuncianti, non cessa di essere deteriore rispetto alla condizione delle parti, pregiudicate dalla ordinanza di estinzione per inattività o per mancata comparizione (artt. 630 e 631 c.p.c.), le quali ben possono sperimentare il ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa sul reclamo, seppure non si reputa tale sentenza suscettibile di appello.

Pertanto, va riconosciuta la violazione di quei canoni di ragionevolezza, di cui debbono essere permeate le norme procedurali, e il rispetto ne va ristabilito con il dispositivo di fondatezza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 cod. proc. civ., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI – Francesco SAJA

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

 

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1981.