Sentenza n.64 del 1981
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SENTENZA N. 64

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 (malattie professionali - grado minimo di inabilità permanente) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Udine l'8 ottobre 1977, di Grosseto il 10 febbraio 1978, di Torino il 15 marzo 1978, di La Spezia il 14 aprile 1978, di Belluno il 9 giugno 1978 (n. 2 ordinanze), dal Tribunale de L'Aquila il 7 giugno 1978, dal Pretore di Savona il 12 luglio 1978, dalla Corte d'appello di Messina il 25 maggio 1978, dal Pretore di Mondovì il 6 ottobre 1978, di La Spezia il 24 aprile 1978, di Saluzzo il 30 ottobre 1978, di Pistoia il 25 giugno 1979, di Pinerolo il 23 novembre 1978, dal Tribunale di Napoli il 4 dicembre 1978, di Lecce l'8 giugno 1978, dal Pretore di Terni il 16 gennaio 1979 (n. 2 ordinanze), di Brindisi il 31 ottobre 1978, di Torino il 6 ottobre 1979, dal Tribunale di Vercelli il 12 gennaio 1979 (n. 2 ordinanze), de L'Aquila il 19 settembre 1979, dal Pretore di Viterbo il 24 dicembre 1979 e dal Tribunale de L'Aquila il 27 e il 20 febbraio 1980 e di Massa il 4 dicembre 1979, rispettivamente iscritte al n. 529 del registro ordinanze 1977, ai nn. 200, 352, 425, 457, 458, 467, 514, 538, 621, 625, 675 e 679 del registro ordinanze 1978, ai nn. 107, 113, 215, 238, 239, 679 e 897 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 31, 32, 42, 207, 271, 272 e 305 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 128, 278 e 327 del 1978, nn. 3, 17, 24, 45, 59, 66, 102, 126, 133 e 345 del 1979 e nn. 36, 78, 85, 138, 152 e 166 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Roncetti Alighiero, di Astolfi Corrado, di Giambi Serafino e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

uditi l'avv. Franco Agostini per Roncetti, Astolfi e Giambi e l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.

Ritenuto in fatto

1. - Con ventisette ordinanze emesse da diversi giudici ordinari nel corso di procedimenti di lavoro aventi ad oggetto la richiesta di corresponsione della rendita prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per inabilità derivante da silicosi o asbestosi, viene sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a) del citato d.P.R. n. 1124/1965 (sostituito dall'art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 780), nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.

Osservano infatti i giudici a quibus che, in forza del disposto dell'art. 74, secondo comma, dello stesso decreto, per poter beneficiare della rendita derivante da infortunio sul lavoro è richiesto un grado di inabilità permanente superiore soltanto al 10% e che lo stesso requisito minimo è oggi previsto anche per la rendita derivante da una generica malattia professionale, per effetto della sentenza di questa Corte n. 93 del 1977, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 74, proprio nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

Assumono i giudici di merito che tale disparità di trattamento in danno dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi rispetto a quelli affetti da malattia professionale generica o da esiti d'infortunio, da un lato viola palesemente il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); dall'altro non assicura agli inabili così discriminati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).

Il Pretore di Torino nell'ordinanza n. 352 reg. ord. 1978 rileva inoltre come tale discriminazione sia particolarmente irrazionale dal momento che la silicosi e l'asbestosi - per la loro gravità, insidiosità e irreversibilità - hanno sempre goduto di una disciplina speciale diretta ad una maggiore tutela rispetto alle altre malattie professionali, mentre con l'attuale normativa si verifica il contrario, essendo ricomprese nella disciplina più favorevole del citato art. 74 anche malattie molto simili alla silicosi seppur meno gravi.

Anche il Tribunale di Vercelli, nelle ordinanze nn. 31 e 32 reg. ord. 1980, pone in rilievo che la specialità della normativa sulla silicosi riguarda aspetti marginali e non dà ragione, in alcun modo, del diverso limite minimo di invalidità previsto per la silicosi rispetto ad ogni altra malattia professionale.

Con l'ordinanza del Pretore di Pinerolo n. 107 reg. ord. 1979 viene sollevata sostanzialmente la stessa questione, ma la norma costituzionale di riferimento è soltanto l'art. 3 Cost e non anche l'art. 38, come nelle altre ordinanze di rimessione.

2. - In tutti i giudizi si è costituito l'INAIL rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani, affermando la conformità della norma denunciata al precetto costituzionale e la conseguente infondatezza della questione.

Nei giudizi introdotti con le ordinanze di rimessione nn. 113, 238, 239 e 679 del 1979 si sono costituite anche le parti private, rispettivamente: Giorgio Castiello, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Agostini con atto del 19 giugno 1979 (depositato fuori termine); Alighiero Roncetti e Corrado Astolfi, rappresentati e difesi dallo stesso avv. Franco Agostini e dall'avv. Augusto Fratini, con atti del 24 e 16 febbraio 1979; Serafino Giambi, rappresentato e difeso sempre dall'avv. Agostini, con atto del 2 ottobre 1979.

Nelle loro difese le parti private pongono l'interrogativo se la declaratoria di legittimità costituzionale del ricordato art. 74, secondo comma, di cui alla sentenza di questa Corte n. 93 del 1977, abbia travolto anche la disposizione dell'impugnato art. 145, riguardando indistintamente tutte le malattie professionali; nel qual caso la questione sollevata sarebbe infondata "perchè la norma denunciata è già scomparsa dall'ordinamento giuridico". In caso contrario le parti concludono per la dichiarazione d'illegittimità della norma impugnata sotto gli stessi profili prospettati nelle ordinanze di rimessione.

Considerato in diritto

1. - I giudizi promossi con le ordinanze di rimessione possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, attesa l'identità della questione prospettata.

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (così come sostituito dall'art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 780) contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o di asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come previsto quando l'inabilità derivi da infortunio o da generica malattia professionale.

Si dubita della costituzionalità della norma impugnata sotto un duplice profilo: a) in quanto il requisito, di un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, ai fini del diritto alla rendita verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi rispetto ai lavoratori colpiti da infortunio o da altra malattia professionale, per i quali, invece, è richiesto un grado di inabilità permanente superiore soltanto al 10% (art. 3 Cost.); b) in quanto tale maggior rigore, e la conseguente esclusione dalla rendita, verrebbe a privare i lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi, con un grado di inabilità compreso fra l'11 e il 20%, dei mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).

2. - Va respinta la tesi avanzata dalle parti private quando sostengono che la questione sollevata sia stata già risolta dalla sentenza di questa Corte n. 93 del 24 maggio 1977 e sia quindi infondata perchè la norma denunciata (art. 145, lett. a) t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ora sostituito dall'art. 4 della legge n. 780 del 1975) sarebbe già stata eliminata dall'ordinamento per effetto della predetta pronuncia. Infatti la citata sentenza n. 93 del 1977 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro. Ma l'impugnato art. 145 dello stesso t.u., come tutta la normativa attinente la silicosi e l'asbestosi (capo III del t.u.), costituisce una disciplina autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in generale, e quindi anche rispetto al citato art. 74, oggetto della sentenza n. 93/1977 di questa Corte, cosicché la dichiarazione di illegittimità di detto articolo non può considerarsi automaticamente estesa alla norma impugnata.

3. - La questione è fondata.

La citata sentenza della Corte n. 93 del 1977 ha esplicitamente eliminato la differenza di grado di indennizzabilità che prima esisteva tra gli infortuni sul lavoro da un lato e le malattie professionali dall'altro, affermando il principio che "non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità temporanea o permanente, assoluta o parziale".

Orbene, se il presupposto per l'assegnazione della rendita è l'inabilità permanente, e se ai fini della sua corresponsione non è consentito differenziarne la percentuale, sulla base della diversa natura degli eventi che hanno prodotto l'identica conseguenza, - appare ingiustificata e priva di qualsiasi razionalità la disparità di trattamento che dopo la citata sentenza di questa Corte si è venuta a determinare nell'ordinamento, tra i lavoratori che si trovano nella medesima situazione di inabilità, a seconda che l'evento da cui deriva sia la silicosi o l'asbestosi (nel qual caso per ottenere la rendita è necessario un grado d'inabilità superiore al 20%) oppure un'altra generica malattia professionale (nel qual caso si richiede, allo stesso fine, un grado di inabilità superiore soltanto al 10%).

Questa discriminazione, in danno del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi, tanto più è arbitraria e irragionevole se si pensa che nel trattamento più favorevole previsto attualmente dall'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 sono ricomprese - come esattamente osserva nell'ordinanza di rimessione il Pretore di Torino (reg. ord. n. 352/ 1978) - malattie molto simili alla silicosi, benché meno gravi, come la broncopneumopatia da silicati.

Né può fornire una valida giustificazione alla disparità denunciata la specialità della disciplina prevista per le due specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi, rispetto alle altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale, lungi dal voler concedere ai colpiti da dette malattie una minor tutela, è stata tradizionalmente diretta al fine opposto, quello cioè di riconoscerne la particolare pericolosità, sia per l'insidiosità della patogenesi, sia per la gravità e irreversibilità degli esiti permanenti che ne derivano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria: 15 aprile 1981.