Sentenza n.51 del 1981
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SENTENZA N. 51

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen., in relazione all'art. 1248 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal pretore di Sorrento, nel procedimento penale a carico di G.L. ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale a carico di G. L. e R., imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 80 e 135, nonché all'art. 79 del Codice stradale, il Pretore di Sorrento, con ordinanza 4 luglio 1977, dato atto che gli imputati non erano comparsi al dibattimento e che al G. R., imbarcato in qualità di marittimo su una nave mercantile, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del detto articolo nella parte in cui consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata nella casa di abitazione mediante consegna a persona convivente.

A sostegno della censura il Pretore si richiama anzitutto alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tutela del diritto di difesa esigerebbe che la notifica fondata su presunzione legale di conoscenza sia collegata ad idonei strumenti che garantiscano il massimo grado di probabilità che l'imputato venga effettivamente a conoscenza dell'atto notificatogli.

Ciò posto, e ricordando che, secondo l'art. 1248 del codice della navigazione, ai fini delle notificazioni la nave è considerata casa di abitazione dei passeggeri e delle persone dell'equipaggio, il giudice a quo afferma che la procedura regolata dall'art. 169 c.p.p. in quanto divergente dalle forme previste dal citato art. 1248 cod. navigazione, concreterebbe una lesione del diritto di difesa perché la lontananza in mare ostacolerebbe l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. E sarebbe così leso anche il principio di eguaglianza giacché la denunziata limitazione del diritto di difesa comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di cittadini garantiti più efficacemente, come gli irreperibili, i latitanti, i detenuti ed i militari, i quali, pur trovandosi in condizioni obiettivamente più favorevoli ai fini in esame, sarebbero tuttavia meglio tutelati in virtù delle norme che stabiliscono nei loro riguardi particolari cautele nella notificazione (artt. 170, 173, 174 c.p.p.).

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 novembre 1977.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica all'imputato imbarcato in qualità di marittimo su una nave mercantile è da considerare perfetta se effettuata nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p., mediante consegna della copia nella casa di abitazione dell'interessato a persona con lui convivente. Tale forma di notifica sarebbe alternativa a quella prevista dall'art. 1248 cod. navigazione, giacché l'imputato potrebbe avere più di una casa di abitazione, e la notifica, quindi, potrebbe indifferentemente eseguirsi tanto nella forma ordinaria prevista dall'art.169 c.p.p., quanto nella forma speciale indicata dall'art. 1248 cod. navigazione. Con ciò la giurisprudenza ordinaria, d'altra parte, si sarebbe attenuta al principio generale, costantemente applicato in materia di notifica di atti penali, secondo cui l'assenza dell'imputato è irrilevante, ancorché dovuta a motivi di lavoro, quando la notifica risulti puntualmente effettuata secondo le norme relative, versandosi in tal caso in una tipica ipotesi di presunzione assoluta di conoscenza. Trattandosi dell'applicazione di un principio di tale natura, dovrebbe escludersi la fondatezza della censura riferita alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, e ciò anche in riferimento all'allegata esistenza delle speciali procedure ricordate nell'ordinanza, che non potrebbero avere rilievo in relazione, appunto, ad una norma ispirata ad un principio di carattere generale e riguarderebbero, comunque, situazioni diverse da quelle considerate.

Dovrebbe altresì escludersi la violazione del diritto di difesa perchè, mentre la giurisprudenza tenderebbe ad escludere la validità delle notifiche eseguite nella casa di abitazione quando i familiari facciano presente che l'imputato si è allontanato da tempo senza dare più notizie di sè, in ogni caso potrebbe sempre farsi luogo, anche in dibattimento, all'accertamento dell'eventuale legittimo impedimento a comparire.

Considerato in diritto

1) La Corte è chiamata a stabilire se l'art. 169, primo comma c.p.p., consentendo che la notifica possa essere effettuata, nelle forme ivi previste, anche nei confronti di imputato imbarcato su nave mercantile, violi l'art. 24, commi secondo e terzo Cost.

L'ordinanza di rimessione rileva che la norma anzidetta, non disponendo che la notificazione al marittimo imbarcato sia eseguita nei modi stabiliti dall'art. 1248 cod. nav. che considera, ai fini delle notificazioni, la nave come casa di abitazione determinerebbe, per la difficoltà dell'interessato di venire a conoscenza dell'atto, un serio ostacolo alla possibilità di una adeguata difesa, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. Inoltre, verrebbe a realizzarsi a danno dello stesso una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di imputati, quali gli irreperibili, i latitanti e i detenuti, che sarebbero garantiti in modo più efficace, attraverso la previsione di forme particolari di notificazione nei loro confronti.

2) Le proposte questioni non sono fondate. Occorre innanzi tutto chiarire che il riferimento all'art. 1248 cod. nav. appare del tutto irrilevante ai fini della indagine sulla legittimità costituzionale della norma denunziata. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualità di marittimo non è in contrasto con l'art. 1248 del codice della navigazione giacché, non essendo escluso che il notificando possa avere più di una casa di temporanea abitazione, e poiché la citata norma non fa che equiparare la nave alla casa di abitazione, la notificazione può eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art.169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art.1248 cod. navigazione. L'alternatività delle due forme di notificazione esclude ovviamente la pertinenza del proposto raffronto fra le menzionate disposizioni processuali.

3) Per quanto concerne gli altri aspetti della complessa censura, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, nel verificare la legittimità costituzionale delle norme che regolano la notificazione degli atti all'imputato, pur non ritenendo appagante la presunzione di conoscenza degli atti medesimi come conseguenza dell'adempimento delle formalità stabilite dalla legge, confermando così l'esigenza che siano poste in essere le migliori condizioni per la conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato, ha, tuttavia, considerato valida la notificazione stessa, ove sussistano condizioni adeguate per rendere possibile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario di esso (cfr. sent. 125/1970; 170/1976); qualora cioè la presunzione risulti collegata ad elementi di fatto ben precisi e sintomatici, tali da rendere sufficientemente sicuro il conseguimento dello scopo della notificazione.

E tali condizioni ricorrono nella specie in esame, in quanto la notifica deve considerarsi idonea a raggiungere l'imputato, essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicché la notificazione in quella forma effettuata può realizzare il suo scopo.

Né vale opporre la difficoltà dell'informazione ove la nave sia in corso di navigazione, in quanto i mezzi attuali di comunicazione consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto.

Se poi difetti ogni collegamento dell'interessato con il luogo della sua precedente dimora e le persone ivi rinvenute si rifiutino per tale ragione di ricevere la copia dell'atto, la notificazione non può ritenersi avvenuta.

Inoltre, qualora venga accertata la impossibilità dell'interessato a comparire in giudizio alla data stabilita, dovrà darsi atto di tale legittimo impedimento, adottando i provvedimenti previsti dall'art. 497 c.p.p.

4) Le esposte considerazioni valgono ad escludere ogni pregiudizio alle possibilità di difesa dell'imputato e dimostrano, altresì, la infondatezza della dedotta disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di imputati innanzi menzionate.

Questi ultimi, infatti, non ricevono un trattamento più favorevole ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ma per essi il legislatore ha soltanto dettato norme particolari, che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al procedimento di notificazione.

Le censure di incostituzionalità vanno pertanto disattese.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del Codice di procedura penale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 4 luglio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1981.