Ordinanza n.197 del 1980
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ORDINANZA N.197

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 20 luglio 1977, recante < Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia >, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 luglio 1977, depositato in cancelleria il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Vito Cavalli, per il ricorrente.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 luglio 1977, depositato nella cancelleria della Corte il 5 agosto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 27 agosto 1977 e nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 31 agosto 1977 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1977, il V. Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge regionale recante < Provvidenze per la utilizzazione dell'energia solare in Sicilia >, approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1977, per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e della legge statale 25 novembre 1971, n. 1041, chiedendo dichiararsene l'illegittimità costituzionale;

che, con deduzioni, depositate il 13 agosto 1977, il Presidente della Regione, rappresentato, giusta procura con firma autenticata il 3 agosto 1977 per notaio Di Giovanni di Palermo, dall'avv. Guido Aula, ha chiesto respingersi il ricorso e dichiararsi la legittimità delle norme impugnate.

che con atto 13 giugno 1979, depositato nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1980, il Commissario dello Stato ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata per giunta accettata dal Presidente della Regione;

considerato che del procedimento va dichiarata la estinzione (art. 7 d.l.C.P.S. 16 ottobre 1947, n. 942; artt. 375, 390, 391 cod. proc. civ.);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del procedimento, iscritto al n. 19 reg. ric. 1977, per rinuncia del Commissario dello stato al ricorso, proposto il 28 luglio 1977 per l'impugnazione della legge recante < Provvidenze per la utilizzazione dell'energia solare in Sicilia >o approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 20 luglio 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.