Sentenza n.182 del 1981
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SENTENZA N. 182

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Edoardo VOLTERRA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione autonoma della Sardegna e nei confronti dei Comuni di Cagliari e di Quartu S. Elena, notificato il 30 agosto 1979, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 settembre 1979, iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 12 gennaio 1979, n. 7, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 7 del 16 gennaio 1979, con il quale l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna ha approvato il piano territoriale paesistico di Molentargius e Monte Urpinu;

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 21 settembre 1981 il giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

Udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto del 12 gennaio 1979, n. 7, pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale n, 7 del 16 gennaio 1979, l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione autonoma della Sardegna approvava il Piano territoriale paesistico della zona degli stagni di Molentargius e Monte Urpinu, in provincia di Cagliari.

Avverso tale decreto sollevava conflitto di attribuzione il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 agosto 1979, denunciando l'inosservanza delle norme che regolano le rispettive competenze della Regione Sardegna e dello Stato, e in particolare i rapporti tra Regione e Amministrazioni dello Stato relativamente all'attuato trasferimento dei poteri dallo Stato alla Regione stessa, e chiedendo alla Corte l'annullamento del provvedimento.

2. - Si costituiva in giudizio il Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Russo, con atto del 18 settembre 1979, resistendo al ricorso ed eccependo in primo luogo l'irricevibilità dello stesso, colpito da decadenza per essere stato proposto tardivamente, oltre i sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione dell'atto impugnato (art. 39, secondo comma, legge n. 87/1953). Nel merito sosteneva che la tesi dello Stato contrasta con il principio di autonomia della Regione, in quanto condiziona un provvedimento di competenza regionale ad "accordi" od "intese" con le amministrazioni centrali dello Stato, riconoscendo in tal modo ad una autorità diversa da quella regionale un potere determinativo del contenuto dell'atto che svaluta la norma fondamentale attributiva delle funzioni (art. 6, secondo comma, d.P.R. n. 480 del 22 maggio 1975), il cui testo non consente alcuna limitazione.

Considerato in diritto

Il conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione autonoma della Sardegna si fonda sull'inosservanza delle norme che regolano le competenze rispettive della Regione e dello Stato, in quanto - secondo il Presidente del Consiglio - l'adozione del provvedimento di approvazione del piano paesistico degli stagni di Molentargius e Monte Urpinu da parte del competente assessore regionale doveva essere preceduta, a norma dell'art. 18 della legge n. 1497 del 1939, da "accordi" od "intese" con le amministrazioni statali interessate, e cioè con i Ministeri delle Finanze, della Marina Mercantile, della Difesa e dell'Agricoltura.

Nelle more del giudizio, tuttavia, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato il 3 marzo 1981, ha dichiarato di rinunciare al ricorso stesso, allo scopo di consentire - alla luce di un approfondito esame degli interessi pubblici sostanziali - la realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano paesistico che avevano carattere d'urgenza (in particolare la costruzione di un depuratore fognario in località "Is Arenas") e che la pendenza del presente giudizio aveva sospeso.

La rinuncia è stata accettata ritualmente dal Presidente della Giunta regionale della Sardegna con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte il 12 maggio 1981.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, il giudizio promosso dallo Stato contro la Regione Sardegna deve dichiararsi estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto del 12 gennaio 1979 n. 7 dell'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione autonoma della Sardegna, con il quale si approvava il Piano territoriale paesistico della zona degli Stagni di Molentargius e di Monte Urpinu.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

Edoardo VOLTERRA - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1981.