Sentenza n.2 del 1981
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SENTENZA n.2

Anno 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (Norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal pretore di Mestre sull'istanza proposta da Facco Pieragostino, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'11 aprile 1979;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1979 dal Giudice istruttore del tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Mambriani Alberto e la S.a.s. Immobilare S. Teresa, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 12 marzo 1980;

3) ordinanza emessa il 21 agosto 1979 dal pretore di Piedimonte Matese sull'istanza proposta da Simeone Vittorio, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto in fatto

Con le ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente dal pretore di Mestre, dal tribunale di Piacenza e dal pretore di Piedimonte Matese il 13 novembre 1978, il 17 novembre 1979 ed il 21 agosto 1979, sono state sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (recante norme sulla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio): a) in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, Cost., per il dubbio che i compensi previsti dalle norme impugnate siano inadeguati alla qualità e quantità della prestazione e determinino un'ingiustificata disparità retributiva a danno dei consulenti d'ufficio in raffronto ai consulenti tecnici di parte e ad altri ausiliari del giudice, il cui compenso non è disciplinato dalla legge impugnata (ordinanze 111 r.o. 1979 e 33 r.o. 1980); b) in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, Cost., per il dubbio che l'inadeguatezza dei compensi determini a carico dei consulenti d'ufficio un onere di concorrere alle spese pubbliche senza riguardo alla loro capacità contributiva e non assicuri ai medesimi la necessaria indipendenza (ordinanza n. 2 r.o. 1980).

Considerato in diritto

Nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 8 luglio 1980, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio successivo, recante nuovi criteri per i compensi ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

La nuova normativa, tuttavia, non può applicarsi retroattivamente, riguardando spese di giustizia, che devono essere liquidate secondo la legge in vigore all'epoca dell'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte degli ausiliari del giudice.

Peraltro la medesima questione sollevata con le ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 36 e 3, primo comma, della Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanza n. 69 del 1979.

Quanto alla nuova questione ora sollevata con l'ordinanza n. 2 r.o. 1980 in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione essa non è fondata, in primo luogo perchè il principio della capacità contributiva contenuto nell'art. 53 non può trovare applicazione riguardo a prestazioni di "facere", come quelle degli ausiliari del giudice, che non hanno palesemente alcuna attinenza con gli obblighi tributari; in secondo luogo perchè la tutela dell'indipendenza dei giudici sancita dall'art. 108 non si estende agli ausiliari del magistrato, applicandosi invece - per costante giurisprudenza di questa Corte - solo a quegli "estranei" che siano chiamati a partecipare alla funzione giurisdizionale, come ad esempio i componenti "laici" delle corti d'assise, dei tribunali dei minorenni, delle sezioni specializzate agrarie, ecc. (ord. n. 86 del 1964 e sent. n. 190 del 1974).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del 1970 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 69 del 1979;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge sub a), sollevata in riferimento agli artt. 53, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1981.