Ordinanza n.146 del 1980
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ORDINANZA N.146

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1980 dal pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Amerio Rita e Delauda Carla ed altra, iscritta al n. 273 del registro ordinanze l980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'11 giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Michele Rossano;

ritenuto che il pretore di Asti, con ordinanza 8 marzo 1980, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno all'esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

ritenuto che questione identica è stata dichiarata non fondata con la sentenza 2 aprile 1980, n. 48, e che non sono prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani)-nella parte in cui subordina il diritto del conduttore al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno alla esistenza di un provvedimento giurisdizionale di rilascio- in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/10/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12/11/80.