Ordinanza n.67 del 1981
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 67

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE CQSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ., (Rapporto di lavoro in prova) nella parte concernente l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 4 gennaio 1980 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Marchetti Vittorio e la S.p.a. CIP - ZOO Alimentari, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 1980;

2. - ordinanza emessa il 21 febbraio 1980 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra De Leeuw Maria e Rotostrat, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 stesso codice al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.

Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte, successivamente all'emanazione della predetta ordinanza, con sentenza n. 189 del 1980, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con

sentenza n. 189 del 1980.

 - sollevata dai Pretori di Brescia e di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.