Sentenza n.186 del 1981
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SENTENZA N. 186

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 marzo 1975 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e Michelozzi Enzo, quale tutore dei minori Giovannelli Piero Roberto e Paola, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1976;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1979 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Zulberti Giuseppe e l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 353 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Michelozzi Enzo e dell'INAIL e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Antonino Catania - delegato dall'avv. Carlo Graziani - per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con le ordinanze n. 540 del 1975 e n. 728 del 1979, il tribunale di Pistoia ed il pretore di Trento sollevano questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui detta norma prevederebbe la corresponsione a ciascuno dei figli superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro (o per malattia professionale) di una rendita pari al 20% del salario, anche nel caso di successiva morte del genitore vivente all'epoca della costituzione della rendita stessa; e ciò perchè si ravvisa ingiustificata disparità di trattamento (e quindi violazione dell'art. 3 Cost.) rispetto al caso in cui alla morte del lavoratore assicurato, i figli superstiti siano già orfani dell'altro genitore, poiché in questa ipotesi lo stesso art. 85 prevede che la rendita da corrispondersi a ciascuno dei figli debba essere pari al 40% del salario.

2. - Le premesse processuali dei due giudizi a quibus sono tuttavia diverse. Il tribunale di Pistoia infatti (reg. ord. n. 540 del 1975) era stato adito quale giudice di appello, dopo che il pretore della stessa città aveva accolto la domanda che Michelozzi Enzo, quale tutore dei minori Giovannelli Piero Roberto e Paola, aveva proposto onde ottenere che agli stessi minori l'INAIL corrispondesse la rendita pari al 40% del salario a far tempo dalla morte della loro madre, avvenuta dopo il decesso per infortunio sul lavoro del loro padre.

Per giungere a tale conclusione, il pretore aveva interpretato l'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nel senso che la maggior misura della rendita debba essere sempre concessa qualora i figli minori vengano a trovarsi privi di entrambi i genitori, a prescindere dal momento in cui tale situazione si verifichi rispetto all'evento assicurato.

Tanto il tribunale di Pistoia in grado di appello della citata sentenza del pretore, quanto il pretore di Trento (il quale doveva giudicare in primo grado sulla domanda dei minori Marco e Remo Zulberti che, avendo ottenuto dall'INAIL alla morte per infortunio del padre Renzo Zulberti la costituzione di una rendita pari, per ciascuno, al 20% della retribuzione del defunto, ed avendo perduto successivamente la madre, chiedevano che tale rendita fosse portata al 40%) non aderiscono a tale interpretazione e leggono l'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in senso restrittivo: solo nel caso in cui entrambi i genitori siano venuti a mancare al momento della morte dell'assicurato la rendita spettante a ciascuno dei figli minori superstiti dovrà essere pari al 40% del salario; in ogni altro caso, al 20%. Ma questa situazione normativa appare in contrasto, ad avviso dei predetti giudici, con l'art. 3 della Costituzione, attesa la disparità di trattamento tra due situazioni identiche in fatto; donde la irragionevolezza della diversa regolamentazione normativa.

3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato e si è costituito l'INAIL; si è altresì costituita la parte Michelozzi nel giudizio promosso dal tribunale di Pistoia. In tutti gli atti di costituzione o di intervento, è in primo luogo sottolineato che il profilo di incostituzionalità dedotto attiene ad una interpretazione della norma denunziata, che non è però la sola possibile; e che, anzi, è principio generalmente accolto quello secondo cui ove una legge sia suscettiva di due interpretazioni diverse, l'una costituzionalmente corretta e l'altra no, è alla prima che occorre rifarsi. Nella specie, sia l'INAIL che il Michelozzi che il Presidente del Consiglio sono concordi nel ritenere che la lettera della legge non precluda una interpretazione diversa da quella del tribunale di Pistoia e del pretore di Trento e più conforme a Costituzione

Ma, ove a ciò la Corte non potesse pervenire, tanto l'Avvocatura dello Stato quanto la difesa dell'INAIL chiedono una declaratoria di infondatezza della questione. Si assume infatti che le situazioni di fatto diversamente disciplinate (secondo l'interpretazione accolta dai giudici a quibus) sarebbero oggettivamente diverse perchè riferentisi a momenti temporalmente distinti; e che la rilevanza di eventi successivi al tempo in cui si è maturato il diritto alla rendita deve ritenersi esclusa, atteso che l'evento lavorativo è l'unica fonte dell'indennizzo; né potrebbe sostenersi che la morte dell'altro genitore possa assurgere al carattere di evento in alcun modo protetto. In altre parole, la situazione si dovrebbe ritenere cristallizzata al momento della morte del genitore assicurato; ogni evento successivo non potrebbe esplicare efficacia nel rapporto tra l'Istituto assicuratore ed i superstiti, già definitosi al verificarsi dell'evento protetto, donde l'obiettiva diversità delle situazioni regolate in modo differenziato dall'art. 85 più volte citato.

Diversa è la posizione della parte privata Michelozzi; la difesa di questi, nell'atto di costituzione, sostiene che, interpretata la norma come ha fatto il tribunale di Pistoia, sarebbe palese la disparità di trattamento tra gli orfani di entrambi i genitori all'atto del decesso del lavoratore assicurato e quelli che tali siano divenuti successivamente a tale evento. Afferma inoltre che la norma colliderebbe anche con l'art. 38 Cost., sempre se interpretata nel senso restrittivo proposto dal giudice a quo: operazione che, peraltro, essa ritiene arbitraria, richiamando la decisione di primo grado del pretore di Pistoia che aveva accolto la domanda dei minori. Si conclude pertanto chiedendo che la proposta questione di incostituzionalità sia dichiarata fondata.

Considerato in diritto

1. - Le questioni come in narrativa sollevate dal tribunale di Pistoia e dal pretore di Trento sono identiche. I relativi giudizi vanno quindi riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I due giudici a quibus erano chiamati a decidere se ai figli minorenni di un lavoratore morto per infortunio, e successivamente divenuti orfani anche della madre, spettasse la rendita del 20% o quella del 40%, che l'art. 85 del d.P.R. n. 1124/1965 attribuisce ai minori orfani di entrambi i genitori. L'INAIL sosteneva, infatti, che la condizione di orfani di entrambi i genitori, richiesta dalla norma per la rendita del 40%, doveva essersi verificata al momento della morte del lavoratore per infortunio e non successivamente, come era accaduto nei casi dedotti in giudizio.

Come si è ricordato in narrativa, il pretore di Pistoia aveva in primo grado respinto la tesi dell'INAIL, e quindi accolto la domanda dei minori Giovannelli Invece tanto il tribunale di Pistoia, in grado di appello, quanto il pretore di Trento (che giudicava in primo grado sulla domanda dei minori Zulberti) hanno condiviso la interpretazione restrittiva del citato art. 85 sostenuta dall'INAIL. E partendo da questa interpretazione restrittiva, hanno sollevato la questione della legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il detto art. 85 regolerebbe in modo diverso, e senza giustificazione, due situazioni di fatto identiche: quella dei minori divenuti orfani di entrambi i genitori al momento dell'infortunio, e cioè con la morte del lavoratore assicurato, e quella dei minori divenuti orfani di entrambi i genitori successivamente all'infortunio, con la sopravvenuta morte dell'altro genitore.

3. - La questione non è fondata perchè essa ha per presupposto una errata interpretazione della norma.

La detta interpretazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - secondo la quale l'attribuzione della rendita del 40% sarebbe prevista, "se si tratti di orfani di entrambi i genitori", quando detta condizione si realizzi con la morte del genitore lavoratore assicurato, e non quando essa si realizzi successivamente per la sopravvenuta morte dell'altro genitore - è stata respinta dalla Corte di cassazione dapprima implicitamente con varie pronunce relative a materia analoga regolata dall'art. 77 del d.P.R. n. 1124 (quota integrativa dovuta al figlio dell'infortunato anche per sua inabilità sopravvenuta); poi in modo esplicito e puntuale riferito proprio alla situazione che forma oggetto della pronuncia dei due giudici a quibus.

La Cassazione ha stabilito che il più volte citato art. 85 si limita a richiedere la sussistenza della condizione di orfano di entrambi i genitori, senza fare riferimento al momento in cui tale condizione si è verificata; osservando fra l'altro che la contraria soluzione comporterebbe una disparità di trattamento fra orfani di entrambi i genitori, tali divenuti nel momento della morte del lavoratore assicurato o successivamente, disparità del tutto ingiustificata tenendo conto dell'identico maggior bisogno che in entrambi i casi consegue al verificarsi della detta situazione, tenuta presente dal legislatore nell'accordare a detti orfani di entrambi i genitori la rendita del 40% anziché quella del 20% accordata agli orfani di un solo genitore.

É significativo che l'Avvocatura dello Stato (la quale, tuttavia, in linea subordinata o alternativa esclude l'incostituzionalità della norma) affermi in entrambi i giudizi che "non sussistendo, secondo la retta interpretazione della norma dell'art. 85, cpv. 2 del tu. n. 1124 del 1965, la denunziata disparità di trattamento dei figli minori dell'assicurato orfani di entrambi i genitori, la prospettata questione di costituzionalità è da ritenersi infondata"; rilevando poi nella discussione all'udienza che ormai vale la interpretazione, nel senso detto, della Cassazione. Mentre poi lo stesso INAIL (che pure conclude per la irrilevanza o infondatezza della questione) sostiene che ci si trova di fronte ad una questione unicamente interpretativa che ha già avuto soluzione da parte della Corte di cassazione.

Poiché la corretta interpretazione della norma, affermata dalla Corte regolatrice, esclude la denunciata irragionevole disparità di trattamento tra situazioni di fatto (di bisogno) omogenee, cade il presupposto della questione di legittimità costituzionale che, pertanto, è infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione dal tribunale di Pistoia e dal pretore di Trento con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1981