Ordinanza n.149 del 1980
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ORDINANZA N.149

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) e della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con ordinanze 30 giugno e 9 maggio 1979 (due ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di Larino, 22 giugno 1979 (nove ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di Livorno, 18 ottobre 1979 della Commissione tributaria di primo grado di Trieste, 29 ottobre 1979 (cinque ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di La Spezia e 30 giugno 1977 della Commissione tributaria di primo grado di Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 946, 947 e 948 del registro ordinanze 1979 e nn. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,249, 250, 253, 278, 279, 280, 281,282 e 357 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 57,145, 152 e 166 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le Commissioni tributarie di primo grado di Larino, di Livorno, di Trieste, di La Spezia, di Fermo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando sia l'art. 1 (con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a) sia l'art. 7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt. 3,35 e 53 della Costituzione; ora circoscrivendo la questione al solo art. 7 d.P.R. cit.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n. 599 del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora riferendo l'impugnativa all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;

che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo grado di Larino e di Fermo è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della questione così sollevata.

Considerando che tutti i giudizi predetti possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, < l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi >; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, < poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi >.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n. 599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/10/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -   Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12/11/80.