Ordinanza n.130 del 1981
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 130

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo ItalianO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220, recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale", promossi dal pretore di Roma con ordinanze emesse il 18 novembre 1976, il 14 ed il 29 novembre 1979, iscritte rispettivamente al n. 753 del registro ordinanze 1976 e ai nn. 36 e 219 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1977, n. 85 del 26 marzo 1980 e n. 152 del 4 giugno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che tutte le ordinanze sollevano questione di costituzionalità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nel suo testo attuale, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dubitando sia giustificato il divieto di concedere ulteriori volte la sospensione condizionale della pena a chi è stato già condannato due volte a pene mitissime e ricollegare in tal modo il limite di applicabilità del beneficio non solo all'entità complessiva delle pene irrogate ma anche al numero delle condanne riportate.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto prospettano una identica questione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata con sentenza n. 133 del 18 luglio 1980 la questione ora in esame;

che nelle ordinanze introduttive del presente giudizio non vengono prospettati argomenti nuovi tali da modificare la precedente decisione.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220, sollevata, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1981.