Sentenza n.15 del 1981
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SENTENZA N.15

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1 150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) promosso con ordinanze emesse il 28 ottobre 1975 ed il 12 ottobre 1977 rispettivamente dai tribunali di Mantova e di Piacenza - sezioni agrarie, nei procedimenti civili vertenti tra Moretti Argia in Minelli e Sproccati Corrado e tra Rizzi Virgilio ed altra e Brizzolara Giovanni ed altri, iscritte al n. 161 del registro ordinanze 1976 ed al n. 521 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 1976 e n. 25 del 1978.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Considerato in diritto

Le due cause, riguardando questioni analoghe, possono essere riunite e decise con unica sentenza.

Le censure sollevate si riferiscono al preteso contrasto con gli artt. 3 e 44 Costituzione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 4 agosto 1967, n. 765.

Dette norme riguardano la disciplina del procedimento per la lottizzazione di aree a scopo edilizio, e fissano i modi, i tempi e le condizioni per le autorizzazioni e per le concessioni delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti.

I giudici a quibus lamentano la carenza, in queste norme, di una disposizione che attribuisca un indennizzo al conduttore di un fondo rustico, il quale venga dichiarato decaduto dalla proroga del contratto perchè il fondo stesso è stato compreso in un piano di lottizzazione.

Le questioni sono inammissibili.

Nel caso di specie si versa in una ipotesi di cessazione della proroga non prevista espressamente dalle leggi che regolano la materia, ma individuata dalla giurisprudenza in base al principio che le leggi di proroga dei contratti agrari presuppongono, ai fini della loro applicabilità, il riferimento a terreni destinati all'agricoltura, per cui, se un terreno perde tale qualità, come nel caso della lottizzazione per destinazione edilizia, il contratto agrario viene meno come tale e non può essere considerato soggetto a proroga.

I giudici a quibus hanno individuato la sedes materiae della lamentata omissione nelle norme regolanti la lottizzazione, ma è evidente che gli articoli impugnati, riguardando, come si e detto, i tempi, i modi e le condizioni delle autorizzazioni e delle licenze in materia, con riferimento esclusivo al rapporto fra il proprietario e la pubblica amministrazione, investono un campo del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello cui si riferisce la censura, che riguarda una pretesa disarmonia nel bilanciamento degli interessi del lavoro e del capitale in agricoltura, nell'ambito della disciplina dei contratti agrari e delle relative proroghe, e con stretto riferimento al rapporto privato fra concedente e conduttore.

La norma impugnata, pertanto, non rileva di per sé in ordine al problema prospettato nelle ordinanze di rinvio ed i giudici del merito, per decidere le controversie, non debbono fare applicazione degli articoli di legge impugnati, i quali non rappresentano quindi la sedes materiae idonea a dar luogo ad una pronunzia di questa Corte sulla questione di costituzionalità prospettata. Ciò comporta in conformità di quanto già deciso da questa Corte con la sent. 35/80, in analoga fattispecie, l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10/02/81.