ORDINANZA
N. 58
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti
di legittimitą costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978,
n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 aprile 1980 dal
Pretore di San Doną di Piave nel procedimento penale a carico di Arnaud Massimo ed altri, iscritta al n. 478 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256
del 1980;
2) ordinanza
emessa il 15 maggio 1980 dal Pretore di Morbegno nel procedimento penale a
carico di Maspero Giannino, iscritta al n. 498 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263
del 1980.
Udito nella
camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto
Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con due ordinanze emesse
dai pretori di S. Doną di Piave e di Morbegno, rispettivamente il 2 aprile e il
15 maggio 1980, č stata sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimitą costituzionale
dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui
esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un
organo) o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni
personali gravissime); per il dubbio che ciņ realizzi un'ingiustificata
discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle
norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia.
Considerato che la medesima questione č
stata gią prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha
dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3
della Costituzione e la inammissibilitą in riferimento all'art. 24 della
Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
che nell'ordinanza
di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili nč addotti nuovi
argomenti sostanziali.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara manifestamente infondata la
questione di legittimitą costituzionale dell'art. 2, lett. a, d.P.R. 4 agosto
1978, n. 413, sollevata in relazione all'art. 3 della
Costituzione con le ordinanze descritte in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione
di legittimitą costituzionale della predetta norma sollevata con le medesime
ordinanze in relazione all'art. 24 della Costituzione.
Cosģ deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI
Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Deposito in cancelleria il 7 aprile
1981.