Sentenza n.117 del 1981
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SENTENZA N. 117

ANNO 1981

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Applicazione delle misure di prevenzione), promossi con due ordinanze emesse l'11 ottobre 1977 dal Pretore di Partinico nei procedimenti penali a carico di Centineo Gaspare e di Maniaci Vito, rispettivamente iscritte ai nn. 972 e 973 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di identico tenore emesse l'11 ottobre 1977 nel corso di altrettanti procedimenti penali instaurati a carico di Centineo Gaspare e Maniaci Vito imputati entrambi del reato di cui all'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - loro addebitato per aver omesso di rincasare prima delle ore 20 e di uscire prima delle ore 8, giusto quanto prescritto con decreti di sorveglianza speciale emessi nei loro confronti dal Tribunale di Palermo rispettivamente il 18 novembre ed il 2 maggio 1975 - il Pretore di Partinico sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge predetta.

Osservava il Pretore: 1) che il comportamento inibito agli imputati "consente un'applicazione pratica delle misure di sicurezza previste dall'art. 25, ultima parte Cost." il quale prescrive che queste "possono essere applicate in casi previsti dalla legge, con ciò apparentemente affermando un principio di tassatività delle misure di sicurezza per casi ben precisi"; 2) che con tale principio appariva contrastante "la misura di prevenzione di cui agli artt. 1 e 3 citati", trattandosi di "previsione legislativa del tutto generica sia per la sua ampiezza, che per la mancanza di una precisa e tassativa casistica - in specie artt. 1 n. 2, 5 - ed ancora per la indeterminatezza ed estraneità al cittadino soggetto alle misure del giudizio di notorietà".

Le ordinanze, emesse l'11 ottobre 1977 risultano notificate rispettivamente il 26 maggio ed il 10 luglio 1979. Esse sono pervenute alla Corte solo il 5 dicembre 1979, e sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 27 febbraio 1980. Nessuna parte si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze del Pretore di Partinico sollevano, con uguale motivazione, la medesima questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 25, ultimo comma, Cost.

I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Come si è riferito in narrativa, il giudice a quo era chiamato a giudicare due soggetti imputati di contravvenzione agli obblighi della sorveglianza speciale, secondo la previsione di cui all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956.

Per quanto concerne questa specifica disposizione di legge, della quale era sicuramente chiamato a fare applicazione, il Pretore di Partinico non spende parola per motivare il preteso contrasto con l'art. 25, ultimo comma, Cost.

Quanto agli artt. 1 e 3 del medesimo testo legislativo il giudice a quo non indica - nè è altrimenti ricavabile - a quale delle categorie di persone passibili dell'applicazione di misure di prevenzione, indicate nei numeri da 1 a 5 dell'art. 1 della legge in esame, siano stati ascritti i giudicabili nel momento in cui è stata ad essi irrogata, ad opera dei competente Tribunale con la procedura indicata dall'art. 4, la sorveglianza speciale. Neppure è dato di conoscere se si tratti di soggetti già diffidati dal Questore oppure, in quanto indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, proposti per la sorveglianza speciale dal Procuratore della Repubblica, à sensi degli artt. 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Mancando qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione - nonché, per quanto concerne l'art. 9 della legge 1423 del 1956, sulla non manifesta infondatezza - e difettando persino l'individuazione delle specifiche norme di legge delle quali il Pretore ritiene di dover fare applicazione, la questione stessa deve dichiararsi inammissibile

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sollevate in relazione all'art. 25, ultimo comma, Cost. dal Pretore di Partinico con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.