SENTENZA N.42
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionali dell'art.
Visti gli atti di costituzione della Società Vanelli Macchine, dell'Istituto Mobiliare Italiano e dell'I.N.P.S.;
udito, nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980, il Giudice relatore Antonino De Stefano;
uditi gli avvocati Maria Luisa Zavattaro Ardizzi per
Considerato in diritto
l. Le questioni sottoposte alla Corte dalle due ordinanze, della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, e del tribunale di Firenze, sono sostanzialmente identiche, e pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. Il thema decidendum può essere enunciato nei seguenti termini: se sia costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 24 della Costituzione l'art. 26 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, < Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa >), in relazione all'art. 23 della stessa legge, nella parte in cui assoggetta a reclamo al collegio del tribunale, regolandolo nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo.
Ben vero che i provvedimenti di rimessione delineano la questione, nel motivarne la non manifesta infondatezza, con più ampio riferimento ai < provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e decisione di esso nelle ipotesi tipiche previste dalla legge > (ordinanza della Corte di cassazione), ed ai < provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato sulle controversie su diritti soggettivi > (ordinanza del tribunale di Firenze). Ma questa Corte, nei cui compiti rientra- come affermato dalla sua giurisprudenza (da ultimo sentenze nn. 137
e 151 del 1980)-precisare l'oggetto della questione sottoposta al suo esame, considera, secondo quanto esplicitamente risulta dalle stesse ordinanze, che nel giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione il provvedimento, contro il quale era stato esperito il reclamo di cui all'art. 26 della legge fallimentare, era il decreto con il quale il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni dei creditori, < stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo > (art. 110, ultimo comma, della stessa legge); e che nell'altro giudizio a quo, pendente innanzi al tribunale di Firenze, il reclamo era stato proposto dal curatore del fallimento contro il decreto con il quale il giudice delegato, in sede di riparto dell'attivo, aveva disposto che il pagamento ai creditori ammessi al passivo per prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa fallita, fosse effettuato senza operare alcuna ritenuta a titolo di acconto dell'i.r.p.e.f. dovuta dai percipienti.Ritiene,
pertanto,
3. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della sollevata questione, opposta - nel giudizio instaurato a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione-dalla difesa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), sia nell'atto di costituzione che alla pubblica udienza.
L'I.N.P.S., come esposto in
narrativa, obietta che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26
della legge fallimentare, essendo basata sull'asserito contrasto con l'art. 24
della Costituzione, non poteva venir sollevata se non con riferimento < alla
parte reclamante, il cui diritto a difesa potrebbe essere compromesso dalle
limitazioni dell'art. 26 >; mentre, nel caso di specie, < reclamante era
l'I.N.P.S. e non l'I.M.I., ed il fatto stesso che il
reclamo sia stato accolto dimostra che il diritto a difesa del reclamante è
stato tutelato > Ma in punto di rilevanza il giudice a quo ha diffusamente
motivato, deducendo che, qualora la questione fosse riconosciuta fondata, il
provvedimento impugnato dovrebbe essere cassato senza rinvio, con
l'assorbimento di ogni altra censura, mentre, nella ipotesi della non
fondatezza, il primo motivo del ricorso dell'Istituto Mobiliare Italiano
(I.M.I.) dovrebbe essere disatteso. Per quanto in particolare concerne il
ricorso incidentale della ditta Vanelli, la sollevata
questione sarebbe poi rilevante in modo più specifico, con riferimento
peculiare alla disposizione dell'impugnato art. 26, che individua nella <
data del decreto >, a prescindere dalla effettiva
conoscenza di questo da parte dell'interessato, il dies
a quo di decorrenza del termine di tre giorni, utile per la proposizione
del reclamo: termine che nella specie la parte non ha rispettato. Sicché, ove
la questione fosse dichiarata non fondata,
In proposito devesi richiamare la costante giurisprudenza del questa Corte (da ultimo, sentenza n. 174 del 1980), secondo la quale il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale rientra nella primaria competenza del giudice a quo. La cui motivazione sul punto è suscettibile di sindacato soltanto < qualora risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento, e ne derivi, pertanto, l'evidente esclusione del carattere di necessaria pregiudizialità della soluzione della questione di legittimità rispetto alla decisione del merito > (sentenza n. 19 del 1978), il che non ricorre nel caso in esame.
L'eccezione di inammissibilità va dunque respinta, avendo il giudice a quo motivato sulla rilevanza in modo specifico e adeguato.
4. La questione è fondata.
Giova, in proposito, prender le mosse dalla sentenza di questa Corte n. 118 del 1963, alla quale ripetutamente fan richiamo i provvedimenti di rimessione. In quell'occasione il giudice a quo-investito della opposizione ad un decreto del giudice delegato che, in applicazione degli artt. 77 e 150 della legge fallimentare, aveva ingiunto ad un associato in partecipazione di versare la parte ancora dovuta dei conferimenti, nei limiti delle perdite a suo carico-aveva dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 23, ultimo comma, e 26, primo comma, nella parte che recita: < entro tre giorni dalla data del decreto >, e secondo comma, della legge medesima, in riferimento agli artt. 24* primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Ma
Sennonché, le Sezioni unite della Corte di cassazione alle quali il ricorso dell'I.M.I. è stato deferito ai sensi dell'art. 374, comma secondo, del codice di procedura civile, trattandosi di questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici nella loro ordinanza, richiamando giurisprudenza < largamente prevalente >, hanno invece ritenuto esperibile il reclamo ex art. 26 anche nelle controversie su diritti soggettivi tipicamente attribuite dalla Legge al giudice delegato; ed hanno affermato che, nella specie, il decreto di approvazione del piano di riparto rientra appunto in una delle ipotesi tipiche, in cui sono al giudice delegato attribuiti dalla legge poteri cognitori e decisori in controversie su diritti soggettivi, senza che sia insieme previsto uno specifico mezzo di gravame, dovendo pertanto riconoscersi che contro il decreto medesimo è esperibile il reclamo in parola. La medesima interpretazione delle denunciate norme viene posta a base dell'ordinanza del tribunale di Firenze, che in proposito fa puntuale riferimento all'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Gli stessi orientamenti interpretativi, del resto, risultano più volte ribaditi e nettamente preponderanti nella giurisprudenza successiva alle ordinanze di rinvio.
Non v'ha allora dubbio che, in tal modo interpretate ed applicate, le disposizioni impugnate vivono nella realtà concreta in modo incompatibile con il precetto dell'art. 24 della Costituzione.
5.
Suffraga la pronuncia di fondatezza della sollevata questione innanzi tutto la natura decisoria dei provvedimenti che il giudice
delegato adotta in sede di ripartizione delle attività fallimentari, in
applicazione degli artt. 110 e seguenti della legge fallimentare. Oggetto della cognizione del giudice e, infatti, l'ordine tra i
vari creditori, quale disciplinato dal l'art. 111, integrato dagli artt.
2777-2783 del codice civile, come modificati dalla legge 29
luglio 1975, n.
Si verte, dunque, nell'ambito di diritti soggettivi, la cui tutela è resa impossibile, o quanto meno estremamente difficile, dalla eccessiva brevità del termine (appena < tre giorni >) previsto dall'art. 26 per l'esperimento del reclamo; nonché dalla sua decorrenza < dalla data del decreto >, indipendentemente dalla conoscenza di esso da parte dell'interessato. Con il che resta evidentemente vulnerato come già sottolineato nella ricordata sentenza di questa Corte n. 118 del 1963 il diritto di difesa costituzionalmente garantito, il cui effettivo esercizio postula appunto che il termine di decadenza dall'impugnazione sia congruo, e che decorra dal momento in cui l'interessato all'impugnativa abbia avuto notizia della emanazione dell'atto impugnabile, o quanto meno tale notizia abbia attinto un livello di conoscibilità da parte dell'interessato medesimo.
La
stessa < struttura > del procedimento di reclamo ex artt. 23 e 26,
inoltre, non assicura adeguata tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi
coinvolti nella ripartizione delle attività fallimentari. Significativa,
al riguardo, è soprattutto la sommarietà del contraddittorio propria di
siffatto procedimento, essendo previsto che il tribunale investito del reclamo
abbia soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di sentire in camera di consiglio
le parti; e ciò come giustamente rileva
Per le
suesposte considerazioni
Quale
sia, poi, il rimedio che il vigente ordinamento appresta - una
volta escluso il reclamo come strutturato dall'art.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/03/81.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/03/81.