Ordinanza n.163 del 1981
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 163

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e 222, commi primo e secondo, del codice penale (misure di sicurezza) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1977 dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Mazzitelli Orfeo, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 ottobre 1977;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1978 dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza nel procedimento di esecuzione per l'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di Pepe Domenico, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 24 gennaio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nel corso di istruttoria sommaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nel corso del procedimento di esecuzione per l'applicazione di misure di sicurezza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale.

Considerato che le norme della cui legittimità si discute, attengono al giudizio sulla qualificazione come reato della fattispecie concreta, nel primo caso, e sull'applicabilità della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario nel secondo caso, e cioè, in entrambi i casi, a giudizi in ordine ai quali il potere decisorio è esclusivamente attribuito, rispettivamente, al giudice istruttore (artt. 74 e 378 c.p.p.) e al giudice di sorveglianza (art. 634 c.p.p.);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di legittimazione del P.M. a sollevarle (v. in ultimo ordinanza di questa Corte n. 5/1979).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 e dell'art. 222, primo e secondo comma, del codice penale sollevate con le ordinanze in epigrafe dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1981.