Ordinanza n.63 del 1981
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ORDINANZA N. 63

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. notificato il 2 luglio 1977, depositato in cancelleria il 13 luglio 1977 ed iscritto al n. 13 del registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977, avente ad oggetto: "Modalità per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso 2 luglio 1977 il Presidente della Regione siciliana nel sollevare il conflitto ha impugnato il decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977 avente ad oggetto le modalità per il calcolo dei mutui concessi agli enti locali in base al d.l. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, perchè ritenuto lesivo, limitatamente al disposto degli artt. 1 e 2, della potestà che deriverebbe alla Regione siciliana dalle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, e 29 marzo 1963, n. 27, sulle anticipazioni in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali siciliane.

Ritenuto che il Presidente della Regione ha rinunziato al ricorso con atto 10 agosto 1978, depositato in cancelleria il 27 febbraio 1979, e che la rinunzia risulta accettata con dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente del Consiglio, apposta in calce all'atto stesso.

Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di accettazione su indicati, si deve dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.