SENTENZA N.4
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof.
Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge 28 luglio 1967, n. 628 (vincolo di fabbricato a destinazione alberghiera) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1975 dal Consiglio di Stato, nel procedimento civile vertente tra Torlonia Alessandro e Anna Maria e il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. -
Con ordinanza in data 7 febbraio 1975
D'altra parte, la discriminazione, che sarebbe stata protratta in violazione del principio di eguaglianza, viene fatta risalire, nella serie temporale delle norme di proroga, al disposto dell'art. 1 della legge n. 358 del 1951. Quest'ultima norma statuisce che il termine di scadenza del vincolo alberghiero, previsto nell'art. 1 del d.lg.lgt. 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951; la disposizione del citato decreto, così richiamata, rimette, a sua volta, in vigore le altre, di cui all'art. 4 del r.d.1. 16 giugno 1938, n. 1280. Ma il legislatore del 1951 si soggiunge nell'ordinanza di rinvio non fa alcun riferimento all'art. 2 del decreto n. 117 del 1945, che aveva ripristinato il regime vincolistico anche con riguardo agli immobili adibiti ad albergo successivamente alla data di pubblicazione del decreto stesso. Di qui si deduce che a partire, appunto, dalla legge di proroga del 1951 il regime vincolistico è stato fatto operare esclusivamente con riferimento agli immobili destinati all'uso alberghiero anteriormente alla data, in detta legge fissata attraverso il richiamo del decreto del 1945. Con ciò sarebbe insorta quella diversità di disciplina, che si assume illegittimamente prorogata con la censurata disposizione del 1967.
La
prospettata questione - rilevante, si osserva, perchè un'eventuale pronunzia di
incostituzionalità della norma istitutiva del vincolo implicherebbe
l'annullamento del provvedimento impugnato avanti al giudice a quo - sarebbe,
altresì, non manifestamente infondata. La previsione del vincolo alberghiero
potrebbe infatti rientrare nei limiti che circondano l'iniziativa e la
proprietà privata, ma solo a condizione di serbare quella effettiva rispondenza
alle finalità di pubblico interesse, o all'utilità sociale, che
L'ordinanza di rinvio è stata regolarmente notificata e pubblicata.
2. -
Nel presente giudizio non si è avuta costituzione di parte privata. Si è
costituita
Il procedimento discusso all'udienza del 16 gennaio 1980 veniva rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e ridiscusso all'udienza del 10 dicembre 1980.
Considerato in diritto
1. -
Nell'ordinanza di remissione è censurato in relazione agli artt. 3, primo
comma, 41, terzo comma, e 42, secondo comma, Cost., l'art. 5 del d.1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28
luglio 1967, n. 628, e così testualmente formulato: "Il vincolo
alberghiero già prorogato con l'art. 3 del d.1. 23
dicembre 1964, n. 1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968". Si tratta di un vincolo,
infatti, più volte prorogato (ovvero ripristinato addirittura, quando esso
fosse intanto venuto a scadere), con una serie di apposite norme, emesse non
solo prima, ma anche dopo quella di cui è denunziata l'illegittimità: la quale
ultima, com'è detto in narrativa, viene in rilievo in quanto è la disposizione
di proroga che, in ordine di tempo, precede immediatamente il provvedimento
impugnato innanzi al giudice a quo,
abilita l'autorità amministrativa ad adottarlo, e ne costituisce, quindi, il
fondamento. Quale esso è configurato nella legislazione che lo ha
originariamente previsto ed è stata successivamente prorogata, il vincolo in
questione grava sugli immobili adibiti ad albergo per destinazione del
proprietario o per concessione risultante dal contratto d'affitto; tale
destinazione è fissata dalla legge col prescrivere che l'immobile non possa
essere né venduto né dato in locazione per uso diverso da quello alberghiero
senza l'autorizzazione degli organi competenti, l'autorizzazione è concessa
solo se risulti accertato che la destinazione alberghiera non sia necessaria
alle esigenze del movimento turistico (analoga disposizione è dettata per il
caso, contemplato nell'art. 2 del r.d.1. 16 giugno
1938, n.
Ora,
nell'ordinanza di rinvio non si nega al contrario, si riconosce pienamente che
l'incidenza della disciplina testè descritta nella sfera spettante
all'iniziativa economica o alla proprietà privata possa trovare qualche idoneo
supporto nella Costituzione. La previsione del vincolo alberghiero ritiene,
precisamente, il giudice a quo sarebbe, per un verso, riconducibile ai
programmi e ai controlli che la legge determina, ai sensi dell'art. 41, terzo
comma, Cost., per indirizzare l'attività economica,
non importa se pubblica o privata, e coordinarla ai fini sociali; per altro
verso se si guarda all'immobile adibito ad albergo non già "come elemento
dell'azienda alberghiera", ma come "bene in se considerato, rispetto
al proprietario" saremmo di fronte ad un limite del tipo prefigurato
dall'art. 42, secondo comma, Cost., che serve a garantire ed attuare la
funzione sociale della proprietà. Simili configurazioni verrebbero, del resto,
suffragate dal grande ed evidente rilievo socio - economico dell'industria
alberghiera, indispensabile al turismo di qualità e di massa, e al decisivo
apporto che ne consegue per la bilancia valutaria. Le censure mosse alla norma
in esame s'incentrano invece sulla violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. A
questo proposito, il giudice a quo risale al punto in cui, nelle vicende della
legislazione, le disposizioni di proroga hanno, sì, mantenuto in vigore il
precedente regime vincolistico, ma in un ambito più ridotto rispetto a quello
dell'iniziale applicazione, lasciando ad esso sottoposti solo certi determinati
immobili (nonché, s'intende, i soggetti che di questi sono proprietari o
affittuari), e d'altro canto eccettuandone tutti i rimanenti altri. Il criterio
discretivo al riguardo adottato sebbene, si dice, giustificato nel momento in
cui è stato sancito dal legislatore avrebbe con
l'evolvere delle circostanze perduto il suo razionale fondamento. Questo, in
definitiva, è anzi l'unico assunto sul quale
2. - Così atteggiandosi il caso di specie, occorre, senz'altro, fermare l'attenzione sulla norma di legge che avrebbe instaurato la discriminazione, la cui successiva permanenza in vigore è denunziata come illegittima. Il giudice a quo identifica tale norma nell'art. 1 della legge 29 maggio 1951, n. 358, che dispone: "il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, secondo comma, del d.lg.lgt. 19 marzo 1945, n. 117, è prorogato al 31 dicembre 1951". Si deve aggiungere che il citato articolo del d.lg.lgt. n. 117 del 1945 rimetteva in vigore le norme dell'art. 4 del r.d.1. 16 giugno 1938, n. 1280, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 376: l'uno e l'altro di questi atti legislativi avevano, a loro volta, disposto la proroga cessata alla data di scadenza prevista, il 31 dicembre 1943 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, che detta la prima ed organica disciplina del regime vincolistico qui considerato. Il d.lg.lgt. 19 marzo 1945 intende, quindi, ripristinare quest'ultimo corpo normativo nella sua interezza, com'è ivi, al secondo comma dell'art. 1, precisato: "La legge 24 luglio 1936, n. 1692, avrà attuazione fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra". Sennonché, osserva il giudice a quo, la successiva legge n. 358 del 1951, sempre al fine di prorogare il vincolo alberghiero, richiama espressamente il solo art. 1 del suddetto decreto legislativo: essa non contiene, e nemmeno potrebbe ritenersi che abbia sottinteso, alcun riferimento all'altra norma di quell'atto legislativo (art. 2), in forza della quale, il regime vincolistico del 1936 veniva a ricevere applicazione anche nei confronti degli immobili destinati ad uso alberghiero successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo. Tutti gli immobili adibiti ad albergo dopo tale data sono così rimasti - prosegue il giudice a quo - eccettuati dal vincolo, di cui la legge di proroga del 1951, e le susseguenti altre, hanno protratto l'efficacia. La differenza che ne risulta nel trattamento degli immobili sarebbe stata ispirata al legislatore del 1951 da un duplice e concorrente ordine di considerazioni: mantenere integro, grazie al vincolo che si prorogava, un patrimonio fin lì, in buona sostanza, limitato alle attrezzature turistiche preesistenti alla guerra; promuovere la costruzione di nuovi impianti ricettivi - del resto agevolata con altre apposite misure legislative - perseguendo al tempo stesso il più largo disegno della ripresa edilizia.
In questa prospettiva si sarebbe consentita la libera conversione ad altri usi degli immobili di recente destinazione alberghiera, esclusi dalla proroga. Profondamente diverse, però, sarebbero le condizioni in cui sopravviene la norma impugnata. Nel 1967, si osserva, il patrimonio alberghiero è ormai ricostituito, e la domanda di più moderni e confortevoli servizi viene adeguatamente soddisfatta dagli alberghi costruiti dopo la legge del 1951; la distinzione posta in detta legge tra gli immobili soggetti alla proroga e quelli invece esonerati dal vincolo, avrebbe così cessato, con le conseguenze sopra viste, di rispondere ai criteri di ragionevolezza e di utilità sociale, che la giustificavano.
3. - La questione è fondata. Per meglio chiarirne i termini, giova, tuttavia, subito considerare una norma della quale non si fa menzione nell'ordinanza di rinvio, e che risulta emanata già nel periodo compreso fra il d.lg.lgt. 117 del 1945 e la legge n. 358 del 1951: l'art. 26 del d.lg. del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424. Al primo comma, esso recita: "Le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, riguardanti la disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero non si applicano nei confronti degli immobili che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"; ed aggiunge, al secondo comma: "Le norme indicate nel comma precedente cessano di aver vigore nei confronti degli immobili precedentemente adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda che sono stati distrutti o danneggiati in maniera da essere inservibili all'uso al quale erano destinati e che vengono successivamente ricostruiti, qualunque destinazione essi ricevano".
La
statuizione testé riferita esige un cenno di spiegazione. Il legislatore vuole,
fin da questo momento, fugare le remore che l'ancora urgente ricostruzione
edilizia può incontrare nel nostro settore, per via del regime vincolistico,
ripristinato poco prima, con le norme del
Sennonché,
l'asserita distinzione ed infungibilità dei vecchi alberghi rispetto ai nuovi a
voler ammettere che essa sia mai stata, e continui ad esser tenuta in conto dal
legislatore non rileva per alcun verso nel presente giudizio. Il vincolo è
stato imposto, sulla base del puro e semplice momento della destinazione
dell'immobile all'uso alberghiero, per la esclusiva ed inattuale considerazione
che si è detta; non in ragione del fatto che l'albergo stia nel centro urbano,
e rivesta le caratteristiche preferite dalla clientela sensibile ai valori di
ordine storico e culturale. Per come è congegnato, il regime censurato può in
effetti - secondo la discrezionale valutazione degli organi amministrativi -
ben applicarsi nei confronti di un qualsiasi immobile della periferia, e non,
viceversa, nei confronti di un pur antico e pregevole edificio nel cuore della
città: basta che il primo sia stato adibito ad albergo prima della data
stabilita dalla legge, ed il secondo dopo. Sussiste, in conclusione, la
lamentata lesione del principio costituzionale di eguaglianza. Il che esime
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.1. 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.
Leonetto
AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo
VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE
- Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo
MACCARONE - Antonio
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1981.