ORDINANZA
N. 67
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori
giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo
VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ., (Rapporto
di lavoro in prova) nella parte concernente l'indennità di anzianità di cui
all'art. 2120 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 4 gennaio 1980
dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Marchetti
Vittorio e
2. - ordinanza emessa
il 21 febbraio 1980 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
De Leeuw Maria e Rotostrat, iscritta al n. 420 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980.
Udito nella
camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in
epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3
e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in
cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui all'art. 2120
stesso codice al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal
contratto durante il periodo di prova medesimo.
Ritenuto che tale questione è stata già
decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione
della predetta ordinanza, con sentenza n. 189 del 1980, con la quale è
stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096,
terzo comma, cod. civ. nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con
- sollevata dai Pretori di Brescia e di Milano
con le ordinanze in epigrafe.