Sentenza n.139 del 1980
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SENTENZA N.139

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1975 dal Giudice istruttore del tribunale di Trieste, nel procedimento penale a carico di Pinesich Antonio ed altra, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

Come in narrativa detto, il giudice istruttore del tribunale di Trieste, sottopone alla Corte la questione se l'art. 556, comma terzo, del codice penale, secondo cui il reato di bigamia e estinto se il matrimonio contratto precedentemente dal bigamo e dichiarato nullo ovvero annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, contrasti con l'articolo 3 della Costituzione, < in quanto non pone sullo stesso piano del soggetto che fruisce della causa di estinzione colui che, avendo contratto il secondo matrimonio all'estero in data successiva alla pronuncia di divorzio dal primo, ottenga, tramite la delibazione in Italia della sentenza di divorzio straniera, la relativa annotazione della cessazione del vincolo sui registri dello stato civile >.

Risulta però dagli atti del giudizio a quo, e dalla stessa esposizione fattane nell'ordinanza di rinvio, che,, nella specie trattandosi di delitto commesso all'estero, da cittadini italiani, per il quale non è stata presentata né la richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, né l'istanza della persona offesa, di Cui all'art. 9 cpv. del codice penale l'azione è allo stato improcedibile ai sensi del predetto art. 9.

Pertanto, poiché le cause di improcedibilità sono evidentemente pregiudiziali rispetto alle cause di estinzione del reato (alla cui applicazione ha, invece, riguardo l'odierna questione di legittimità costituzionale), ne discende che la questione stessa risulta del tutto irrilevante nel processo a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 556, comma terzo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30/07/80.