Ordinanza n.162 del 1980
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ORDINANZA N.162

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione all'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con ordinanze emesse l'8 e il 15 novembre 1976 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina sui ricorsi proposti da Felici Giuseppe ed altri e dalla s.r.l. CO.L.A.BO. rispettivamente iscritte ai nn. 254 e 255 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 152 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Latina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Considerato che i due giudizi devono essere riuniti, in quanto entrambe le ordinanze di rimessione prospettano, nei medesimi termini, identiche censure;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del1972, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., è stata già decisa da questa Corte, con la sentenza 20 aprile 1977, n. 63, e con le ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144, ed 11 giugno 1980, n. 85: la prima delle quali ne ha dichiarato la non fondatezza, mentre le seconde l'hanno ritenuta manifestamente infondata;

che nelle ordinanze in esame non sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.