Sentenza n.184 del 1981
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SENTENZA N. 184

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771 (Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese alberghiere), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 dal pretore di Potenza, nel procedimento civile vertente tra Risolo Aniello e l'INPS, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi l'avv. Leonardo Lironcurti, per l'INPS, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio civile tra Aniello Risolo e l'INPS, concernente la misura dei contributi dovuti per un lavoratore alberghiero, in base al contratto collettivo nazionale 22 settembre 1959 ed al conseguente decreto presidenziale 2 gennaio 1962, n. 771, il Pretore di Potenza ha sollevato - con ordinanza emessa il 12 febbraio 1975 - questione di legittimità costituzionale del decreto stesso. Secondo il giudice a quo l'atto impugnato violerebbe l'art. 76 Cost., perchè pubblicato il 16 luglio 1962, ben oltre il termine del 3 gennaio del medesimo anno, fissato dall'art. 6 della legge delegante n. 741 del 1959, come modificato dall'art. 2 della legge n. 1027 del 1960.

A sostegno dell'impugnativa, l'ordinanza osserva che entro il detto termine si sarebbe dovuto procedere non solo all'emanazione del decreto legislativo (come richiesto da questa Corte, con sentenza n. 39 del 1959), ma anche alla pubblicazione, trattandosi di "attività propria dell'organo deliberante", da porsi "sullo stesso piano logico-giuridico della emanazione" (perchè non attinente al processo formativo della volontà legislativa delegata); senza contare che - sotto il profilo pratico - "non vi sarebbe altrimenti modo di controllare con dati obiettivi l'effettivo rispetto del termine da parte del Governo". Per lo stesso ordine di considerazioni, l'ordinanza accenna inoltre - ma senza farne menzione nel dispositivo - ad una possibile violazione dell'art. 73 Cost., nella parte in cui si prevede che le leggi siano pubblicate "subito dopo la promulgazione".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito l'INPS, sostenendo l'infondatezza della questione, poiché nella citata sentenza n. 39 del 1959 la Corte avrebbe già chiarito che il "tempo limitato", quanto alla funzione legislativa delegata secondo l'art. 76 Cost., concernerebbe precisamente l'esercizio di tale funzione (destinato ad esaurirsi con l'emanazione del relativo decreto), senza comprendere i successivi adempimenti di natura amministrativa, fra i quali rientrerebbe invece la pubblicazione.

Analoghe conclusioni ha formulato l'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ricordando in tal senso ulteriori decisioni della Corte, quali le sentenze n. 34 del 1960 e n. 91 del 1962.

Considerato in diritto

In riferimento all'art. 76 Cost., il Pretore di Potenza impugna l'intero d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771 ("Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da imprese alberghiere"), perchè pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 1962, al di là del termine risultante dal combinato disposto degli artt. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, entro il quale veniva previsto l'esercizio della funzione legislativa delegata al Governo, relativamente ai minimi inderogabili di trattamento economico e normativo dei lavoratori appartenenti ad una medesima categoria. Ma la questione non è fondata.

Come questa Corte ha più volte precisato (sentt. n. 39 del 1959, n. 34 del 1960, n. 91 del 1962), il "tempo limitato" di cui all'art. 76 Cost. non comprende gli adempimenti successivi all'esercizio della delega, che deve considerarsi "esaurito con la emanazione del provvedimento legislativo": rispetto al quale la pubblicazione rappresenta "condizione di efficacia, non requisito di validità". Ma il giudice a quo riconosce espressamente che il provvedimento in esame è stato emanato entro il termine del 3 gennaio 1962; sicché non sussiste la pretesa violazione dell'art. 76.

Né può ritenersi indirettamente violato quel terzo comma dell'art. 73 Cost. ("Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione..."), che la motivazione dell'ordinanza di rinvio reputa "applicabile per analogia". In effetti, valgono ad escluderlo le considerazioni già svolte dalla Corte, con la sentenza n. 83 del 1974.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 771, in riferimento all'art. 76 Cost., sollevata dal Pretore di Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1981.