Ordinanza n.97 del 1981
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ORDINANZA N. 97

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 del d.l. 9 luglio 1980, n. 301 ("Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno") e degli artt. 85 e 86 del d.l. 30 agosto 1980, n. 503 ("Disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del mezzogiorno"), promossi con ricorsi della Regione Autonoma della Sardegna notificati il 5 agosto e il 30 settembre 1980 rispettivamente depositati in cancelleria l'8 agosto e il 9 ottobre 1980 ed iscritti ai nn. 15 e 20 del registro ricorsi 1980.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Sardegna e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri;

ritenuto che con ricorso, notificato il 5 agosto 1980 e depositato il successivo 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 3 settembre 1980, e iscritto al n. 15 registro ricorsi 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente, autorizzato con delibera 17 luglio 1980 della Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 18 luglio 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 decreto legge 9 luglio 1980, n. 301 (entrato in vigore lo stesso 9 luglio 1980), recante "misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi riprodotte nella memoria 5 febbraio 1981; che nell'atto, depositato il 23 agosto 1980, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dato notizia della mancata conversione in legge del decreto legge impugnato ed ha in subordine concluso per la reiezione del ricorso della Regione; che alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avv. dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno illustrato le già prese conclusioni;

ritenuto ancora che con ricorso, notificato il 30 settembre 1980 e depositato il successivo 9 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 22 ottobre 1980 e iscritto al n. 20 registro ricorsi 1980, la Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente, autorizzato con delibera 12 settembre 1980 della Giunta e rappresentato e difeso, giusta procura speciale 15 settembre 1980 per notar Locci di Cagliari, dall'avv. Giuseppe Guarino,  premesso che il decreto legge 301/1980, i cui artt. 54 e 55 avevano formato oggetto del ricorso 15/1980, era decaduto per mancata conversione  ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 85 e 86 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503 (entrato in vigore il 1 settembre 1981), recante "disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno", per violazione degli artt. 7, 8, 13 dello Statuto, e 45 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e in relazione alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27 (regolamentazione del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna), sulla base di argomentazioni poi riprodotte nella memoria depositata il 5 febbraio 1981; che nell'atto 8 ottobre 1980, depositato il successivo 20, il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere avvertito che anche il decreto legge 503/1980 è decaduto per mancata conversione, ha argomentato e concluso per l'infondatezza del ricorso della Regione; che alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, in cui il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la Regione e l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno insistito nelle già prese conclusioni;

considerato che per l'art. 54 decreto legge 301/1980 "Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a Statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario. Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale. Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma", e per l'art. 55 dello stesso decreto legge "I conti correnti, liberi o vincolati presso la tesoreria centrale sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma. I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal tesoro. Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo"; che gli artt. 85 e 86 decreto legge 503/1980 riproducono, rispettivamente, gli or riportati testi degli artt. 54 e 55 decreto legge 301/1980;

che per l'art. 1 della legge 28 ottobre 1980, n. 687 (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1980, n. 299), entrata in vigore il 31 ottobre 1980, "gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980, in applicazione delle disposizioni del decreto 30 agosto 1980, n. 503, del decreto - legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 1O, e del decreto - legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni"; che - riservato ogni provvedimento intorno alle conseguenze sui due ricorsi della mancata conversione in legge dei decreti impugnati, occorre verificare se a) nel periodo: 9 luglio - 31 agosto 1980 siano stati compiuti atti previsti nell'art. 54 decreto legge 301/1980, e b) nel periodo 1 - 30 settembre 1980 siano stati compiuti atti previsti nell'art. 85 decreto legge 503/1980; che, pertanto, si appalesa necessario richiedere, ai sensi dell'art. 26 regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, richiamato nell'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 12 delle norme integrative 16 marzo 1956, atti e documenti necessari al fine di sciogliere i prospettati quesiti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 15 e 20 registro ricorsi 1980 e riservata ogni pronuncia sull'ammissibilità e sul merito dei medesimi,

I) ordina al Ministro del Tesoro di depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti i versamenti riflettenti le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alla Regione autonoma della Sardegna in conto corrente non vincolato con la tesoreria centrale dello Stato e le richieste di prelevamenti dal conto formulate dalla Regione autonoma della Sardegna, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti; il tutto limitatamente al periodo 9 luglio 30 settembre 1980;

II) ordina alla Regione autonoma della Sardegna di depositare in copia autentica, entro il 31 luglio 1981 nella Cancelleria della Corte costituzionale, i documenti attestanti le richieste di prelevamenti dal conto corrente non vincolato con la Tesoreria centrale dello Stato formulate dalla Regione, e le dichiarazioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, da cui risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie a seguito di richieste di prelevamenti, il tutto limitatamente al periodo 9 luglio - 30 settembre 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 9 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1981.