Sentenza n.183 del 1980
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SENTENZA N.183

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1976 dal tribunale di Milano sull'istanza di incidente di esecuzione proposta dal Lazic Milomir, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato dimorante allo estero (ad indirizzo conosciuto) e che in qualunque modo sia già informato della pendenza a suo carico di un procedimento penale sia avvisato dall'autorità procedente anche della facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni.

La questione è stata sollevata nel corso di un incidente di esecuzione proposto da imputato che, già detenuto in attesa di giudizio e rimesso in libertà provvisoria, era stato giudicato in contumacia, dopo che il decreto di citazione gli era stato notificato nei modi previsti dall'art. 170 cod. proc. pen.

La questione non è fondata.

2. - Il vigente sistema processuale penale è informato alla esigenza di garantire la possibilità di instaurare il contraddittorio con le parti interessate, in particolare con l'imputato, per l'esercizio del diritto di difesa.

Essenziale, a tale fine, è che la notizia del procedimento sia portata nella sfera di conoscibilità dell'imputato stesso per l'esercizio delle facoltà che, in ragione di tale sua qualità, gli sono riconosciute dall'ordinamento.

Specificatamente, con riferimento alla fattispecie in esame, l'imputato detenuto che debba essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo, nell'atto della scarcerazione ha l'obbligo di dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni; dichiarazione che, ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario, deve essere immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria che ha disposto la scarcerazione (art. 171, terzo comma, c.p.p.).

Del pari, il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, oltre ad invitarlo a scegliere un difensore, ovvero, in difetto, a nominargliene uno d'ufficio, lo invita a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 171 c.p.p. (art. 304 c.p.p.).

Infine, nel caso di imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, l'art. 177 bis, primo comma, c.p.p. impone l'invio dell'avviso di procedimento con il contestuale invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale.

3. - Evidente è la specificità della fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art. 177 bis c.p.p., che impone l'invio dell'avviso di procedimento con il contestuale invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale all'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, nel presupposto che costui non sia già entrato in contatto con l'autorità giudiziaria procedente a suo carico.

Il secondo comma del medesimo art. 177 bis c.p.p. disciplina (oltre a quella, che qui non interessa, dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo sconosciuto) l'ipotesi dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo noto al quale sia stata inviata e risulti pervenuta la raccomandata contenente l'avviso di procedimento e l'invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale per le notificazioni e che non abbia aderito all'invito o, pur aderendovi, abbia reso dichiarazioni insufficienti o inidonee. Soltanto all'inerzia o all'incuria dell'imputato che abbia ricevuto avviso ed invito consegue il ricorso all'art. 170 c.p.p. (in modo assolutamente identico a quanto previsto dall'art. 171, quinto comma, c.p.p., per l'ipotesi in cui manchino o siano insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, nel qual caso le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario procedente e con immediato avviso al difensore).

Sotto il profilo denunziato, di una ingiustificata disparità di trattamento, per ciò che attiene all'esercizio del diritto di difesa, tra l'imputato dimorante all'estero ad indirizzo noto che non abbia avuto previa conoscenza del procedimento pendente a suo carico e quello dell'imputato anch'esso dimorante allo estero ad indirizzo noto che tale conoscenza, invece, abbia avuto, in uno dei modi previsti dal codice di rito, la questione non e, quindi, fondata. Evidente, e, infatti, la differenza tra le situazioni considerate, mentre va tenuto presente, altresì, che, in entrambi i casi, il decreto previsto dall'art. 170 viene emesso soltanto quando l'imputato, posto a conoscenza del procedimento a suo carico, ha omesso di avvalersi o si è avvalso in modo insufficiente o inidoneo della facoltà di dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale.

Affermata la legittimità costituzionale della norma denunziata, non spetta, invece, a questa Corte, giudice delle leggi, ne individuare le violazioni di norme processuali, eventualmente verificatesi nel procedimento a quo, né indicare se e quali rimedi siano adottabili per ovviare ad esse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale sollevata dal tribunale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe. 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.