Sentenza n.140 del 1980
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SENTENZA N.140

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, 2° comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281 (Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1975 dal pretore di Fiorenzuola d'Arda, nel procedimento civile vertente tra Allegri Alberto e Comune di Fiorenzuola d'Arda, con l'intervento di Alizoni Alessandro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Nella sua ordinanza il pretore di Fiorenzuola d'Arda riferisce che la difesa del ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione < nel punto in cui viene implicitamente esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere le controversie fra invalido civile disoccupato e pubblica amministrazione per la lesione dei diritti soggettivi tutelati dalla legge predetta ponendo in essere, con cio, una ingiustificata disparità di trattamento fra invalidi che pur trovandosi in identiche condizioni vengono avviati, anche indipendentemente dalla loro volontà, gli uni all'impiego privato e gli altri all'impiego pubblico >.

La questione non è fondata.

Come è noto, questa Corte ha ripetutamente escluso che la giurisdizione del giudice amministrativo per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione di diritti soggettivi, oltrechè di interessi legittimi, in tema di rapporti di pubblico impiego, sia lesiva del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio per la tutela delle situazioni soggettive (v. per tutte le sentenze n. 47 del 1976 e n. 43 del 1977).

Contro la vigente disciplina legislativa in materia, consentita dall'art. 103, 1° comma Cost. e presupposta dall'art. 15, 2° comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, (impugnative dei provvedimenti amministrativi non conformi alle disposizioni della legge che appresta una particolare tutela a favore degli invalidi) l'ordinanza oppone soltanto la generica denunzia che si è testualmente riferita.

Né sussistono, nel caso in esame, motivi nuovi e argomenti idonei a giustificare un diverso orientamento della Corte.

2. - Il pretore di Fiorenzuola d'Arda solleva una seconda questione di legittimità costituzionale, relativamente all'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. Ma, a tacere di altri motivi che impedirebbero di passare all'esame del merito, deve rilevarsi che lo stesso pretore ritiene < pregiudiziale >, in quanto inerente direttamente alla giurisdizione, la prima questione, già risolta nel senso della non fondatezza (cioè a favore della giurisdizione del giudice amministrativo).

Pertanto, nell'ordine logico delle questioni (come è esattamente prospettato anche nell'ordinanza pretorile), è evidente che la seconda questione risulta inammissibile per carenza di legittimazione del giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del r.d. 11 marzo 1935, n. 281, sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 128 della Costituzione, dal pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -   Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30/07/80.