ORDINANZA
N. 63
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri. notificato il 2
luglio 1977, depositato in cancelleria il 13 luglio 1977 ed iscritto al n. 13
del registro 1977, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977, avente ad oggetto: "Modalità per
l'ottenimento delle quote di mutuo di cui all'art. 5 del decreto legge 17
gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62, recante
consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e
province".
Visto l'atto di costituzione del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza
pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio
udito l'avvocato
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con
ricorso 2 luglio 1977 il Presidente della Regione siciliana nel sollevare il
conflitto ha impugnato il decreto del Ministro del Tesoro 21 aprile 1977 avente
ad oggetto le modalità per il calcolo dei mutui concessi agli enti locali in
base al d.l. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n.
62, perchè ritenuto lesivo, limitatamente al disposto degli artt. 1 e 2, della potestà che deriverebbe alla Regione siciliana dalle
leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22, e 29 marzo 1963, n. 27, sulle
anticipazioni in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali
siciliane.
Ritenuto che il
Presidente della Regione ha rinunziato al ricorso con atto 10 agosto 1978,
depositato in cancelleria il 27 febbraio 1979, e che la rinunzia risulta
accettata con dichiarazione dell'Avvocatura dello Stato, in nome del Presidente
del Consiglio, apposta in calce all'atto stesso.
Considerato che, in conseguenza dei
regolari atti di rinunzia e di accettazione su indicati,
si deve dichiarare estinto il processo.
Visto l'art. 27,
quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara estinto il
processo per rinunzia.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
aprile 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 aprile
1981.