Ordinanza n.175 del 1981
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ORDINANZA N. 175

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe  FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a), della legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 (referendum popolare in applicazione degli artt. 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) promosso con ordinanza emessa il 14 settembre 1979 dalla Corte d'appello di Cagliari nel procedimento concernente la richiesta di referendum abrogativo della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 1980.

Visti gli atti di costituzione del Comitato promotore del referendum e della Federazione italiana della caccia e sezione regionale sarda;

visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Mauro Mellini e Sergio Panunzio per il Comitato promotore, l'avv. Franco D'Onofrio per la Federazione italiana della caccia e sezione regionale sarda e l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la sezione civile feriale della Corte d'appello di Cagliari, costituita in ufficio per il referendum popolare ai sensi della legge regionale sarda 17 maggio 1957, n. 20, nel procedimento concernente la richiesta di referendum per l'abrogazione di più articoli della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, ha sollevato in riferimento all'art. 32 dello Statuto sardo, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) della citata legge n. 20 del 1957: si assume infatti da detto ufficio per il referendum che la norma censurata abbia introdotto l'istituto del referendum abrogativo in violazione dell'invocata disposizione statutaria, la quale consentirebbe soltanto il referendum del tipo sospensivo o preventivo;

che si sono costituiti: sette promotori, anche nella veste di firmatari della suddetta richiesta referendaria, la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente, per sentir dichiarare l'infondatezza della proposta questione, e la Federazione della caccia, e la relativa sezione sarda, nelle persone dei rispettivi Presidenti, le quali chiedono invece che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma oggetto di censura; che la Corte dovrà pronunziarsi sull'ammissibilità di tali interventi.

Considerato che la sezione della Corte di appello - ufficio per il referendum popolare solleva il suddetto incidente di Costituzionalità, in quanto essa è chiamata ex art. 6 della legge n. 20 del 1957, ad accertare la legittimità delle richieste di abrogazione popolare, prima di provvedere alla verifica del numero complessivo dei richiedenti, e agli ulteriori compiti che ad essa spettano nel corso della procedura prevista dal titolo I della legge ("referendum di cui all'art. 32 dello Statuto"); che può prospettarsi il dubbio se, nel configurare una sezione della Corte di appello come ufficio per il referendum popolare, con le relative attribuzioni in ordine alla procedura referendaria, la legge regionale interferisca indebitamente nell'ambito riservato alla legge dello Stato dal precetto costituzionale, che governa la produzione delle norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (art. 108 Cost.); che la Corte ritiene pertanto di dover sollevare incidentalmente, in riferimento all'anzidetto parametro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 20 del 1957; che tale questione non manifestamente infondata, è altresì rilevante, giacché essa investe la norma istitutiva delle attribuzioni, nell'esercizio delle quali la sezione Corte d'appello-ufficio per il referendum popolare promuove il presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale sarda n. 20 del 1957, nella parte in cui conferisce alla Corte di appello-Ufficio per il referendum popolare le attribuzioni che concernono le richieste di referendum abrogativo: in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

2) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

3) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1981.

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1981.