Sentenza n. 32 del 1981
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SENTENZA N.32

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 534 (domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato), che ha sostituito l'art. 171 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal pretore di Milano, nel procedimento penale a carico di Narra Adalgisa, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 171, quinto comma, c.p.p., come risulta modificato dall'art. 4 legge 8 agosto 1977, n. 534, sia in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata, al fine di conseguire una maggiore semplificazione e celerità delle forme di notificazione, impone all'imputato (o all'indiziato), nel primo atto compiuto con l'intervento dello stesso imputato (o dell'indiziato) l'onere di dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni (primo comma art. 171 c.p.p.). Della dichiarazione o dell'elezione ovvero del rifiuto a compierle è fatta menzione nel processo verbale. Fuori della predetta ipotesi l'invito all'imputato a dichiarare o eleggere il proprio domicilio, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, viene formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualità, gli venga utilmente notificato nelle forme di cui agli artt. 166 e seguenti c.p.p. con l'avvertimento che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione di domicilio le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato (secondo comma art. 171 c.p.p.). Salvo quanto disposto da questo secondo comma dell'art. 171 c.p.p., se mancano o sono insufficienti o sono inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede dandone immediato avviso al difensore (quinto comma art. 171 c.p.p.) e non si procede più, come invece avveniva prima della novella n. 534 del 1977, attraverso la complessa procedura del rito degli irreperibili di cui all'art. 170 c.p.p.

2. - Ritiene il giudice a quo che la modifica apportata al precedente testo dell'art. 171c.p.p. dall'art. 4 della legge 8 ago sto 1977, n. 534, si estenda anche all'ultimo comma dell'art. 170 C.p.p. (che impone invece il rinnovo delle ricerche e del decreto di irreperibilità) con la conseguenza che la notifica dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato irreperibile e contumace possa ora, dopo le modifiche intervenute, essere eseguita direttamente mediante deposito in cancelleria senza dover effettuare il rinnovo delle ricerche e senza rinnovare il decreto di irreperibilità.

3. - La questione non è fondata. E' errato infatti il presupposto interpretativo sul quale poggia il dubbio di incostituzionalità prospettato dal pretore di Milano.

Invero la norma impugnata è rivolta a regolare la dichiarazione o elezione di domicilio onde semplificare e rendere più spedite le forme di notificazione e a disciplinare le conseguenze che ne derivano, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità delle stesse. Il presupposto per la corretta applicazione della norma che viene impugnata è che l'imputato sia venuto effettivamente a conoscenza del procedimento iniziato a suo carico.

Quando invece tale effettiva conoscenza non vi sia mai stata, allora non trova più applicazione l'art. 171c.p.p., ma si dovrà procedere con il rito apprestato per gli irreperibili e la notifica in cancelleria dell'estratto di sentenza di condanna all'imputato contumace dovrà sempre essere preceduta dal rinnovo delle ricerche e del decreto di irreperibilità.

Così interpretata la norma denunciata, alla stregua dei lavori preparatori, della ratio legis e della elaborazione dottrinale, nessuna lesione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., deriva dall'attuale testo dell'art. 17l. quinto comma, c.p.p. sotto il profilo prospettato nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, quinto comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26/02/81.