SENTENZA N. 14
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma quarto, della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (potere di ritiro della licenza di caccia), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1978 dal pretore di Cecina, nel procedimento civile Vertente tra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto in fatto
Mediante un'ordinanza emessa il 20 novembre 1978 - nel corso di un procedimento civile vertente fra Pitanti Arnaldo e il Comune di Bibbona - il pretore di Cecina ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, "nella parte in cui prevede la facoltà della Amministrazione Comunale di determinare il periodo di ritiro della licenza di caccia".
Il giudice a quo premette che "la licenza di porto d'armi per uso di caccia consta di due autorizzazioni", l'una relativa "all'esercizio della caccia", l'altra "al porto dell'arma". Ma ciò non toglie - secondo l'ordinanza di rimessione - che si tratti di autorizzazioni contenute in un solo documento, costituenti un'unica "licenza di polizia"; sicché la competenza non solo a rilasciare, ma anche a revocare la licenza stessa, spetterebbe all'autorità di pubblica sicurezza, secondo i criteri indicati negli artt. 10 ed 11 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Di qui la violazione del limite dei principi fondamentali, in cui sarebbe incorso il legislatore regionale, attribuendo alle amministrazioni comunali la potestà di "ritiro" della licenza in questione.
Nessuna parte si è costituita nel giudizio, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Va precisato anzitutto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge regionale toscana 4 luglio 1974, n. 35, può dirsi rilevante -ai fini del giudizio a quo-malgrado l'ordinanza di rinvio si riferisca ad una opposizione promossa contro l'ingiunzione al pagamento di una somma di denaro, laddove la norma in esame è stata impugnata nella parte concernente il ritiro della licenza di caccia.
Effettivamente, dagli atti del giudizio risulta con chiarezza che il procedimento ha per oggetto un'ingiunzione con la quale il Comune di Bibbona ha non soltanto determinato l'ammontare della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione riscontrata, ma anche ordinato la consegna della licenza di caccia, < da intendersi ritirata per anni sei e gg. 180 >.
2. - Nel merito, è pacifico che l'atto del Comune, avverso il quale è stata proposta opposizione da parte del cacciatore interessato, si è precisamente fondato sul quarto comma dell'art. 51 della citata legge regionale n. 35 del 1974 (intitolata < Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria >): per cui spettava all'amministrazione comunale competente per territorio determinare < l'ammontare della sanzione e/o il periodo di ritiro della licenza >, nei confronti dei trasgressori alle disposizioni stabilite dalla legge medesima.
All'epoca dell'ingiunzione comunale, datata 28-29 marzo 1977, vigeva ancora l'art. 1 lett. o del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 (sul < trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia ... di caccia ... >), che manteneva ferma <la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia >. E questa riserva derivava da una discrezionale valutazione del legislatore delegato (che nella specie non si espone a censure di legittimità costituzionale) circa il modo di provvedere alla cura di interessi diversi, ma interferenti e connessi. relativi da un lato alla pubblica sicurezza e d'altro lato alla caccia: valutazione che la stessa Corte ha assunto a base della decisione n. 47 del 1973, con cui sono state dichiarate di spettanza statale (e non regionale) < le tasse e sopratasse sulle licenze di porto d'armi per uso di caccia >.
A due
anni di distanza dal trasferimento,
Sennonché
la parte fondamentale (e più fortemente innovativa) di
questa disciplina è rimasta del tutto inoperante. Dapprima l'art. 1 della legge
regionale 27 agosto 1974, n.
Negli
ultimi anni, tuttavia,
Successivamente, invece, Sa legge regionale 15 marzo 1980,
n.
3. -
In tali circostanze, non si può ritenere che
Va pertanto annullato il quarto comma dell'art. 51 della legge regionale n. 35 del 1974, nella parte in cui demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza di caccia. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità conseguenziale dell'identica norma dettata - successivamente all'instaurazione del giudizio a quo- dal nuovo testo dello art. 51, quarto comma, introdotto dall'articolo unico della legge regionale n. 60 del 1978.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, quarto comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana, nella parte in cui demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza di caccia;
2) dichiara- in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87- l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 5 settembre 1978, n. 60, della Regione Toscana, nella parte in cui, sostituendo il quarto comma dello art. 51 della legge regionale n. 35 del 1974, demanda alle amministrazioni comunali l'esercizio del potere di ritiro della licenza di caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA -
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto
MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10/02/81.