Sentenza n.93 del 1981
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SENTENZA N. 93

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 75, 79 e 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Pastorino Giacomo e l'INAIL, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1976;

2) ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Disarò Umberto e l'INAIL, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 1977;

3) ordinanza emessa il 23 novembre 1977 dal Tribunale de l'Aquila nel procedimento civile vertente tra Dell'Aguzzo Gino e l'INAIL, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 1978;

4) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Toffi Armida e l'INAIL, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1978;

5) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dal Pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Mastorci Filiberto e l'INAIL, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1978;

6) ordinanza emessa il 14 novembre 1977 dal Pretore di Mantova nel procedimento civile vertente tra Caccia Elvio e l'INAIL, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 1978.

Visti gli atti di costituzione di Pastorino Giacomo, Disarò Umberto, Caccia Elvio e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avvocati Franco Agostini, per Disarò Umberto e Carlo Graziani, per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso, depositato nella cancelleria del Pretore di Genova il 31 ottobre 1975, Pastorino Giacomo espose che aveva subito due infortuni sul lavoro (l'uno all'occhio il 12 ottobre 1962 e l'altro a un dito della mano il 29 ottobre 1973), per il primo dei quali gli era stata corrisposta rendita del 17%, che, essendosi proceduto, alla scadenza del decennio, a revisione, dalla quale era risultato un grado di inabilità residua pari all'11%, si era provveduto alla capitalizzazione della rendita a norma dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che la impone per le inabilità consolidatesi dopo il decennio in misura superiore al 10% e inferiore al 16%, e che l'INAIL, sebbene in sede di collegiale medica gli si fosse riconosciuta per il secondo infortunio inabilità nella misura del 5%, ne aveva escluso la indennizzabilità, chiese, pertanto, che l'Istituto fosse condannato a corrispondergli la rendita di legge in relazione ad un danno del 16% conseguente ai due infortuni, e, in via subordinata, formulò istanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 75 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Si costituì l'INAIL chiedendo il rigetto delle domande di merito e la declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità, ma l'adito Pretore, con ordinanza 7 aprile 1976, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 14 luglio 1976 e iscritta al n. 423 registro ordinanze 1976, ha disposto la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte perchè sia decisa la questione, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, di costituzionalità senza peraltro specificare nel dispositivo le norme di diritto impugnate e i precetti costituzionali di raffronto.

Il Pretore, premesso che le domande del Pastorino alla stregua delle norme vigenti sarebbonsi dovute respingere, ha preso in esame l'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale, "qualora, dopo la scadenza del decennio della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunio risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci ed inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua, ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma"; ha osservato che l'art. 79, in relazione ad un secondo infortunio, esclude perfino dal pur limitato riconoscimento attuato con la c.d. "formula Gabrielli" la valutazione delle conseguenze dello stesso, e ciò anche se il primo è occorso in occasione di attività lavorativa, ma sia stato poi liquidato in capitale ai sensi dell'art. 75.

Preso atto che la riassunta normativa era stata giustificata con il conseguimento della duplice finalità di concentrare lo sforzo di tutela in favore degli infortuni più gravi e di conseguire maggiore speditezza e semplicità nella procedura amministrativa, il Pretore ha reputato la riassunta normativa in contrasto con l'art. 38 Cost. perchè le capitalizzazioni peggiorerebbero le prestazioni a favore dei lavoratori infortunati e più non garantirebbero un livello di tutela adeguato alle loro esigenze di vita, specie se si riflette che la capitalizzazione viene effettuata non in base al salario effettivo ma sulla base del limite minimo della retribuzione annua, né sussisterebbero in concreto le ragioni giustificatrici della normativa sospettata d'incostituzionalità perchè non riescono semplificate le procedure amministrative né risultano elevate le prestazioni in favore degli infortuni più gravi.

Considerato poi che in base al combinato disposto degli artt. 75 e 79 d.P.R. 1124/1965 non si procede, nell'ipotesi di duplice infortunio, il secondo dei quali sia successivo alla capitalizzazione della rendita relativa al primo, alla valutazione del danno globale dell'infortunato, ma, essendo ormai stato liquidato in capitale il primo infortunio, il secondo viene delibato senza tener conto del primo e non dà luogo ad alcuna fonte d'indennizzo, il Pretore ha posto in rilievo che i due infortuni, considerati insieme, possono provocare, e in effetti determinano, riduzione di capacità lavorativa che non coglie rispondenza nella somma erogata per il primo infortunio e che non diversa discrepanza si verifica nel caso in cui, per produrre il secondo infortunio un danno valutabile tra l'11% e il 15 %, questo sarà liquidato soltanto al decimo anno con una nuova capitalizzazione, senza tenere alcun conto della diminuzione di capacità lavorativa, provocata dal primo infortunio.

Né ha il Pretore ravvisato conforme a ragione e all'art. 3 Cost. la diversità di trattamenti riservati a chi subisce contemporaneamente i due infortuni e chi, invece, s'infortuna in diversi momenti; violazione del principio di parità, che viene perpetrata anche nel caso in cui al primo infortunio indennizzabile con rendita segua altro infortunio non indennizzabile o liquidabile in capitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 e 83. Ha concluso il Pretore con ravvisare violazione degli artt. 3 e 38, comma secondo, della Costituzione, in ciò che la capitalizzazione impedirebbe al lavoratore di fruire, in tempi successivi, di eventuali aumenti di retribuzione.

In questa sede, in cui non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, si sono costituite ambo le parti: mentre il Pastorino, rappresentato e assistito dagli avvocati Salvatore Marino e Benedetto Bussi, si limita a riassumere gli argomenti svolti nella ordinanza di rimessione, l'INAIL, rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, sostiene che la capitalizzazione, per riferirsi alle piccole rendite, non peggiora la precedente condizione dell'infortunato, che viene anzi migliorata per essere in migliore guisa dei piccoli ratei utilizzabile la rendita capitalizzata, che il pregresso infortunio, liquidato in capitale, assume rilievo ai fini della determinazione del grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro sia pure attraverso un procedimento, in cui si tiene conto della circostanza che il danno pregresso, peraltro modesto, è già stato liquidato, laddove la liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 75, configurerebbe una situazione obiettivamente diversa, che esclude una disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni non omogenee, come quelle previste dagli artt. 80 e 82. Nella memoria difensiva 13 novembre 1980, sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, l'Istituto rileva, quanto alla illegittimità dell'art. 75 in sé e per sé considerato, che il legislatore, nel prevedere la liquidazione autoritativa al decennio delle invalidità stabilizzatesi entro modesti limiti, ha operato una scelta di gestione assicurativa, peraltro applicativa del principio dell'indennizzo in capitale, che è regola generale in tema di risarcimento di danno, insindacabile sul piano della legittimità costituzionale; ribadita, quanto alla correlazione tra gli artt. 75 e 79, la diversità delle situazioni, precisa che, nel caso di persistenza della rendita dopo il decennio e di conseguenziale applicabilità, in caso di nuovo infortunio, dell'art. 80, si tratta di inabilità che, per essere superiori ad una certa misura, sono influenzabili da qualsiasi infortunio successivo, anche non superiore, di per sé, al minimo indennizzabile, mentre le inabilità liquidate dopo il decennio in capitale sono facilmente assorbibili e ridimensionabili, con la conseguenza che la caducazione dell'art. 75 esporrebbe l'infortunato, in occasione di successivo infortunio, a nuova valutazione che potrebbe pur accertare il totale emendamento della precedente invalidità.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv Graziani per l'INAIL ha illustrato i motivi, che giustificherebbero la dichiarazione d'infondatezza.

2. - Impugnando il risultato negativo della visita collegiale del 15 settembre 1975 Umberto Disarò, che aveva subito, sotto la data del 13 febbraio 1975, infortunio sul lavoro che gli aveva procurato la frattura di un pollice, fece presente che il riconosciutogli 9% d'invalidità doveva essere cumulato con altro derivante da precedente infortunio del 20 novembre 1962, già liquidato in forma capitale perchè inferiore al 15%, ma, avendo l'INAIL disatteso la richiesta, convenne, con atto 26 aprile 1976, l'Istituto avanti il Pretore di Novara, che, con sentenza 9 ottobre 1976, respinse la domanda intesa a conseguire, a norma dell'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la rendita del 23%, sul riflesso, corroborato dalla relazione di due consulenti tecnici, che gli infortuni sofferti dal Disarò incidevano su diversi organi (gamba sinistra e mano sinistra).

Il Tribunale di Novara, adito in grado di appello dal Disarò con ricorso notificato il 25 gennaio 1977, in cui si era sollevata questione di legittimità dell'art. 79 per contrasto con gli artt. 76, 3 e 38, secondo comma, Cost., l'ha ritenuta infondata con riferimento all'art. 76 e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 e, quindi, all'art. 38 perchè, a seconda che il successivo infortunio si sia verificato prima o dopo la liquidazione in capitale del precedente, l'indennità, conseguente al primo infortunio, riesce, ai fini della indennità complessiva, integralmente valutabile o, invece, secondo i limiti della c.d. "formula Gabrielli". Ancor più stridente è sembrato al giudice a quo il contrasto con l'art. 3 degli artt. 1, 81 e 82 (relativi, rispettivamente, al caso di precedente infortunio liquidato in capitale ai sensi del r.d. 31 gennaio 1904, n. 51, e al caso di rendita riscattata), perchè, ancora più evidente si appalesa, a giudizio del Tribunale, il danno di chi abbia sofferto un precedente infortunio, liquidato in capitale in forza dell'art. 75, che può riferirsi soltanto a infortuni comportanti inabilità sino al 15%, laddove a stregua degli artt. 8, 81, primo comma e 82 d.P.R. 1124/1965, nel caso in cui un precedente infortunio sia stato liquidato in capitale a titolo d'indennità o di rendita, non solo l'inabilità conseguente a tale infortunio viene integralmente valutata per stabilire l'indennità complessiva conseguente a infortuni nel tempo succedutisi, ma la rendita per detta inabilità complessiva è liquidata in misura integrale senza alcun defalco per la precedente già liquidata in capitale.

Pertanto, con ordinanza 10 marzo 1977, debitamente comunicata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1977, e iscritta al n. 212 registro ordinanze 1977, il Tribunale ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost., "l'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed il combinato disposto di detto articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e del successivo art. 80 dello stesso testo unico, norme in base alle quali il diritto ad una rendita corrispondente al grado di inabilità permanente complessivo, risultante da due infortuni policroni, è escluso ove il primo infortunio sia stato liquidato dall'INAIL in capitale" (tale il testo del dispositivo).

In questa sede si sono costituite ambo le parti: il Disarò, rappresentato e assistito dall'Avv. Franco Agostini, pone in rilievo la irrazionalità, da cui riesce affetto l'art. 79, nel caso di infortuni entrambi per causa di lavoro, tanto più che la c.d. "formula Gabrielli", espressa nell'art. 79 medesimo, non si applica allorquando altri infortuni siano stati liquidati in capitale ma ai sensi del r.d. 31 gennaio 1904, n. 51; dal suo canto, l'INAIL, rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, torna a contestare l'applicabilità, alle situazioni diverse dei "liquidati in capitale" e degli "ormai liquidati", i quali più non sono, in relazione al pregresso infortunio, titolari di alcun diritto, dell'art. 3, riafferma, rispetto alla denuncia di violazione dell'art. 38, la discrezionalità del legislatore nella disciplina della garanzia assicurativa e pone in rilievo il miglioramento, che gli artt. 79 e 80 segnerebbero rispetto alla anteriore normativa. Sia il Disarò sia l'INAIL hanno illustrato i contrapposti assunti in memorie tempestivamente depositate.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980, il Giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Agostini per il Disarò e l'avv. Graziani per l'INAIL hanno illustrato le contrapposte tesi.

3. - Identico al dispositivo su riportato è il dispositivo dell'ordinanza 23 novembre 1977 (debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 22 marzo 1978 e iscritta al n. 13 registro ordinanze 1978), emessa dal Tribunale de L'Aquila nel giudizio promosso contro l'INAIL da Dell'Aguzzo Gino, che avendo subito l'8 novembre 1958 infortunio sul lavoro da cui gli era derivata invalidità permanente (diminuzione del visus dell'occhio destro) pari all'11%, aveva percepito alla scadenza del decennio una somma corrispondente alla capitalizzazione della rendita ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 1124/1965, e, avendo, sotto la data dell'11 maggio 1978, subito ulteriore lesione traumatica dell'occhio destro, cui era seguita riduzione di capacità lavorativa di appena il 3 %, si era visto respingere dal locale Pretore la domanda, intesa a conseguire la indennità calcolata sulla normale attitudine al lavoro.

La motivazione della ordinanza non diverge dagli argomenti svolti dal Tribunale di Novara.

In questa sede si è costituito l'INAIL rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, i quali, anche nella memoria difensiva 13 novembre 1980, hanno illustrato e ribadito le argomentazioni esposte negli scritti versati nei precedenti incidenti. All'udienza pubblica del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Graziani per l'INAIL ha illustrato le già formulate conclusioni.

4. - Con ricorso, depositato il 5 marzo 1977 nella cancelleria del Pretore di La Spezia, Toffi Armida, la quale aveva subito un infortunio sul lavoro agricolo il 12 ottobre 1962, espose che l'INAIL in data 5 novembre 1974 le aveva comunicato che, a sensi dell'art. 219 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, doveva provvedere a capitalizzarle il valore venale della rendita, e aveva mantenuto ferma la determinazione sebbene essa ricorrente avesse con lettera 9 maggio 1975 insistito nella richiesta di continuare a fruire di detta rendita. Sostenne la Toffi nel ricorso che l'abbassamento all'11% del minimo indennizzabile per gli infortuni sul lavoro in agricoltura non poteva significare estensione ai medesimi dell'obbligo di riscatto di cui al citato art. 75, in quanto, nello specifico settore, era da reputarsi operante l'altro principio, sancito nell'art. 219, della facoltatività della liquidazione in capitale.

L'INAIL, costituitosi in giudizio, obiettò alla domanda che con legge 8 agosto 1972, n. 457, il grado minimo di indennizzabilità per postumi permanenti era stato abbassato all'11% contro il precedente 16% e che l'art. 219 rimaneva, quindi, applicabile ai soli casi di rendita dal 16% al 20%, mentre per casi indennizzati con rendita tra il 10% e il 16% era da intendersi esteso, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 212, l'art. 75.

Trascorsa invano la sospensione del processo concordata dalle parti per quattro mesi al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale sugli incidenti, già sottoposti all'esame della Corte stessa, il Pretore, udite le parti, reputò ineccepibile la determinazione dell'INAIL, ma, in luogo di respingere la domanda, seguì il Pretore di Genova e, soprattutto, il Tribunale di Torino (ordinanza 2 maggio 1974, resa in causa La Porta c/INAIL), e pertanto giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 212 dello stesso t.u., così come esteso alle ipotesi di infortunio agricolo dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, il quale impone, ad estinzione di ogni diritto del lavoratore agricolo infortunato, la capitalizzazione della rendita qualora alla scadenza del decennio dalla costituzione della rendita sia il grado di inabilità permanente superiore al 10% e inferiore al 16%. A parametri sono assunti gli articoli a) 76 in quanto ne riuscirebbe una situazione deteriore rispetto all'ordinamento previgente e, quindi, in contrasto con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 di delega, b) 3 in quanto ingiustificata sarebbe la disparità di trattamenti riservati a chi subisce uno o più infortuni monocroni e a chi subisce due infortuni policroni, c) 35 in quanto la vigente normativa non sembra in linea con il principio costituzionale della tutela del lavoro, d) 38 perchè la normativa vigente non lo soddisferebbe.

A seguito della ordinanza, resa dal Pretore il 27 ottobre 1977, comunicata e notificata a sensi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978 e iscritta al n. 63 registro ordinanze 1978, si è costituito avanti a questa Corte il solo INAIL, che, rappresentato e assistito dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, ha, nelle deduzioni depositate il 21 aprile 1978, riprodotto le argomentazioni svolte nei precedenti incidenti e, nella memoria difensiva 13 novembre 1980 sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, soggiunge che l'art. 75 non potrebbe essere considerato peggiorativo della legislazione precedente in quanto la stessa legge 15/ 1963, all'art. 5, ebbe a introdurre l'istituto della liquidazione autoritativa negli stessi termini in cui è stato poi recepito nel più volte menzionato art. 75.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26 novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Graziani per l'INAIL ha insistito nelle esposte argomentazioni e nelle già prese conclusioni.

5. - La vicenda di Mastorci Filiberto differisce nella fattispecie, in tutto simile a quella del Pastorino, sol per le date dei due infortuni subiti dal lavoratore (21 settembre 1962; 13 dicembre 1974), e l'ordinanza, emessa il 27 ottobre 1977 dall'adito Pretore di La Spezia, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile 1978 e iscritta al n. 64 registro ordinanze 1978, con cui sono stati denunciati in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Costituzione sia l'art. 75 nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della retribuzione annua, sia il combinato disposto degli artt. 75,79 e 80 dello stesso testo unico nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado globale di invalidità derivata dai due infortuni policroni, trascrive ad literam l'ordinanza del Pretore di Genova, adito dal Pastorino.

Avanti la Corte si è costituito il solo INAIL che, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, ha riprodotto nelle deduzioni depositate il 2 maggio 1978 gli argomenti già svolti; la memoria difensiva 13 novembre 1980 è il facsimile dell'altra depositata nel "caso Pastorino".

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26 novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. L'avv. Graziani per l'INAIL ha insistito nelle argomentazioni e nelle conclusioni esposte negli scritti.

6. - Elvio Caccia, che aveva subito, sotto la data del 14 settembre 1962, un primo infortunio (danno oculare) e si era vista riconosciuta la invalidità nella misura del 14% e alla scadenza del decennio liquidata in capitale, a sensi dell'art. 75 testo unico, la relativa rendita, ebbe a subire sotto la data del 10 maggio 1973 altro infortunio (trauma osseo), per il quale gli venne riconosciuta l'invalidità dell'11%.

Riuscita per lui vana la procedura amministrativa, il Caccia, assumendo di aver subito un aggravamento e sostenendo che le invalidità relative ai due eventi dovevano essere sommate, adì il Pretore di Mantova e chiese il riconoscimento di invalidità nella complessiva misura del 28%.

Costituitosi l'INAIL chiedendo il rigetto della domanda, l'adito Pretore sollevò la questione di costituzionalità dell'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 limitatamente all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75", nonché del combinato disposto dello stesso articolo nei precisati limiti e dell'art. 80 del medesimo testo unico per contrasto: a) con l'art. 76 Cost. in relazione all'art. 30, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15, in quanto con la previsione della capitalizzazione della rendita alla scadenza del decennio, considerata dall'art. 75 in riferimento all'ipotesi del successivo verificarsi di altro infortunio (art. 79), si sarebbe introdotto un trattamento peggiorativo rispetto alla legislazione precedente in contrasto con la delega contenuta nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, b) con l'art. 3 Cost., in quanto, in relazione all'ipotesi di nuovo infortunio, sarebbe violato il principio di uguaglianza, sia sotto il profilo del diverso trattamento di situazioni uguali (liquidazione di precedente infortunio in capitale o no, discriminante tra infortuni policroni) sia sotto il profilo del trattamento uguale di situazioni diverse (assimilazione dell'infortunio sul lavoro liquidato in capitale e vicende extraprofessionali o comunque non tutelate come infortuni sul lavoro), c) ancora con l'art. 38, secondo comma, Cost. per la minore utilizzazione pratica della liquidazione in capitale del precedente infortunio.

A seguito dell'ordinanza di rimessione, pronunciata il 14 novembre 1977, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile 1978 e iscritta al n. 99 registro ordinanze 1978, si sono costituiti in questa sede il Caccia, rappresentato e assistito dall'avv. Mattia Persiani, con deduzioni depositate il 14 febbraio 1978, in cui ha con particolare intensità insistito sulla violazione dell'art.76 e sulla violazione del principio di uguaglianza, e l'INAIL che, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, nelle deduzioni depositate il 15 maggio 1978 si è in particolare diffuso sul carattere sostanzialmente migliorativo, per gli assicurati, dell'art. 79 rispetto alla pregressa legislazione, non senza avere in via preliminare eccepito l'irrilevanza della questione per essere l'inabilità anteriore nel tempo derivata da fatti estranei al rapporto di lavoro.

Nella memoria depositata il 19 novembre 1980 il Caccia si intrattiene sull'eccesso di delega, derivante, per un verso, dalla svantaggiosità del procedimento valutativo disposto dall'art. 79 rispetto a quello (altrimenti operante per gli infortuni policroni) della integrale valutazione delle inabilità derivanti da ciascun infortunio e, per altro verso, dal fatto che tale procedimento meno vantaggioso era previsto nella legislazione precedente soltanto per le ipotesi di anteriore inabilità derivante da evento extralavorativo e comunque non contemplato dalla normativa infortunistica.

Dal suo canto, l'INAIL, nella memoria depositata il 13 novembre 1980, sottoscritta anche dall'avv. Antonino Catania, eccepisce l'irrilevanza della questione, che basa su ciò che il caso di specie riguarda inabilità preesistente di origine extralavorativa (forma artrosica) mentre il precedente infortunio sarebbe privo del requisito della "concorrenza"; nel merito, al cui esame dichiara di non sottrarsi, riecheggia le considerazioni esposte in precedenti incidenti.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata rinviata dall'udienza del 26 novembre 1980, il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Per l'INAIL l'avv. Graziani ha insistito nelle già svolte argornentazioni e nelle già prese conclusioni.

Considerato in diritto

La identità e, comunque, la connessione tra disposizioni impugnate e prescelti parametri di legittimità impongono la contestuale decisione dei sei incidenti.

1. - L'incidente, iscritto al n. 63 registro ordinanze 1978, si distingue dagli altri in ciò che la lavoratrice Toffi Armida, non costituitasi in questa sede, ha subito un solo infortunio sul lavoro (agricolo), sulla base del quale essendole stati liquidati dapprima la rendita e poi, alla scadenza del decennio, il capitale, ha preteso che le si continui a corrispondere la rendita. Pretesa, che ha indotto il Pretore di La Spezia a sospettare d'incostituzionalità l'art. 75 del testo unico del 1965 in riferimento agli artt. 76 (in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15),3,35 e 38 della Costituzione.

Nessuno dei parametri giova a sorreggere la complessa censura: non l'art. 76 perchè l'art. 5 della legge 15/1963 ha introdotto l'istituto della liquidazione autoritativa negli stessi termini, in cui è stato recepito dall'art. 75; non l'art. 3 perchè la Toffi, avendo subito un solo infortunio, non può attualmente dolersi del diverso trattamento, che avrebbe nel caso (del tutto ipotetico) di secondo infortunio rispetto a chi subisse due infortuni in tempi diversi, per il primo dei quali non fosse stata invece capitalizzata la relativa rendita; non, infine, gli artt. 35 e 38 perchè la capitalizzazione in luogo della rendita, come modo di indennizzo del lavoratore infortunato, non implica sotto alcun aspetto attentato ai due precetti costituzionali, ma si risolve in una scelta di finanza assicurativa.

2. - Gli incidenti, iscritti ai nn. 212 registro ordinanze 1977 e 13 registro ordinanze 1978, hanno in comune il dispositivo, nel quale vengono denunciati, per violazione degli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, non solo l'art. 79 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ma anche il combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo decreto, perchè - prosegue il dispositivo - trattasi di norme "in base alle quali il diritto ad una rendita corrispondente al grado di inabilità permanente complessivo, risultante da due infortuni policroni, è escluso ove il primo infortunio sia stato liquidato dall'INAIL in capitale".

L'ampliatio del contesto normativo impugnato non giova a giustificare, in riferimento all'art. 38, secondo comma Cost., pronuncia diversa da quella già attinta da questa Corte a proposito dell'art. 75: la sostituzione della capitalizzazione alla rendita non comporta violazione del citato precetto costituzionale dappoichè si esaurisce in una scelta di finanza assicurativa, sul cui nocumento o vantaggio in avvenire per l'infortunato operano complessi fenomeni economici ai quali è estraneo l'art. 38, secondo comma.

Né più valido parametro si appalesa l'art. 3.

I giudici a quibus ritengono ingiustificata la diversità di trattamento della fattispecie considerata rispetto a quella stabilita negli artt. 81 e 82 t.u. 1965. I quali, nelle ipotesi di precedente capitalizzazione di rendita (rispettivamente in base al t.u. 31 gennaio 1904, n. 51 ed alla legge 3 aprile 1958, n. 499, il cui art. 3 concerne il riscatto volontario), prevedono che si proceda, ai sensi del precedente art. 80, alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva di attitudine al lavoro.

Sennonché occorre osservare, relativamente alle capitalizzazioni di rendita a norma del t.u. del 1904, che, soppressa tale forma di liquidazione dal r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, gli artt. 11 del r.d. 15 dicembre 1936, n. 2276 e 52 del r.d. 25 gennaio 1937, n. 200, consentirono, in via temporanea, in caso di secondo infortunio, la liquidazione di una rendita complessiva in via del tutto eccezionale per i vecchi titolari di rendite capitalizzate, il cui numero sarebbe andato a diminuire fino ad esaurimento.

Quanto alle ipotesi di riscatto volontario, ammesso entro certi limiti dal citato art. 3 della legge del 1958 (che modificava l'art. 24 del r.d. n. 1765 del 1935), anche per queste la possibilità di rivalutazione con attribuzione di rendita complessiva in caso di secondo infortunio venne analogamente mantenuta, in via eccezionale e ad esaurimento, dall'art. 5 della legge del 1963, che ha abolito il riscatto volontario. Gli artt. 81 e 82 del t.u. del 1965 non fanno altro, quindi, che richiamare le due ipotesi eccezionali suddette. Rispetto alle quali non è perciò comparabile la situazione disciplinata in via normale dal denunziato art. 79 dello stesso testo unico.

3. - Dagli or giudicati incidenti differisce l'incidente iscritto al n. 99 registro ordinanze 1978 in ciò che il Pretore di Mantova ha assunto a parametro della denunciata illegittimità dell'art. 79, limitatamente all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75", e del combinato disposto dello stesso articolo nei precisati limiti e dell'art. 80 del testo unico, l'art. 76 Cost. anche in relazione all'art. 30, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1963, n. 15, in quanto con la previsione della capitalizzazione della rendita alla scadenza del decennio, considerata dall'art. 75 in riferimento al successivo verificarsi di altro infortunio (art. 79), si sarebbe introdotto un trattamento peggiorativo rispetto alla legislazione precedente, in contrasto con la delega contenuta nell'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15.

Il profilo di illegittimità prospettato non è fondato.

La esclusione dell'attribuzione di una rendita complessiva nel caso di infortunio successivo ad altro già liquidato in capitale, secondo il nuovo regime, non è infatti in contrasto con la legge di delega, ma costituisce anzi la logica articolazione di un principio, da essa desumibile: ed esattamente dalla norma dell'art. 5 u.c. che prevede (come si è detto in via eccezionale) la rivalutazione con rendita complessiva per le sole ipotesi di capitalizzazione da riscatto volontario ex legge 1958 (le altre, ex t.u. 1904, essendo a quella data ormai esaurite).

Quanto alle predette violazioni degli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, basta richiamare quanto, con riferimento a tali parametri, rispettivamente si è detto con riguardo all'incidente n. 63/78; aggiungendosi - per ciò che attiene all'art. 38 Cost. - che non è dimostrato né allo stato degli atti dimostrabile che il capitale, nel quale è stata trasformata la rendita, riesca al lavoratore utile in minor misura del godimento della rendita stessa.

4. - Gli incidenti iscritti ai nn. 423 registro ordinanze 1976 e 64 registro ordinanze 1978, accomunati dalla identità delle specie concrete, delle disposizioni impugnate e dei prescelti parametri, divergono dall'incidente iscritto al n. 99 registro ordinanze 1978, or ora giudicato, sol in ciò che il Pretore di La Spezia e, ancor prima, il Pretore di Genova hanno insistito sulla parte dell'art. 75 in cui la capitalizzazione della rendita viene calcolata nel minimo della retribuzione annua, ravvisando nella esplicitata tecnica di calcolo offesa agli artt. 35 e 38 della Costituzione.

Ora è da tener presente che il minimo retributivo da prendere a base della capitalizzazione, secondo il disposto dell'art. 116, comma terzo, cui rinvia il denunciato art. 75, è quello fissato per ogni triennio, con decreto ministeriale, e risultante dalla media delle "retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso".

Trattasi quindi di una media. E se si riflette che la finanza assicurativa non può non procedere per grandi numeri ed ancorarsi, appunto, alle medie, deve concludersi che non offende gli artt. 35 e 38 della Costituzione il combinato contesto degli artt. 75 e 116, terzo comma t.u., così come è incontestabile l'idoneità a tutelare i crediti del lavoratore dal rischio della svalutazione monetaria il parametro descritto nel novellato art. 150 disp. att. cod. proc. civ. (indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i sei procedimenti, iscritti ai nn. 423 registro ordinanze 1976, 212 registro ordinanze 1977, 13, 63, 64 e 99 registro ordinanze 1978;

dichiara non fondate le questioni di legittimità:

1) dell'art. 75 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone la capitalizzazione della rendita, calcolata nel minimo della retribuzione annua, e del combinato disposto degli artt. 75, 79 e 80 dello stesso d.P.R. nella parte in cui, per essere intervenuta la capitalizzazione relativamente al primo infortunio, esclude il diritto ad una rendita corrispondente al grado di invalidità derivata da due infortuni policroni, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 e 76 della Costituzione, sollevate con ordinanza 7 aprile 1976 del Pretore di Genova e 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia;

2) dell'art. 79 del d.P.R. 1124/1965 e del combinato disposto dello stesso articolo - con particolare riferimento all'inciso "o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75" - e dell'art. 80 del medesimo d.P.R. in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevate con ordinanze 1° marzo 1977 del Tribunale di Novara e 23 novembre 1977 del Tribunale de L'Aquila, nonché con ordinanza 14 novembre 1977 del Pretore di Mantova;

3) dell'art. 75 in relazione all'art. 212 dello stesso d.P.R. e in riferimento agli artt. 3,35,38 e 76 della Costituzione, sollevata con ordinanza 27 ottobre 1977 del Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1981.