SENTENZA
N. 54
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
Prof. Giuseppe
FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 293, comma primo, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Indennizzabilità delle malattie
professionali contratte all'estero) promosso con ordinanza emessa il 10
novembre 1976 dal Pretore di Lecce, nel procedimento civile vertente tra
Ingrosso Vincenzo e l'INAIL, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1977 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1977.
Visti gli atti di costituzione di Ingrosso Vincenzo e dell'INAIL;
udito nell'udienza
pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale;
udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso al Pretore di Lecce, Giudice
del lavoro, Ingrosso Vincenzo chiedeva che l'INAIL fosse condannato a
corrispondergli la rendita relativa al 50% di
inabilità al lavoro, derivantegli da silicosi,
contratta nel periodo 1955 - 1959, durante il quale egli aveva prestato opera
lavorativa in miniere di carbone in Belgio.
L'INAIL, costituitosi, eccepiva tra
l'altro che l'Ingrosso aveva presentato la relativa domanda nel 1975, vale a
dire più di quindici anni dopo che aveva cessato di prestare la sua opera in
lavorazione morbigena; pertanto la domanda non poteva
essere accolta in ragione dell'espresso richiamo che l'art. 293 del t.u. 30
giugno 1965, n. 1124, fa alla tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648,
la quale stabilisce appunto in quindici anni dall'abbandono della lavorazione morbigena il periodo massimo di indennizzabilità.
Con ordinanza datata 10 novembre 1976,
il Pretore di Lecce, ritenutala rilevante ai fini del
decidere, considerava non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del citato art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124/1965, in quanto
detta norma richiama, con riferimento ai lavoratori colpiti da silicosi
contratta nelle miniere di carbone in Belgio, la tabella allegata al d.P.R. 20
marzo 1956, n. 648, pure citato, che prevede un periodo massimo di indennizzabilità, e non la tabella n. 8 allegata allo
stesso t.u. n. 1124/1965, che non prevede alcun periodo massimo di indennizzabilità, e ciò per preteso contrasto con l'art.
3 della Costituzione.
Nella breve motivazione, il giudice a
quo rileva che di fronte ad uno stato morboso identico (la silicosi), la legge
prevede una disparità di trattamento tra i lavoratori che ebbero a contrarre la
silicosi in Belgio e quelli che l'hanno contratta in Italia. Tale
differenziazione sarebbe ingiustificata ed irrazionale, donde la violazione dell'art.
3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva
ritualmente notificata e comunicata: si costituivano l'Ingrosso e l'INAIL; il
Presidente del Consiglio dei ministri non interveniva.
Nella memoria di costituzione l'Ingrosso
sostiene sostanzialmente che la disparità di trattamento, ai fini della indennizzabilità della silicosi, riscontrabile tra i
lavoratori che tale malattia hanno contratto in Italia e quelli che l'hanno
contratta in Belgio non ha alcuna plausibile giustificazione; e che, inoltre,
l'attuale normativa innova rispetto al regime precedente, in cui la tutela era
la medesima per gli uni e per gli altri.
Si osserva infine che, tanto premesso, e
considerati i principi contenuti nella legge delega,
che si riferivano ad un "riordinamento" e "miglioramento"
dei trattamenti previdenziali preesistenti, si potrebbe addirittura ravvisare
nella citata norma del t.u. n. 1124/1965 un eccesso di delega, attesa la
situazione deteriore introdotta in danno dei lavoratori rimpatriati dal Belgio;
si conclude, pertanto, per l'accoglimento della
proposta questione.
Diversa è la posizione dell'INAIL;
l'Istituto infatti asserisce che la giurisprudenza
della Cassazione, riconosciuta la attuale vigenza della legge n. 1115 del 1962,
è pervenuta in maniera chiara ad operare una perfetta equiparazione, quanto
alla tutela, tra i lavoratori colpiti da silicosi in Belgio e quelli colpiti da
silicosi in Italia, equiparazione che non può non concernere anche l'abolizione
del periodo massimo di indennizzabilità.
Su questa base autorevole di interpretazione giurisprudenziale, peraltro testualmente
suffragata dall'art. 1 della citata legge n. 1115/1962 che fa espresso richiamo
alle "successive modificazioni", e dell'art. 6 della legge 27
dicembre 1975, n. 780, atto ad evidenziare "l'intento parificatore
del legislatore", l'INAIL chiede che la proposta questione venga ritenuta
irrilevante, non senza aver osservato che, a suo avviso, la questione stessa
avrebbe dovuto concernere anche l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, che
espressamente prevede un periodo massimo di indennizzabilità.
Considerato
in diritto
1. - La questione è fondata.
Correttamente il Pretore di Lecce ha
attribuito all'art. 293, comma primo, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 - della
cui legittimità costituzionale egli dubita - il significato e la portata di
limitare a quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno
il periodo massimo di indennizzabilità della silicosi
contratta nelle miniere di carbone del Belgio da lavoratori italiani, poi
rimpatriati.
Ciò è letteralmente stabilito dal citato
art. 293 del t.u. n. 1124/1965, il quale dispone che ai detti
lavoratori (ai quali i benefici dell'assicurazione erano stati estesi dalla
legge 27 luglio 1962, n. 1115) si applicano le disposizioni della legge 19
gennaio 1963, n. 15 (matrice del t.u. n. 1124/1965),
"nonchè la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648". Ora in questa
tabella il periodo massimo di indennizzabilità dalla
cessazione del lavoro è appunto fissato in quindici anni mentre invece nella
tabella allegata n. 8 del t.u. n. 1124/1965, concernente
le "lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la
silicosi e l'asbestosi" e il "periodo massimo dell'indennizzabilità
dalla cessazione del lavoro", non è previsto alcun limite temporale
all'indennizzabilità stessa.
Non è quindi accettabile la tesi,
sostenuta innanzi
Né l'asserita
unificazione si può chiaramente desumere, come pure argomenta l'INAIL,
dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che si limita ad estendere i
benefici della legge n. 1115 del 1962 ai cittadini italiani residenti in Italia
superstiti dei cittadini deceduti per silicosi contratta nelle miniere di
carbone in Belgio.
Quanto, poi, all'invocata prassi
dell'INAIL, è sufficiente rilevare che proprio nel giudizio innanzi al Pretore
di Lecce, nel quale è stata sollevata la questione di
legittimità in esame, l'Istituto ha chiesto il rigetto della domanda
dell'Ingrosso per essere stata essa proposta dopo oltre quindici anni dalla
cessazione della lavorazione morbigena, e cioè oltre
il termine fissato dalla tabella del d.P.R. n. 648/1956 espressamente
richiamata dall'art. 293 del t.u. n. 1124/1965.
2. - Le norme in esame stabiliscono,
quindi, un diverso trattamento fra i lavoratori italiani che hanno
contratto la silicosi in patria e quelli che l'hanno contratta in Belgio.
L'uguaglianza delle situazioni delle due
categorie era stata ritenuta e affermata dal legislatore italiano quando, nella
legge n. 1115 del 1962, che pareggiava (quanto ai benefici assicurativi) la
silicosi contratta da lavoratori in Italia a quella contratta nel Belgio sempre
da lavoratori italiani, aveva fissato (art. 4) per questi ultimi lo stesso
periodo massimo di indennizzabilità di quindici anni
che la legge n. 648 del 1956 stabiliva per i primi.
Appare pertanto irragionevole la discriminazione,
volutamente o per errore tecnico, introdotta con il denunciato art. 293 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni
limite temporale per la indennizzabilità, richiama per
i lavoratori italiani ammalatisi nel Belgio la tabella del d.P.R. n. 648/1956, cioè il limite di quindici anni.
La violazione del principio di eguaglianza ne consegue con evidenza e senza
giustificazione alcuna.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 293, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
limitatamente alle parole "nonché la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25
marzo 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1981.