Ordinanza n.155 del 1981
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 155

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con due ordinanze emesse il 23 settembre 1980 dal pretore di Pistoia nei procedimenti civili vertenti tra Bardelli Armanus e l'INPS e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, iscritte ai nn. 774 e 813 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 41 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il pretore di Pistoia con ordinanze emesse il 23 settembre 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico delle Casse di risparmio di Pistoia e Pescia gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della Costituzione;

Considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 92/1981;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo e terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dal pretore di Pistoia con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36, 52, 53 e 81 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1981.