Ordinanza n.89 del 1981
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ORDINANZA N. 89

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 7, primo, secondo e quarto comma, e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi), promossi con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Pistoia, iscritte ai nn. da 844 a 850 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981;

udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia ha sollevato - con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 (ma pervenute alla Corte il 27 novembre 1980) - questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 7, primo, secondo e quarto comma, e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta locale sui redditi, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Considerato che i sette giudizi devono essere riuniti, data l'identità delle questioni così prospettate;

che la Corte si è già pronunciata in proposito, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";

che, per converso, le impugnative degli artt. 4 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) ed 11 (sul luogo di produzione dei redditi) del d.P.R. n. 599 del 1973 non sono sorrette da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza delle questioni medesime; e che, in ogni caso, i disposti concernenti i redditi di lavoro autonomo, contenuti nell'art. 11, primo comma, n. 2 e n. 3, sono anch'essi ormai inoperanti, per le stesse ragioni già svolte quanto all'art. 7 del predetto decreto presidenziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 ed 11 del d.P.R. n. 599 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1° giugno 1981.