Ordinanza n.157 del 1981
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ORDINANZA N. 157

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali), modificato dalla legge 27 dicembre 1975, n. 780, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 6 novembre ed il 4 dicembre 1980 dal Tribunale di Pescara nei procedimenti civili vertenti tra l'INAIL e Colaretti Giuseppe e Fratelli Adriano, iscritte al n. 86 e 87 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetia Ufficiale della Repubblica n. 130 del 13 maggio 1981;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1981 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Cricca Luciano e l'INAIL, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.

Visto l'atto di costituzione di Cricca Luciano;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come invece previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.

Considerato che la medesima questione è stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 64 del 15 aprile 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte impugnata, e con ordinanza n. 124 del 23 giugno 1981, che ha conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di Pescara e dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.