SENTENZA
N. 51
ANNO 1981
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome
del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto
AMADEI, Presidente
Dott. Giulio
GIONFRIDA
Prof. Edoardo
VOLTERRA
Dott. Michele
ROSSANO
Prof. Antonino
DE STEFANO
Prof. Leopoldo
ELIA
Prof. Guglielmo
ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott. Brunetto
BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto
MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo
MACCARONE
Prof. Antonio
Prof. Virgilio
ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen., in relazione all'art. 1248 del
codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal
pretore di Sorrento, nel procedimento penale a carico di G.L. ed altro,
iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 320 del 1977.
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29
ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento penale a carico di G. L. e R., imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli
artt. 80 e 135, nonché all'art. 79 del Codice stradale, il Pretore di Sorrento,
con ordinanza 4 luglio 1977, dato atto che gli imputati non erano comparsi al
dibattimento e che al G. R., imbarcato in qualità di marittimo su una nave
mercantile, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi
dell'art. 169 c.p.p., ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale del detto articolo nella parte in cui
consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga
effettuata nella casa di abitazione mediante consegna a persona convivente.
A sostegno della censura il Pretore si
richiama anzitutto alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tutela
del diritto di difesa esigerebbe che la notifica fondata su presunzione legale
di conoscenza sia collegata ad idonei strumenti che garantiscano il massimo
grado di probabilità che l'imputato venga effettivamente a conoscenza dell'atto
notificatogli.
Ciò posto, e ricordando che, secondo
l'art. 1248 del codice della navigazione, ai fini delle notificazioni la nave è
considerata casa di abitazione dei passeggeri e delle persone dell'equipaggio,
il giudice a quo afferma che la procedura regolata dall'art. 169 c.p.p. in
quanto divergente dalle forme previste dal citato art. 1248 cod. navigazione,
concreterebbe una lesione del diritto di difesa perché la lontananza in mare
ostacolerebbe l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. E
sarebbe così leso anche il principio di eguaglianza giacché la denunziata
limitazione del diritto di difesa comporterebbe una disparità di trattamento
rispetto ad altre categorie di cittadini garantiti più efficacemente, come gli
irreperibili, i latitanti, i detenuti ed i militari, i quali, pur trovandosi in
condizioni obiettivamente più favorevoli ai fini in esame, sarebbero tuttavia
meglio tutelati in virtù delle norme che stabiliscono nei loro riguardi
particolari cautele nella notificazione (artt. 170, 173, 174 c.p.p.).
L'ordinanza, ritualmente notificata e
comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 novembre
1977.
In questa sede si è costituito il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva che, secondo la
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica all'imputato
imbarcato in qualità di marittimo su una nave mercantile è da considerare perfetta
se effettuata nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p., mediante consegna della
copia nella casa di abitazione dell'interessato a persona con lui convivente.
Tale forma di notifica sarebbe alternativa a quella prevista dall'art. 1248
cod. navigazione, giacché l'imputato potrebbe avere più di una casa di
abitazione, e la notifica, quindi, potrebbe indifferentemente eseguirsi tanto
nella forma ordinaria prevista dall'art.169 c.p.p.,
quanto nella forma speciale indicata dall'art. 1248 cod. navigazione. Con ciò
la giurisprudenza ordinaria, d'altra parte, si sarebbe attenuta al principio
generale, costantemente applicato in materia di notifica di atti penali,
secondo cui l'assenza dell'imputato è irrilevante, ancorché dovuta a motivi di
lavoro, quando la notifica risulti puntualmente effettuata secondo le norme
relative, versandosi in tal caso in una tipica ipotesi di presunzione assoluta
di conoscenza. Trattandosi dell'applicazione di un principio di tale natura,
dovrebbe escludersi la fondatezza della censura riferita alla pretesa
violazione del principio di eguaglianza, e ciò anche in riferimento
all'allegata esistenza delle speciali procedure ricordate nell'ordinanza, che
non potrebbero avere rilievo in relazione, appunto, ad una norma ispirata ad un
principio di carattere generale e riguarderebbero, comunque, situazioni diverse
da quelle considerate.
Dovrebbe altresì escludersi la
violazione del diritto di difesa perchè, mentre la giurisprudenza tenderebbe ad
escludere la validità delle notifiche eseguite nella casa di abitazione quando
i familiari facciano presente che l'imputato si è allontanato da tempo senza
dare più notizie di sè, in ogni caso potrebbe sempre
farsi luogo, anche in dibattimento, all'accertamento dell'eventuale legittimo
impedimento a comparire.
Considerato
in diritto
1)
L'ordinanza di rimessione rileva che la
norma anzidetta, non disponendo che la notificazione al marittimo imbarcato sia eseguita nei modi stabiliti dall'art. 1248 cod. nav. che
considera, ai fini delle notificazioni, la nave come casa di abitazione
determinerebbe, per la difficoltà dell'interessato di venire a conoscenza
dell'atto, un serio ostacolo alla possibilità di una adeguata difesa, con
conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. Inoltre, verrebbe a
realizzarsi a danno dello stesso una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ad altre categorie di imputati, quali gli irreperibili, i latitanti e
i detenuti, che sarebbero garantiti in modo più efficace, attraverso la
previsione di forme particolari di notificazione nei loro confronti.
2) Le proposte questioni non sono
fondate. Occorre innanzi tutto chiarire che il riferimento all'art. 1248 cod.
nav. appare del tutto irrilevante ai fini della indagine sulla legittimità
costituzionale della norma denunziata. Invero, secondo la giurisprudenza della
Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un
imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualità di marittimo non
è in contrasto con l'art. 1248 del codice della navigazione giacché, non
essendo escluso che il notificando possa avere più di una casa di temporanea
abitazione, e poiché la citata norma non fa che equiparare la nave alla casa di
abitazione, la notificazione può eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui
all'art.169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui
all'art.1248 cod. navigazione. L'alternatività
delle due forme di notificazione esclude ovviamente la pertinenza del proposto
raffronto fra le menzionate disposizioni processuali.
3) Per quanto concerne gli altri aspetti
della complessa censura, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, la
quale, nel verificare la legittimità costituzionale delle norme che regolano la
notificazione degli atti all'imputato, pur non ritenendo appagante la presunzione
di conoscenza degli atti medesimi come conseguenza dell'adempimento delle
formalità stabilite dalla legge, confermando così l'esigenza che siano poste in
essere le migliori condizioni per la conoscibilità dell'atto da parte
dell'interessato, ha, tuttavia, considerato valida la notificazione stessa, ove
sussistano condizioni adeguate per rendere possibile la conoscenza dell'atto da
parte del destinatario di esso (cfr. sent. 125/1970; 170/1976); qualora cioè
la presunzione risulti collegata ad elementi di fatto ben precisi e
sintomatici, tali da rendere sufficientemente sicuro il conseguimento dello
scopo della notificazione.
E tali condizioni ricorrono nella specie
in esame, in quanto la notifica deve considerarsi idonea a raggiungere
l'imputato, essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto,
per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua
conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicché la notificazione in quella
forma effettuata può realizzare il suo scopo.
Né vale opporre la difficoltà
dell'informazione ove la nave sia in corso di navigazione, in quanto i mezzi
attuali di comunicazione consentono di raggiungere la nave anche in mare
aperto.
Se poi difetti ogni collegamento
dell'interessato con il luogo della sua precedente dimora e le persone ivi
rinvenute si rifiutino per tale ragione di ricevere la copia dell'atto, la
notificazione non può ritenersi avvenuta.
Inoltre, qualora venga accertata la
impossibilità dell'interessato a comparire in giudizio alla data stabilita,
dovrà darsi atto di tale legittimo impedimento, adottando i provvedimenti
previsti dall'art. 497 c.p.p.
4) Le esposte considerazioni valgono ad
escludere ogni pregiudizio alle possibilità di difesa dell'imputato e
dimostrano, altresì, la infondatezza della dedotta disparità di trattamento
rispetto alle altre categorie di imputati innanzi menzionate.
Questi ultimi, infatti, non ricevono un
trattamento più favorevole ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ma per
essi il legislatore ha soltanto dettato norme particolari, che tengono conto
della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al
procedimento di notificazione.
Le censure di incostituzionalità vanno
pertanto disattese.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 169 del Codice di procedura penale
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di
Sorrento con ordinanza del 4 luglio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI
– Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA -
Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile
1981.