ORDINANZA N.9
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. L0 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti proposti da Fabris Ettore, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 14 maggio 1980.
Visti l'atto di costituzione di Fabris Ettore e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto
che
che
nel giudizio si è costituito il ricorrente Ettore Fabris, per sostenere la
fondatezza delle predette questioni: che ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri, chiedendo invece che
Considerato
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636
del
che, d'altra parte, anche la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, con particolare riguardo al n. 14 del secondo comma, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (in ordine alla riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove commissioni tributarie ed alla emanazione delle opportune disposizioni transitorie e di attuazione) sempre sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., per pretesa carenza dei principi e criteri direttivi della delega è stata dichiarata manifestamente infondata con la predetta ordinanza 11 giugno 1980, n. 85: < non potendosi pretendere che la legge di delega, preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale, provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina processuale idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei numerosissimi giudizi pendenti >;
che
l'ordinanza in esame non addice motivi, i quali possano indurre
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt . 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/81.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28/01/81.