Ordinanza n.58 del 1981
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ORDINANZA N. 58

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 aprile 1980 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Arnaud Massimo ed altri, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1980 dal Pretore di Morbegno nel procedimento penale a carico di Maspero Giannino, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con due ordinanze emesse dai pretori di S. Donà di Piave e di Morbegno, rispettivamente il 2 aprile e il 15 maggio 1980, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia.

Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilità in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili nè addotti nuovi argomenti sostanziali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze descritte in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Deposito in cancelleria il 7 aprile 1981.