SENTENZA
N. 55
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con
ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Pretore di Genova, nel procedimento
civile vertente tra Rossini Liliana e l'INAIL,
iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza
pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto
in fatto
Rossini Liliana, dipendente
della ditta Gadolla e Luglio s.a.s., mentre attendeva alle sue mansioni di cassiera presso il
"Cinema Lido", venne aggredita, verso le 22,50 del 19 febbraio 1977,
da due malviventi che la colpivano con manganellate alla testa e ferita a un
braccio con un colpo di rivoltella da parte di uno dei due, e ciò al fine di
impadronirsi dell'incasso giornaliero.
Ciò esposto,
Con ordinanza 30 aprile 1979,
debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 12 settembre 1979 e iscritta al n. 524 R.O.
A sostegno del provvedimento di
rimessione a questa Corte, il Pretore ha in linea
preliminare osservato che la ricorrente ha subito un danno di gravissima entità
nello svolgimento delle proprie mansioni "in quanto il rischio (di
aggressioni a scopo di rapina), cui
In questa sede si è costituito il solo
INAIL, che, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi,
Francesco Hernandez e Pasquale Napolitano,
ha, nelle deduzioni 12 luglio 1979, richiamato l'attenzione sulla circostanza
che l'infortunata, seppur non può godere della tutela assicurativa gestita
dall'INAIL, può beneficiare - e ne beneficia - di adeguate
forme di assistenza gestite da altri Enti previdenziali diversi dall'INAIL. Il
Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio
1981, cui la trattazione dell'incidente è stata rinviata dalla
udienza del 26 novembre 1980, il Giudice Andrioli
ha svolto la relazione; per l'INAIL l'avv. Graziani
ha insistito nelle già esposte argomentazioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Le forme di assistenza,
gestite da enti diversi dall'INAIL, cui l'Istituto ha fatto sol in questa sede
richiamo per inferirne la irrilevanza della prospettata questione di
costituzionalità, non attribuirebbero, pur se riconosciute, alla ricorrente il
trattamento richiesto e, pertanto, la questione è da stimarsi rilevante.
2. - L'incidente è altresì fondato sebbene non tutti gli argomenti esposti nella
ordinanza di rimessione meritino credito, né la violazione di precetti
costituzionali sia dell'ampiezza lamentata dal giudice a quo.
Giova muovere dai nn. 27 e 24 dell'art.
1, comma terzo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali) per il complesso disposto dei quali
l'assicurazione è obbligatoria, pur quando non ricorrano le ipotesi di cui ai
commi precedenti, per le persone che, nelle condizioni previste nel primo
titolo del testo unico (assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'industria) siano addette a lavori "per l'allestimento, la prova o
l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei
locali cinematografici e teatrali" (n. 27), e "per il servizio di
vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle
riserve di caccia e pesca" (n. 24).
Dal raffronto delle due fattispecie legali
emerge che il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione obbligatoria da un lato agli
addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli ecc., per i quali pur
non ricorrono per certo i presupposti previsti nei due primi commi dell'art. 1,
e dall'altro lato alle guardie giurate, per le quali in ancor più incisiva
guisa non soccorrono le situazioni descritte nei ripetuti due primi commi
dell'art. 1, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento
dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto
con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici
ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate
(tuttoché addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca).
La esclusione,
decretata dal n.
Pertanto implica
violazione degli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 1 t.u. del 1965 nella parte in cui non
comprende nelle previsioni descritte nel terzo comma le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a
servizio di cassa alle dipendenze di imprese, per le quali sia, a sensi del
titolo I del testo unico, obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Per fondare la statuizione che
Più pianamente è da ripercorrere il
processo storico di espansione dell'assicurazione
obbligatoria, di cui si fa parola nelle ultime pagine dell'ordinanza di
rimessione, per convincere che l'esclusione dei cassieri in rapporto diretto
con il pubblico, dipendenti da imprese destinatarie del titolo primo del testo
unico, comporta attentato vuoi all'art. 3 vuoi all'art. 38 della Carta
costituzionale.
Il rispetto del canone della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato vieta alla Corte di scrutinare
se per analogo rischio meritino obbligatoria copertura assicurativa i dipendenti
da imprese che non siano destinatarie del titolo primo del t.u., e - lo si è già rilevato - i dipendenti impegnati nelle
lavorazioni proprie delle imprese pur destinatarie del t.u.; dipendenti, i
quali pur siano esposti ai rischi cui vanno incontro i cassieri in rapporto
diretto con il pubblico.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo
unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma
dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto
diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti
sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, così come disciplinata dal titolo primo del testo
unico.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Deposito in cancelleria il 7 aprile
1981.