Sentenza n.118 del 1981
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SENTENZA N. 118

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 3 maggio 1978 e riapprovata il 16 giugno 1978 dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, avente per oggetto "Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 luglio 1978, depositato in cancelleria l'11 luglio successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 4 marzo 1981 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. - Nella seduta del 16 giugno 1978, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha riapprovato la legge regionale, concernente "Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia", che, approvata per la prima volta nella seduta consiliare del 3 maggio 1978, era stata rinviata dal Governo ai sensi dell'art. 29 dello Statuto di autonomia.

Avverso la predetta legge, il Governo della Repubblica ha proposto impugnativa in via principale, deducendone la illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo.

Ha eccepito, infatti, in primo luogo, che l'impegno, e quindi la competenza, della Regione a "promuovere e favorire la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi soprattutto a favore di alcune fasce di popolazione", sarebbero affermati, al primo comma dell'art. 1 della detta legge, in assenza di alcuna specifica attribuzione statutaria, e per di più in contraddizione con i principi e le procedure di programmazione nazionale. secondo le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103.

In secondo luogo, proprio l'inesistenza di competenze regionali in materia escluderebbe conseguenzialmente la configurabilità di un potere di spesa della Regione sull'identico oggetto, e con ciò la possibilità (che gli artt. 1 e seguenti della legge impugnata invece affermano e disciplinano) di concedere contributi a comuni e consorzi di comuni e comunità montane (per opere di completamento e miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi).

Eventualmente, finanziamenti per gli scopi su indicati avrebbero potuto essere disposti dalla Regione, ma solo con le modalità ed alle condizioni indicate nell'art. 54 dello Statuto per gli interventi economici in favore di comuni e province.

2. - Nel giudizio, innanzi alla Corte, si è costituita la regione Friuli-Venezia Giulia, replicando che la legge impugnata, in realtà, "si muove entro la sfera di competenza attribuita alle Regioni dalla legge statale 14 aprile 1975, n. 103".

All'uopo ha sottolineato che quest'ultimo provvedimento normativo, pur dopo l'affermazione della riserva statale del servizio radiotelevisivo, ha, fra l'altro, previsto (all'art. 5) la elezione, da parte di ciascun consiglio regionale, di un Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, "organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva", cui si demanda di formulare "indicazioni sui programmi destinati alla diffusione regionale"; di formulare, altresì, "proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione della società concessionaria in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali"; di regolare " l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare".

La dichiarazione di principio - contenuta nell'art. 1 dell'impugnata legge regionale - si correlerebbe, appunto, in funzione strumentale, al complesso delle attribuzioni sopra indicate.

Così verificata l'inconsistenza del primo prospettato profilo di illegittimità costituzionale, andrebbe, poi, parimenti escluso il secondo profilo, attinente alla assegnazione di contributi agli Enti locali per opere da realizzarsi a seguito di convenzione con la RAI.

A parte ogni altro rilievo, sarebbe, infatti, incontestabile - sempre secondo la Regione resistente - che tali opere rientrino tra quelle di sua competenza ai sensi dell'art. 4, n. 9, dello Statuto ("lavori pubblici di interesse locale e regionale"): tanto che la Regione potrebbe, con propria legge, assumersi addirittura l'onere di eseguirle direttamente.

L'art. 54 dello Statuto di autonomia non esaurirebbe, quindi, tutte le possibilità d'intervento della Regione a favore degli Enti locali; né potrebbe accogliersene la interpretazione riduttiva che ne viene data nel ricorso governativo.

Considerato in diritto

1. - La legge riapprovata il 16 giugno 1978 dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (intitolata "Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia") - dopo un'ampia premessa introduttiva (contenuta nel comma primo dell'art. 1), secondo cui la Regione "promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattutto in favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferiche e disagiate, anche in riferimento alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena con l'attivazione della terza rete televisiva della RAI" - stabilisce (al comma secondo dello stesso art. 1) che, a tal fine, l'amministrazione regionale è autorizzata a "concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti televisivi".

Le disposizioni dei successivi artt. 2 a 6 disciplinano, poi, le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione dei contributi in questione, elencandone i potenziali beneficiari (Comunità montane, comuni e loro consorzi) ed indicando esemplificativamente le opere per la cui realizzazione questi possono essere concessi (acquisizione di aree, costruzioni di elettrodotti... e di ogni altra infrastruttura necessaria per il funzionamento e la manutenzione delle opere tecniche "a carico degli enti predetti in base ad apposita convenzione stipulata tra i medesimi e la RAI").

2. - Di tal legge, il Governo deduce - come in narrativa detto - l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 4 a 7 e 54 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963.

Sotto un primo profilo, argomenta, infatti, che le enunciazioni programmatiche di cui alla prima parte della legge, non solo sono operate in assenza di ogni specifica attribuzione statutaria, ma si trovano altresì in patente contraddizione con i principi e le procedure di programmazione nazionale, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, che detta nuove norme per la disciplina del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

In un secondo luogo discenderebbe, appunto, come logico corollario, dall'acclarata inesistenza di una competenza legislativa (ed amministrativa) della Regione nella materia in questione, la parallela esclusione di un potere di spesa sull'identico oggetto. Trattandosi in particolare di interventi economici in favore di comuni, questi - sempre secondo il ricorrente - avrebbero dovuto semmai essere realizzati nelle forme previste dal citato art. 54 dello Statuto e cioè, con assegnazione di quota annua delle entrate regionali, ricorrendo lo scopo di "adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge".

3. - La questione non è fondata.

Contrariamente all'assunto dell'Avvocatura dello Stato, la legge impugnata non incide sulla materia del servizio pubblico radiotelevisivo (la cui riserva allo Stato non è minimamente posta in discussione dalla Regione), restando, invece, circoscritta, nel suo oggetto, al più ristretto e specifico settore dei "lavori pubblici": che l'art. 4, n. 9, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisce (con formula sostanzialmente equivalente a quelle che, con varianti solo formali, si ritrovano in altri statuti di autonomia e nell'art. 117 della Costituzione, per le regioni a statuto ordinario) alla competenza regionale, ove trattisi (come nella specie) di lavori di "interesse locale e regionale".

4. - E infatti proprio ed esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche, quali appunto le infrastrutture occorrenti per l'installazione e la manutenzione di impianti televisivi (anche per la terza rete) che la legge impugnata ha riguardo, mirando ad agevolarle: attraverso la disciplinata facoltà di concessione di contributi ai comuni, cui tali opere facciano carico in base a convenzioni stipulate con la RAI-TV.

L'enunciazione di principio, contenuta in apertura della stessa legge, al di là di una evidente ridondanza ed enfatizzazione della formula, si rileva come meramente introduttiva alle dette disposizioni di sostegno economico. E si risolve in una esplicitazione dei motivi di interesse (alla massima fruizione del servizio televisivo) che nella circostanza determinano l'intervento del legislatore regionale; interessi, per altro, che il legislatore nazionale prende anch'esso in considerazione nella citata legge n. 103 del 1975 (in particolare agli artt. 5 e 8) per attribuire precisi (sia pur collaterali) compiti (di indicazione, proposta, ecc.) alle regioni, nel settore della programmazione televisiva.

5. - D'altra parte, che le opere pubbliche alla cui realizzazione si riferisce la legge impugnata siano da ricondurre, in particolare, nel novero di quelle di "interesse regionale" non è revocabile in dubbio ove si richiami il criterio interpretativo - desumibile dal contesto dell'art. 4, n. 9, dello Statuto Friuli-Venezia Giulia e delle correlate disposizioni di attuazione (artt. 22 e 26 d.P.R. 1965 n. 1116, 21 lett. a), 23 lett. f) d.P.R. 1975 n. 902; e che trova ora anche riscontro per le regioni a statuto ordinario negli artt. 87, 88 del d.P.R. n. 616 del 1977 - secondo cui la materia dei lavori pubblici di interesse regionale deve, in linea di massima, intendersi caratterizzata da duplice connotazione: da un elemento positivo di carattere spaziale rappresentato dalla ubicazione in ambito infraregionale dell'opera da effettuare, e da un elemento negativo, rappresentato dalla non inerenza dell'opera stessa a servizi dello Stato.

Entrambi tali requisiti risultano nella specie puntualmente esistenti, dacché i lavori previsti nella legge denunciata insistono indiscutibilmente in ambito infraregionale, e, d'altro lato, non ineriscono direttamente a servizi statali, cioè al servizio televisivo, in quanto, come si è detto, consistono in opere infrastrutturali e quindi meramente accessorie, le quali, appunto perchè tali, rimangono, del resto, in proprietà dei comuni e dei consorzi che le eseguano.

6. - Né giova infine richiamare i limiti desumibili dall'art. 54 dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia perchè tale norma, che ha riferimento ad interventi di sostegno finanziario in favore dei Comuni per finalità e funzioni stabilite dalle leggi, non esclude il ricorso da parte della Regione al normale potere di spesa che le compete nelle materie di propria competenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 16 giugno 1978, proposta con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 4 a 7 e 54 dello Statuto regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.