Ordinanza n.146 del 1981
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ORDINANZA N. 146

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 gennaio 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Nuoro sul ricorso proposto da Boe Tonino, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981;

2) ordinanza emessa l'8 novembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da De Napoli Ettore, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Michele Rossano;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state proposte, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria);

Rilevato che le medesime questioni furono proposte - in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31, 53 e 136 della Costituzione - da Commissioni tributarie di primo e secondo grado nel corso di quaranta procedimenti promossi da lavoratori dipendenti al fine di ottenere, nella liquidazione dell'IRPEF per l'anno 1974, l'ulteriore detrazione di lire 36.000, prevista dall'art. 4 d.l. n. 259 del 1974 per i redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a lire 4.000.000;

Considerato che questa Corte, con sentenza 25 marzo 1981, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma ultimo, e 3, comma ultimo, legge n. 751 del 1976, avendoli ritenuti in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe - concernenti l'art. 1, comma ultimo, legge 12 novembre 1976, n. 751, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 49 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1981.