Ordinanza n.193 del 1980
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ORDINANZA N.193

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio l977 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, nel procedimento civile vertente tra Barbieri Antonio e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena ed altri, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 2 novembre 1977.

Visti l'atto di costituzione dell'Ispettorato provinciale del l'agricoltura di Modena e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto la detta norma indurrebbe sperequazioni irrazionali fra proprietari e affittuari di fondi rustici in relazione al godimento delle provvidenze accordate in materia di miglioramenti fondiari.

Considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 153 del 1977 e che non sono prospettati profili nuovi né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sollevata, con ordinanza del T.A.R. dell'Emilia-Romagna emessa il 14 gennaio 1977, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI Presidente

Arnaldo  MACCARONE Relatore

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.