SENTENZA N.22
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge con legge 6 febbraio 1980, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) (n. 13 reg. ref.).
Vista
l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
presso
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Oggetto
della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza
del 2 dicembre
Va innanzitutto rilevato che di tale provvedimento l'art. 6 (che disciplina l'istituto del c.d. < fermo di pubblica sicurezza >) recita testualmente, al suo ultimo comma: < Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto >. Per effetto dell'art. 15, il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 dicembre 1979).
Non essendo scaduto l'anno, le disposizioni dell'art. 6 erano tuttora applicabili < al momento della deliberazione > dell'Ufficio centrale, che di ciò ha dato esplicito atto nella ricordata ordinanza del 2 dicembre 1980, precisando che a tale momento < non assume rilievo l'efficacia limitata nel tempo > della norma in parola. Successivamente, per effetto dell'art. 1 del d.l. 12 dicembre 1980, n. 851, la durata dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 è stata prorogata di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Ne
consegue che la richiesta referendaria, sulla quale deve ora pronunciarsi
In
caso positivo, solo dopo la delibera in tal senso
adottata dall'Ufficio centrale
Va poi
respinta la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la < transitorietà
> dell'art. 6 (su cui per quanto innanzi detto
Le
altre disposizioni del d.l. n. 625 del 1979, come modificato dalla legge di
conversione n. 15 del 1980, appaiono informate, pur nella varietà dei loro
contenuti, ad un principio comune, che conferisce alla materia disciplinata un
connotato di sostanziale unitarietà. Come si desume, infatti, dallo stesso suo
titolo, l'atto legislativo investito concerne < misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica >: esso, pertanto, si
colloca storicamente in una fase di emergenza, che ha
determinato il legislatore ad apportare modifiche all'intero sistema di
prevenzione e repressione nell'ambito penale, in funzione preminente, appunto,
della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune: < Si tratta di difendere
concretamente i valori di libertà, di sicurezza e di giustizia che
Con la quale va poi ricordato fu egualmente dichiarata ammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel riflesso che, malgrado la incontestabile varietà di contenuti normativi, doveva riconoscersi che l'iniziativa aveva per oggetto < un particolare complesso di misure legislative eccezionali >, adottate < nel comune intento di fronteggiare la presente situazione di crisi dell'ordine pubblico, con particolare riguardo alla criminalità politica e para-politica >; e che sotto tale aspetto il titolo della legge enunciava già nei suoi tratti essenziali la questione sulla quale il corpo elettorale era chiamato a decidere.
Né si riscontra alcun'altra ragione di inammissibilità. E pertanto la richiesta di referendum va dichiarata ammissibile, ad eccezione della norma sopra indicata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante < Misure urgenti
per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica >
(convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15) . ad eccezione dell'art. 6; richiesta dichiarata legittima con
ordinanza del 2 dicembre 1980 dell'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/81.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI -
Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 11/02/81.