SENTENZA
N. 64
ANNO
1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta
dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780 (malattie
professionali - grado minimo di inabilità permanente) promossi con le ordinanze
emesse dal Pretore di Udine l'8 ottobre 1977, di Grosseto il 10 febbraio 1978,
di Torino il 15 marzo 1978, di
Visti gli atti di costituzione di
Roncetti Alighiero, di Astolfi Corrado, di Giambi Serafino e dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 21
gennaio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Franco Agostini per
Roncetti, Astolfi e Giambi e l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto
in fatto
1. - Con ventisette ordinanze emesse da
diversi giudici ordinari nel corso di procedimenti di lavoro aventi ad oggetto
la richiesta di corresponsione della rendita prevista dal d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 per inabilità derivante da silicosi o asbestosi, viene sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 145 lett. a) del citato d.P.R. n.
1124/1965 (sostituito dall'art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 780), nella parte
in cui richiede, ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi
o asbestosi, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché
al 10%, come previsto in caso di infortunio o di generica malattia
professionale.
Osservano infatti i giudici a quibus che, in forza del disposto
dell'art. 74, secondo comma, dello stesso decreto, per poter beneficiare della
rendita derivante da infortunio sul lavoro è richiesto un grado di inabilità
permanente superiore soltanto al 10% e che lo stesso requisito minimo è oggi
previsto anche per la rendita derivante da una generica malattia professionale,
per effetto della sentenza di questa Corte n. 93 del 1977,
la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 74,
proprio nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito
da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da
infortunio sul lavoro.
Assumono i giudici di merito che tale
disparità di trattamento in danno dei lavoratori affetti da silicosi o da
asbestosi rispetto a quelli affetti da malattia professionale generica o da
esiti d'infortunio, da un lato viola palesemente il principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.); dall'altro non assicura agli inabili così discriminati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).
Il Pretore di Torino nell'ordinanza n.
352 reg. ord. 1978 rileva inoltre come tale discriminazione sia particolarmente
irrazionale dal momento che la silicosi e l'asbestosi - per la loro gravità,
insidiosità e irreversibilità - hanno sempre goduto di una disciplina speciale
diretta ad una maggiore tutela rispetto alle altre malattie professionali,
mentre con l'attuale normativa si verifica il contrario, essendo ricomprese nella
disciplina più favorevole del citato art. 74 anche malattie molto simili alla
silicosi seppur meno gravi.
Anche il Tribunale di Vercelli, nelle
ordinanze nn. 31 e 32 reg. ord. 1980, pone in rilievo che la specialità della
normativa sulla silicosi riguarda aspetti marginali e non dà ragione, in alcun
modo, del diverso limite minimo di invalidità previsto per la silicosi rispetto
ad ogni altra malattia professionale.
Con l'ordinanza del Pretore di Pinerolo
n. 107 reg. ord. 1979 viene sollevata sostanzialmente la stessa questione, ma
la norma costituzionale di riferimento è soltanto l'art. 3 Cost e non anche
l'art. 38, come nelle altre ordinanze di rimessione.
2. - In tutti i giudizi si è costituito
l'INAIL rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi e Carlo
Graziani, affermando la conformità della norma denunciata al precetto
costituzionale e la conseguente infondatezza della questione.
Nei giudizi introdotti con le ordinanze
di rimessione nn. 113, 238, 239 e 679 del 1979 si sono costituite anche le
parti private, rispettivamente: Giorgio Castiello, rappresentato e difeso
dall'avv. Franco Agostini con atto del 19 giugno 1979 (depositato fuori
termine); Alighiero Roncetti e Corrado Astolfi, rappresentati e difesi dallo
stesso avv. Franco Agostini e dall'avv. Augusto Fratini, con atti del 24 e 16
febbraio 1979; Serafino Giambi, rappresentato e difeso sempre dall'avv.
Agostini, con atto del 2 ottobre 1979.
Nelle loro difese le parti private
pongono l'interrogativo se la declaratoria di legittimità costituzionale del
ricordato art. 74, secondo comma, di cui alla sentenza di questa Corte n. 93 del 1977,
abbia travolto anche la disposizione dell'impugnato art. 145, riguardando indistintamente
tutte le malattie professionali; nel qual caso la questione sollevata sarebbe
infondata "perchè la norma denunciata è già scomparsa dall'ordinamento
giuridico". In caso contrario le parti concludono per la dichiarazione
d'illegittimità della norma impugnata sotto gli stessi profili prospettati
nelle ordinanze di rimessione.
Considerato
in diritto
1. - I giudizi promossi con le ordinanze
di rimessione possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, attesa
l'identità della questione prospettata.
Si dubita della costituzionalità della
norma impugnata sotto un duplice profilo: a) in quanto il requisito, di un
grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, ai fini del diritto alla
rendita verrebbe a realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno
dei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi rispetto ai lavoratori colpiti
da infortunio o da altra malattia professionale, per i quali, invece, è
richiesto un grado di inabilità permanente superiore soltanto al 10% (art. 3
Cost.); b) in quanto tale maggior rigore, e la conseguente esclusione dalla
rendita, verrebbe a privare i lavoratori colpiti da silicosi o da asbestosi,
con un grado di inabilità compreso fra l'11 e il 20%, dei mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita (art. 38 Cost.).
2. - Va respinta la tesi avanzata dalle
parti private quando sostengono che la questione sollevata sia stata già
risolta dalla sentenza di questa Corte n. 93 del 24 maggio
1977 e sia quindi infondata perchè la norma denunciata (art. 145, lett. a)
t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ora sostituito dall'art. 4 della legge n. 780 del
1975) sarebbe già stata eliminata dall'ordinamento per effetto della predetta
pronuncia. Infatti la citata sentenza n. 93 del
1977 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli
effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa
condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro. Ma l'impugnato
art. 145 dello stesso t.u., come tutta la normativa attinente la silicosi e
l'asbestosi (capo III del t.u.), costituisce una disciplina autonoma rispetto a
quella relativa alle malattie professionali in generale, e quindi anche
rispetto al citato art. 74, oggetto della sentenza n. 93/1977
di questa Corte, cosicché la dichiarazione di illegittimità di detto articolo
non può considerarsi automaticamente estesa alla norma impugnata.
3. - La questione è fondata.
La citata sentenza della Corte n. 93 del
1977 ha esplicitamente eliminato la differenza di grado di indennizzabilità
che prima esisteva tra gli infortuni sul lavoro da un lato e le malattie
professionali dall'altro, affermando il principio che "non esiste alcuna
diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed
infortunio sul lavoro, comportando ambedue un'unica conseguenza: la invalidità
temporanea o permanente, assoluta o parziale".
Orbene, se il presupposto per
l'assegnazione della rendita è l'inabilità permanente, e se ai fini della sua
corresponsione non è consentito differenziarne la percentuale, sulla base della
diversa natura degli eventi che hanno prodotto l'identica conseguenza, - appare
ingiustificata e priva di qualsiasi razionalità la disparità di trattamento che
dopo la citata sentenza di questa Corte si è venuta a determinare
nell'ordinamento, tra i lavoratori che si trovano nella medesima situazione di
inabilità, a seconda che l'evento da cui deriva sia la silicosi o l'asbestosi
(nel qual caso per ottenere la rendita è necessario un grado d'inabilità
superiore al 20%) oppure un'altra generica malattia professionale (nel qual
caso si richiede, allo stesso fine, un grado di inabilità superiore soltanto al
10%).
Questa discriminazione, in danno del
lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi, tanto più è arbitraria e
irragionevole se si pensa che nel trattamento più favorevole previsto
attualmente dall'art. 74 del t.u. n. 1124 del 1965 sono ricomprese - come
esattamente osserva nell'ordinanza di rimessione il Pretore di Torino (reg.
ord. n. 352/ 1978) - malattie molto simili alla silicosi, benché meno gravi,
come la broncopneumopatia da silicati.
Né può fornire una valida
giustificazione alla disparità denunciata la specialità della disciplina
prevista per le due specifiche tecnopatie della silicosi e dell'asbestosi,
rispetto alle altre malattie professionali, in quanto tale normativa speciale,
lungi dal voler concedere ai colpiti da dette malattie una minor tutela, è
stata tradizionalmente diretta al fine opposto, quello cioè di riconoscerne la
particolare pericolosità, sia per l'insidiosità della patogenesi, sia per la
gravità e irreversibilità degli esiti permanenti che ne derivano.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 145 lett. a) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4
della legge 27 dicembre 1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini
della corresponsione della rendita, in caso di silicosi o asbestosi, un grado
minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA -
Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -
Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria: 15 aprile 1981.