ORDINANZA N. 97
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 ("Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno") e degli artt. 85 e 86 del d.l. 30 agosto 1980, n. 503 ("Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno"), promossi con ricorsi della Regione Autonoma della Sardegna notificati il 5 agosto e il 30 settembre 1980 rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e il 9 ottobre 1980 ed iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi 1980.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per
ritenuto che con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e
depositato il successivo 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3
settembre 1980, e iscritto al n. 15 registro ricorsi 1980,
ritenuto ancora che con ricorso, notificato il 30 settembre
1980 e depositato il successivo 9 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 291 del 22 ottobre 1980 e iscritto al n. 20 registro ricorsi 1980,
considerato che per l'art. 54 decreto legge 301/1980 "Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a Statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.
Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario. Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale. Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma", e per l'art. 55 dello stesso decreto legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso la tesoreria centrale sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma. I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo"; che gli artt. 85 e 86 decreto legge 503/1980 riproducono, rispettivamente, gli or riportati testi degli artt. 54 e 55 decreto legge 301/1980;
che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687
(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1980, n. 299), entrata in vigore il 31 ottobre
1980, "gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 15 e 20 registro ricorsi 1980 e riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei medesimi,
I) ordina al Ministro del Tesoro di depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti i versamenti riflettenti le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna in conto corrente non vincolato con la tesoreria centrale dello Stato e le richieste di prelevamenti dal conto formulate dalla Regione autonoma della Sardegna, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo 9 luglio 30 settembre 1980;
II)
ordina alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in copia autentica,
entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte costituzionale, i
documenti attestanti le richieste di prelevamenti dal conto corrente non
vincolato con
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 9 aprile 1981.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria l'8 giugno 1981.