Sentenza n.80 del 1981
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SENTENZA N. 80

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, commi primo e terzo, del codice civile (adozione speciale) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, nel procedimento di opposizione allo stato di adottabilità di Saladino Felice, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 il Tribunale per i minorenni di Palermo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, del codice civile per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata, infatti, disponendo che l'adozione speciale è possibile solo nei confronti di minore che non ha compiuto gli otto anni di età, disciplinerebbe in modo ingiustificatamente deteriore la situazione dei minori che hanno superato il detto limite e si trovano in stato di abbandono per i quali è prevista solo la possibilità di ricorrere all'affidamento familiare od all'adozione ordinaria, a strumenti che offrirebbero una tutela non completa e non idonea ad appagare il diritto di trovare una famiglia sostitutiva di quella legittima. Essendo del tutto arbitrario fissare nell'età di otto anni il termine ultimo per poter beneficiare dell'adozione speciale, la norma porrebbe in essere una discriminazione correlata a "condizioni personali" e, dunque, contrastante con l'espresso divieto stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Nella specie si trattava di minore nato a Palermo n 26 aprile 1966 nei cui confronti era stato dichiarato lo stato di adottabilità con decreto emesso il giorno 11 luglio 1979, tenuto conto dei rapporti assolutamente insignificanti che il medesimo intratteneva con la madre e della irreperibilità del padre. Avverso tale decreto aveva proposto rituale opposizione il Pubblico Ministero, in ragione appunto del fatto che l'adottando aveva superato i limiti di età previsti dalla legge.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1980.

2. - Interveniva nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione. Il limite di età stabilito per procedere ad adozione speciale sarebbe ragionevolmente collegato con gli scopi e la disciplina dell'istituto. Il completo inserimento del minore in una nuova famiglia e la correlativa rescissione dei vincoli con la famiglia di origine sarebbe possibile e giovevole per il minore stesso solo se effettuato in tenera età. Il sistema legislativo del resto prevede ulteriori strumenti (affidamento, affiliazione, adozione ordinaria) diretti a tutelare gli interessi anche affettivi del minore in circostanze diverse, oltrechè a fini ulteriori (nel caso dell'adozione ordinaria, ad esempio, anche ad assicurare una discendenza a persone che non hanno figli legittimi o naturali ed a procurare all'adottato i conseguenti diritti successori).

All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le argomentazioni svolte.

Considerato in diritto

Il Tribunale per i minorenni di Palermo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, del codice civile, per contrasto con l'art. 3 (rectius, art. 3, primo comma) della Costituzione, perchè queste disposizioni stabiliscono una diversa disciplina in base alla condizione personale dell'età tra minori infraottenni ai quali può applicarsi l'istituto dell'adozione speciale e minori che, avendo superato l'ottavo anno di età, non possono fruire di questo tipo di adozione: di qui una disparità di trattamento in ordine ad un istituto che offre una tutela più completa al minore al fine del suo inserimento in una famiglia sostitutiva di quella di origine.

La questione non è fondata. Infatti questa Corte non rinviene né nell'ordinanza di rimessione né in altre pronunzie giurisprudenziali motivi sufficienti per allontanarsi dalle valutazioni già espresse nelle sentenze n. 145 del 1969 e n. 158 del 1971, sia pure a proposito di fattispecie normative più specifiche nell'ambito della disciplina in tema di età dell'adottando prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 431. Nelle citate sentenze si ammetteva senz'altro la possibilità che l'adozione speciale fosse consentita "alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale": atterrebbe poi al merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina fondata sul presupposto che i primi otto anni di età del minore rappresentino il periodo più adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva.

Ciò non esclude che, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della legge n. 431 del 1967 e in sede di coordinamento tra la disciplina dell'adozione ordinaria e quella dell'adozione speciale, si riconsideri la normativa denunziata estendendo a tutti i minori la tutela accordata dalla legge n. 431 del 1967; anche allo scopo di superare le difficoltà nascenti dal contemporaneo abbandono di più fratelli, di cui solo alcuni in possesso del requisito di età attualmente richiesto.

Ma interventi di questa natura competono evidentemente al legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da prendere per dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (ratifica ed esecuzione a seguito della legge 22 maggio 1974, n. 357). L'art. 3 di questa Convenzione contiene in particolare la significativa indicazione di un limite massimo di età, allorché dichiara che l'accordo concerne unicamente l'adozione di un minore il quale, nel momento in cui l'adozione è richiesta, non abbia raggiunto l'età di 18 anni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, commi primo e terzo, del codice civile, questione sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe del Tribunale dei minorenni di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1981.