Sentenza n.178 del 1980
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.178

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del codice di procedura penale promossi con ordinanza 21 giugno 1975 del Pretore di Chieri e con ordinanza 26 marzo 1977 del Pretore di Guglionesi rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Sidari Nicola ed altri e di Slimane Harrar, iscritte al n. 696 del registro ordinanze 1976 e al n. 221 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 1976 e n. 169 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dal Pretore di Chieri e dal Pretore di Guglionesi con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno identico oggetto. I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 177 bis c.p.p. < nella misura in cui considera effettuata la comunicazione ivi prevista indipendentemente dalla acquisizione della prova del se e del quando essa sia effettivamente pervenuta > al destinatario (ord. 696/76) ovvero < nella parte in cui prevede che, nel silenzio dell'imputato residente all'estero, possa essere emesso il decreto di irreperibilità in base alla semplice spedizione della raccomandata contenente l'avviso del procedimento e non alla sua ricezione da parte del destinatario > (ord . n. 221 /77) .

La normativa in esame, che presume la ricezione della raccomandata contenente l'avviso una volta che ne sia provata semplicemente la spedizione, comporterebbe disconoscimento e quindi violazione < in un non esiguo numero di casi > del diritto di difesa dell'imputato, la cui inviolabilità è affermata dall'art. 24, secondo comma, Cost. e contrasterebbe anche, a giudizio del solo Pretore di Chieri, che peraltro, non motiva specificatamente sul punto, con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La questione è fondata.

3. - L'avviso previsto dall'art. 177 bis c.p.p. (con il quale, in forza della novella del 1955, veniva recuperata, pur con notevoli modificazioni, la disposizione dell'art. 113 del c.p.p. del 1913) ha lo scopo di consentire l'instaurazione di un effettivo contraddittorio, dando all'imputato, cittadino o straniero, dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, la notizia del procedimento penale pendente a suo carico, con contestuale invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale per la notificazione degli atti.

Come questa Corte ha rilevato (sent. n. 70 del 1967), tale atto < non può essere considerato una pura formalità, oppure un semplice monito, ma è destinato a raggiungere determinati precisi effetti, che possono compendiarsi nel trovare un punto di incontro nel territorio nazionale fra l'autorità procedente e lo stesso imputato al fine di consentire a questo ultimo l'esercizio del diritto di difesa >.

Infatti, l'avviso di cui all'art. 177 bis c.p.p. è il mezzo previsto dall'ordinamento processuale penale per portare a conoscenza dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto l'esistenza del procedimento panale pendente a suo carico e insieme per consentirgli aderendo al contestuale invito di dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale.

Soltanto se tale facoltà (di dichiarare od eleggere domicilio) non viene esercitata entro un congruo termine o se la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel territorio nazionale sono insufficienti o inidonee, il giudice o il pubblico ministero emette il decreto previsto dall'art. 170 c.p.p. in forza del quale < le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito per tutta la durata del procedimento > sono < eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario > dandone avviso senza ritardo al difensore nominato con il decreto stesso.

Sul testo originario dell'art. 177 bis del c.p.p. hanno inciso, per la parte che qui rileva, le sentenze 23 aprile 1965, n. 31 e 9 giugno 1967, n. 70 di questa Corte, nella linea di una tendenziale equiparazione, per quanto attiene alla garanzia della difesa, dei soggetti nei confronti dei quali è in corso procedimento penale, quale che sia il luogo in cui essi dimorano, dentro o fuori il territorio nazionale, siano essi cittadini italiani o stranieri.

Ciò nel presupposto, esplicitamente affermato nella sentenza n. 177 del 1974, che nel processo penale sono in giuoco (e la difesa è garantita per tutelare) diritti inviolabili dell'uomo.

4. - Dalla ricezione dell'avviso di cui all'art. 177 bis c.p.p. deriva, dunque, per l'imputato residente all'estero ad indirizzo noto, non solo la conoscenza del procedimento pendente a suo carico, ma anche la possibilità di dichiarare o eleggere domicilio nel territorio nazionale entro un congruo termine ai fini delle ulteriori notifiche per tutto il corso del procedimento stesso.

Nella ipotesi qui considerata, il decreto di irreperibilità di cui all'art. 170 c.p.p. consegue non già alla non conoscenza o alla impossibilità di conoscere dove l'imputato dimori (che anzi della sua dimora all'estero deve esistere agli atti notizia precisa), ma all'inerzia o all'incuria dell'imputato, comportamenti, questi, che presuppongono sicuramente la ricezione dell'avviso.

Ne deriva, allora, che la conoscenza dell'avviso e dell'invito previsti dal primo comma dell'art. 177 bis c.p.p. non può presumersi per il solo fatto della spedizione della raccomandata che li contiene, ma tenendo conto delle sempre possibili disfunzioni, non fosse altro che in termini di ritardi, dei servizi postali si deve, invece acquisire la prova che la raccomandata è stata effettivamente recapitata al destinatario o ad altro dei soggetti abilitati a riceverla in sua vece (ai sensi degli ordinamenti e delle convenzioni internazionali postali), così da conseguire la certezza che il contenuto dell'atto sia pervenuto nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario stesso. Ciò tanto piu quando la previsione di un < congruo termine > per la dichiarazione o l'elezione di domicilio nel territorio nazionale (di cui alla sent. n. 70 del 1967) richiede che sia individuabile con sicurezza il dies a quo per la decorrenza del termine medesimo: termine che, essendo posto per l'esercizio di una facoltà riconosciuta all'imputato (e, solo subordinatamente alla di lui inerzia od incuria, per l'emissione del decreto previsto dall'art. 170 c.p.p.) non può che decorrere dal momento in cui costui è stato posto in condizione di conoscere l'invito rivoltogli, per aderirvi o meno.

Deve dunque dichiararsi la parziale illegittimità dell'articolo 177 bis c.p.p. nei sensi e per gli effetti sopra specificati.

5. - Non compete, invece, a questa Corte stabilire in quale modo debba essere acquisita la prova dell'avvenuto recapito della raccomandata contenente l'avviso e l'invito di cui all'art. 177 bis, primo comma, c.p.p. né in particolare, pronunciare l'obbligatorio ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono, queste, scelte riservate al legislatore, ferma restando l'esperibilità degli strumenti apprestati dalle convenzioni postali internazionali ovvero dalle procedure previste dalle convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale che mette conto di rilevarlo sono già recepite nell'ordinamento interno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis, secondo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui consente l'emissione del decreto preveduto dall'art. 170 c.p.p. nei confronti dell'imputato dimorante all'estero ad indirizzo conosciuto, al quale sia stato inviato l'avviso di procedimento mediante lettera raccomandata e che non abbia provveduto a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale anche quando non risulti la avvenuta ricezione della raccomandata stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.