Sentenza n.75 del 1981
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SENTENZA N. 75

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 (Pensione di riversibilità al vedovo di dipendente o di pensionata statale) promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1977 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso di Turoni Pellegrino, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 1978.

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 7 marzo 1977 - nel corso di un giudizio promosso da Turoni Pellegrino, al quale era stata negata la pensione di riversibilità quale vedovo di un'insegnante elementare, per avere contratto il matrimonio quando costei aveva già superato il cinquantesimo anno di età - la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e riprodotto nel testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione della normativa sui requisiti legali chiesti alle vedove, già sposatesi anteriormente al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel sesto comma di detto art. 19 della legge n. 46/1958 e nel sesto comma dell'art. 81 di detto testo unico, per la parte disponente che il matrimonio della dante causa con il chiedente la pensione di riversibilità sia stato contratto quando la stessa non aveva superato i 50 anni di età".

Nell'ordinanza si deduce che avendo il ricorrente contratto matrimonio quando il coniuge aveva superato già i 50 anni di età, secondo la normativa impugnata, non poteva essergli concessa la pensione di riversibilità, pur essendo egli inabile al lavoro e ricorrendo gli altri requisiti di legge. Ciò, secondo la Corte dei conti, contrasterebbe con le sopra citate norme di raffronto, per contenere l'art. 19 della legge n. 46 del 1958, così come modificato dall'articolo unico della legge n. 264 del 1967 e riprodotto nel testo unico approvato col d.P.R. n. 1092 del 1973, una disciplina più sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove, in quanto solo per le vedove prevede una deroga al requisito dell'età in caso di matrimonio contratto anteriormente alla pubblicazione della legge n. 46 del 1958 e non anche per i vedovi che abbiano contratto matrimonio prima di tale pubblicazione.

Nel giudizio non vi è stata costituzione di parti davanti a questa Corte.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e riprodotto poi nell'art. 271 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), "in quanto escludente dalla disapplicazione della normativa sui requisiti legali chiesti alle vedove, già sposatesi anteriormente al 24 febbraio 1958, la norma contenuta nel sesto comma dell'art. 11 della legge n. 46 del 1958 e nel sesto comma dell'art. 81 di detto testo unico, per la parte disponente che il matrimonio della dante causa con il richiedente sia stato contratto quando la stessa non aveva superato i 50 anni di età".

Secondo l'ordinanza di rimessione, tale normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, prevedendo una disciplina più sfavorevole per i vedovi rispetto alle vedove.

2. - La questione non è fondata.

Le disposizioni denunciate, e cioè l'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, e riprodotto, da ultimo, con modifiche, nell'art. 271 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, nello estendere retroattivamente la norma che ha concesso la pensione di riversibilità anche in caso di matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo del dipendente statale, ha in effetti trattato in maniera diversa i vedovi e le vedove: infatti l'art. 19 derogava ai requisiti di età e di durata del matrimonio solo per le vedove e non anche per i vedovi, ai quali ultimi si sarebbero dovuti applicare, anche per il caso predetto, gli usuali requisiti prescritti.

Sennonché in prosieguo di tempo è intervenuto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), il quale ha stabilito, anche per i dipendenti statali e degli enti pubblici, che "le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", dando in tal modo alla disposizione or citata effetto retroattivo.

In conseguenza di ciò le disposizioni denunciate sono venute meno con efficacia retroattiva e la posizione dei vedovi è stata parificata, sempre con effetto retroattivo, a quella delle vedove.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.19 della legge 15 febbraio 1958, n.46 ("Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato"), come modificato dall'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 ("Modificazione dell'art. 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato") e dall'art. 271 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1981.