ORDINANZA
N. 56
ANNO
1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai
signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela
del lavoro a domicilio), promossi con ordinanze emesse dalla Corte di
cassazione il 14 luglio 1977, dal Pretore di Sansepolcro
il 20 febbraio e il 13 marzo 1978, dalla Corte di cassazione il 4 maggio 1978 e
dai Pretori di: Arezzo il 20 marzo 1978, Pistoia il 30 ottobre 1978, Poppi il
15 novembre 1978, Varallo il 6 novembre 1978, Pistoia
il 21 marzo 1979, Pieve di Cadore il 21 luglio 1979, Treviglio
il 20 giugno 1979, Pieve di Cadore il 19 settembre 1979, Monsummano
Terme il 5 novembre 1979, Pistoia il 7 novembre 1979, Monsummano
Terme il 5 ottobre 1979, Isernia il 12 dicembre 1979,
rispettivamente iscritte al n. 551 del registro ordinanze 1977, ai nn. 254,
255, 443, 667, 674, 678 del registro ordinanze 1978, ai nn. 292, 438, 650, 788,
852, 961 del registro ordinanze 1979 ed ai nn. 5, 53 e 79 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39,
222 e 347 del 1978, nn. 59, 168, 210 e 310 del 1979 e nn. 8, 22, 57 e 71 del
1980.
Visti l'atto di costituzione di Soldini
Gustavo e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 15
ottobre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avvocato Aldo Aranguren per Soldini Gustavo e l'avvocato dello Stato
Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che le sedici ordinanze
indicate in epigrafe hanno tutte impugnato - nei medesimi termini - la legge 18
dicembre 1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"), per pretesa violazione degli artt. 70, 72 e 73 Cost.; che
nelle ordinanze in questione si contesta la corrispondenza fra il testo
dell'art. 1, primo comma, della legge predetta, quale era stato approvato dalla
Camera dei deputati, e quello successivamente approvato dal Senato (e
promulgato dal Presidente della Repubblica): data la sostituzione della
particella "e" alla particella "o", operata nella parte
finale dell'espressione "utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore", senza però che sul
punto vi sia stata una nuova deliberazione della Camera; e che di conseguenza
si desume - da tutti i giudici a quibus -
l'illegittimità del procedimento legislativo di approvazione e promulgazione
della legge in esame;
ritenuto che in tutti i giudizi è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che
ritenuto, altresì, che nel primo dei due
giudizi pendenti dinanzi al Pretore di Sansepolcro
(reg. ord. n. 254/1978), è intervenuto l'imputato
Gustavo Soldini, chiedendo per contro l'accoglimento dell'impugnativa promossa
dal giudice a quo; che nell'atto di intervento (e in una successiva memoria) si
nega che la promulgazione abbia potuto sanare il vizio in esame ed anzi si
osserva che il vizio stesso avrebbe effetti tanto più gravi, in quanto la
definizione del lavoro a domicilio costituirebbe la "chiave di volta"
dell'intera legge n. 877 del 1973.
Considerato che nei procedimenti - sia
penali sia civili - nel corso dei quali è stata messa in dubbio la legittimità
costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, si tratta anzitutto di
applicare l'art. 1, primo comma, della legge stessa, per stabilire se le
controversie in esame vadano o meno assoggettate all'apposita disciplina del
lavoro a domicilio: sicché la proposta questione si appalesa
con certezza rilevante - alla data di emissione delle varie ordinanze di rinvio
- limitatamente a questa sola parte dell'atto legislativo impugnato; che,
d'altro canto, il vizio denunciato sarebbe precisamente imputabile alla
discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera dei deputati,
rispetto al testo approvato dal Senato e quindi promulgato dal Presidente della
Repubblica; che, nella prospettazione delle ordinanze di rinvio e degli atti di
intervento, tale discordanza andrebbe attribuita ad un errore materiale,
verificatosi nella trascrizione dell'art. 1, dopo l'approvazione da parte della
Camera dei deputati e prima della corrispondente approvazione da parte
dell'altro ramo del Parlamento;
considerato, però, che nel corso del
presente giudizio è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858
(intitolata "Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della
legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio"): l'art. 1 della quale ha riaffermato - con effetto "dalla
data di entrata in vigore della precedente legge 18 dicembre 1973, n.
877", secondo l'espressa disposizione dell'art. 3 - che "è lavoratore
a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio
domicilio o in locale di cui abbia disponibilità ... lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature
proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di
terzi" (mentre l'art. 2 reinserisce nella parte finale della definizione
del lavoro a domicilio - ma con effetto per il solo avvenire - la disgiuntiva
"o" in luogo della congiuntiva "e"); e che, pertanto, si
rende necessario restituire gli atti ai giudici a quibus, affinché accertino se la
sollevata questione sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
ordina la restituzione degli atti alla
terza sezione penale della Corte di cassazione ed ai pretori di Sansepolcro, di Arezzo, di Pistoia, di Varallo,
di Poppi, di Treviglio, di Pieve di Cadore, di Monsummano Terme, di Isernia.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.