Sentenza n.143 del 1981
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SENTENZA N. 143

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Presidente della Regione Sicilia, notificato il 15 luglio 1977, depositato in cancelleria il 30 luglio 1977 ed iscritto al n. 15 del Registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto n. 23 in data 25 gennaio 1977, con il quale l'Assessore della Regione siciliana per l'industria e commercio concedeva alla "Transadriatica s.p.a." di installare e gestire in Trapani, zona industriale regionale, Via Isolella, un deposito costiero di prodotti petroliferi di categoria C.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udito nella pubblica udienza del 3 giugno 1981 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Col citato decreto assessoriale n. 23 del 25 gennaio 1977, veniva concesso alla summenzionata "Transadriatica s.p.a." di installare e gestire sino al 10 agosto 1977, nella località sopra indicata, un deposito costiero di prodotti petroliferi costituito da cinque serbatoi per "gasolio agricolo e motopesca", da due serbatoi per "gasolio riscaldamento" e da tre serbatoi per "gasolio autotrazione".

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito in parola risultava così autorizzato a custodire, non solo prodotti petroliferi liberi da tributi, ma anche olii minerali denaturati destinati ad usi agevolati, con ciò contravvenendo all'espresso divieto di immagazzinamento comune dei suddetti prodotti, stabilito con l'art. 4, cpv., del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 (convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474), come modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 263, e ribadito dal Ministro delle Finanze con la nota n. 5269 del 22 ottobre 1976, mediante la quale quest'ultimo comunicava il proprio prescritto assenso alla concessione del deposito. Conseguentemente il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, chiedendo a questa Corte, col ricorso in epigrafe dell'Avvocatura generale dello Stato, di annullare il decreto assessoriale n. 23 del 25 gennaio 1977.

Considerato in diritto

Ai sensi della normativa disciplinante l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (r.d.l. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 20 luglio 1934, n. 1303), il rilascio delle concessioni in materia compete, nell'ordinamento statale, al Ministro per l'industria di concerto col Ministro delle finanze. Per quanto riguarda, tuttavia, la Regione siciliana, poiché le funzioni esecutive ed amministrative in materia di industria e commercio sono state devolute, per effetto degli articoli 14 e 20 del relativo Statuto speciale, al Presidente ed agli Assessori regionali, ne consegue che la potestà di rilascio delle concessioni di cui sopra spetta alla Regione siciliana, salvo sempre il concerto col Ministro delle finanze, in quanto questi ha il compito istituzionale di accertare e riscuotere le imposte in tutto il territorio dello Stato e di impedire evasioni tributarie.

Nella specie, il Ministro delle finanze esprimeva il proprio avviso favorevole all'accoglimento della istanza della concessionaria, ma a condizione che il deposito fosse destinato esclusivamente alla custodia di prodotti petroliferi liberi da tributi, in osservanza del sopra ricordato art. 4 del d.l. n. 271 del 1957, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, come modificato dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 263, il quale testualmente dispone che "É altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, olii minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine". Essendo risultato che, viceversa, col decreto assessoriale in parola era stata autorizzata la detenzione, nel medesimo deposito costiero, oltre che di olii minerali liberi da tributi, anche di gasolio per motopesca e per usi agricoli, il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva il presente conflitto di attribuzione.

A sua volta, si costituiva il Presidente della Regione siciliana per resistere al ricorso, eccependone la totale infondatezza e sostenendo in particolare che il prescritto "concerto" doveva ritenersi degradato ad "intesa", e che non avrebbe consistenza la differenziazione, stabilita nella circolare del Ministero delle finanze, nell'ambito della categoria dei prodotti petroliferi liberi da tributi.

Sennonché, con deduzioni depositate il 27 marzo 1979, sia l'Avvocatura dello Stato, sia la difesa della Regione siciliana hanno concordemente chiesto che la Corte voglia dichiarare cessata la materia del contendere, avendo l'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana revocato, con effetto ex tunc, l'impugnato provvedimento. In particolare, la Regione afferma da parte sua nel decreto di revoca che "è da escludere la pretesa determinazione di discostarsi e di disconoscere il parere e le condizioni poste dal Ministero delle finanze nella nota n. 5269 del 22 ottobre 1976, ma anzi il preciso intento di uniformarvisi, frustrato tuttavia da un errore di valutazione dovuto anche alla generica formulazione adoperata dal Ministero nella citata nota", soggiungendo che "il decreto in questione non ha mai prodotto effetti in quanto, non essendo stati rispettati i termini previsti dall'art. 3 del citato decreto per la ultimazione dell'impianto, si è determinata la decadenza della concessione stessa, peraltro scaduta per decorrenza di termine (fissato al 10 agosto 1977)".

Di conseguenza, la Corte accoglie la richiesta di cui sopra.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al decreto n. 23 del 25 gennaio 1977 adottato dall'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1981.