Ordinanza n.194 del 1980
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ORDINANZA N.194

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale), promossi con ordinanze 11 aprile 1979 del tribunale di L'Aquila, 3 febbraio 1979 (n. 3 ordinanze) del tribunale di Teramo, 4 ottobre 1979 del tribunale di Milano, 19 ottobre 1979 della Corte d'appello di Firenze e 10 gennaio e 14 febbraio 1980 del Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 875, 890, 891, 892 e 900 del registro ordinanze 1979 e nn. 121, 506 e 507 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 124 e 249 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 47 della Costituzione, degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari.

Considerato che, per quanto riguarda l'impugnativa per assunta violazione dell'art. 3 Cost. degli artt. 27, secondo comma e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, concernenti le modalità e i criteri di determinazione dei prezzi in materia di cessione degli alloggi, identica questione è stata già dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 122 del 1980;

che tale decisione è sostanzialmente riferibile anche all'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il cui contenuto, come pure è stato affermato con la detta sentenza, è sostanzialmente confermativo delle norme antecedenti;

che non sono stati addotti né risultano motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale giurisprudenza;

considerato altresì che, con l'ordinanza della corte d'appello di Firenze del 19 ottobre 1979 è stata specificamente sollevata anche questione di legittimità dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 47 della Costituzione, affermandosi che la ivi disposta abrogazione espressa della normativa precedentemente vigente in materia di cessione in proprietà degli alloggi popolari a prezzi notevolmente inferiori ai valori di mercato violerebbe la garanzia dell'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione di cui al menzionato precetto costituzionale;

che analoga censura è stata sollevata con le ordinanze del tribunale di Milano del 10 gennaio e del 14 febbraio 1980;

che la disposizione abolitiva impugnata non è da considerare in contrasto con l'invocata garanzia costituzionale in quanto questa ultima segna un indirizzo di politica economica e sociale tendente ad incoraggiare il risparmio popolare, la cui portata non può ovviamente estendersi al punto da rendere necessaria la cessione di immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e quindi, in definitiva, a carico della collettività.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché dell'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.