Ordinanza n.5 del 1981
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ORDINANZA N.5

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), e dell'art. 49, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dalla Corte dei conti - Sez. II giurisdizionale, sul ricorso proposto da Sega Elisabetta ved. Stoppa, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 3 giugno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza n. 289 r.o. 1976 del 5 marzo 1976 è stata sollevata dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale, questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 49 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione spettante sulla pensione di guerra al genitore superstite per le figlie, quando queste ultime non siano nubili; per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei genitori con figli maschi, cui l'integrazione spetta comunque - sussistendo le altre condizioni (minore età, inabilità, ecc.) - ancorché questi ultimi non siano celibi.

Considerato che nelle more del giudizio è sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, innovando la normativa impugnata, ha eliminato le discriminazioni a danno delle figlie non nubili in tema di integrazione della pensione di guerra spettante alla vedova (art. 43 d.P.R. 915/1978); che la nuova disciplina si applica a tutte le pensioni di guerra il cui diritto sia sorto per fatti avvenuti dal 29 settembre 1911 (art. 133 d.P.R. citato); che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1981.