ORDINANZA N. 60
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1978 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Milano sul ricorso proposto da Brivio Giuseppe ed
altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.
Udito
nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio
Paladin.
Ritenuto
che
Considerato
che la questione è stata già decisa dalla Corte, con sentenza 8 novembre
1979, n. 126, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.
14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo
dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al
periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di
trattamento fra i soggetti passivi del tributo", ed ha dichiarato non
fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e
53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi,
né sono addotti motivi che possano indurre
che,
peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina
normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge 12 novembre 1979,
n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la
quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15,
e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi
dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai
rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora
definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in
ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3);
che
conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti
al giudice a quo, perchè accerti se, ed in quale misura, le questioni sollevate
siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
ordina
la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di secondo grado di
Milano.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele
ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI -
Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 aprile 1981.